Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22989 del 17/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/08/2021, (ud. 01/06/2021, dep. 17/08/2021), n.22989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3970-2018 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI,

11, presso lo studio dell’avvocato FABIANO FORRIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSANDRO COZZI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2957/2017 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 05/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/06/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. M.F. impugnava gli avvisi di accertamento emessi per gli anni di imposta 2006-2008, emessi per il recupero dell’Irpef, add. Reg., sul rilievo dell’uso distorto del metodo sintetico di determinazione del reddito complessivo netto.

La CTP di Milano accoglieva il ricorso della contribuente con sentenza impugnata dinanzi alla CTR della Lombardia.

La contribuente ricorre sulla base di quattro motivi avverso la decisione della CTR della Lombardia che ha accolto il gravame dell’Agenzia delle Entrate, sul presupposto che l’inserimento della casa di abitazione quale indice della capacità contributiva non fosse contraria ai principi costituzionali, ritenendo la legittimità del metodo sintetico adottato dall’ufficio, non avendo la contribuente assolto l’onere di provare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere presentata dalla Agenzia delle entrate e l’allegata comunicazione della regolarità della definizione della lite del D.L. n. 119 del 2018, ex artt. 6 e 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136;

Diritto

RILEVATO

che la contribuente ha provveduto al versamento di quanto dovuto dopo un iniziale diniego di definizione agevolata per insufficiente versamento, annullato in sede di autotutela – ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, non è intervenuto diniego della definizione; che, alla luce della richiesta dell’amministrazione finanziaria non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente; che, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione tenuta da remoto, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

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