Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22989 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. I, 16/09/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 16/09/2019), n.22989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10447/2016 proposto da:

Intesa Sanpaolo S.p.a. già Banco Di Napoli S.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

Roma, L.go Di Torre Argentina 11, presso lo studio dell’avvocato

Martella Dario, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Conditalia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore;

S.A., S.F., Sa.Cr., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Degli Scialoja, 3, presso lo studio

dell’avvocato Vaccaro Francesco, rappresentati e difesi

dall’avvocato Maio Vincenzina, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 118/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 22/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/06/2019 dal Dott. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto in data 17 giugno 2019, sottoscritto dalla parte e dal difensore, la ricorrente intesa Sanpaolo s.p.a. ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione iscritto a ruolo al n. 10447/2016 R.G., con il quale la medesima aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 118/2016;

i resistenti costituiti, Conditalia s.p.a., S.A., S.F. e Sa.Cr. hanno accettato la rinuncia, con atto del 24 giugno 2019, sottoscritto dalle parti e dal difensore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo di cassazione ex artt. 390 e 391 c.p.c., senza alcuna statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

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