Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22989 del 16/09/2019
Cassazione civile sez. I, 16/09/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 16/09/2019), n.22989
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10447/2016 proposto da:
Intesa Sanpaolo S.p.a. già Banco Di Napoli S.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Roma, L.go Di Torre Argentina 11, presso lo studio dell’avvocato
Martella Dario, che lo rappresenta e difende, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Conditalia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore;
S.A., S.F., Sa.Cr., elettivamente
domiciliati in Roma, Via Degli Scialoja, 3, presso lo studio
dell’avvocato Vaccaro Francesco, rappresentati e difesi
dall’avvocato Maio Vincenzina, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 118/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 22/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/06/2019 dal Dott. VALITUTTI ANTONIO.
Fatto
RILEVATO
che:
con atto in data 17 giugno 2019, sottoscritto dalla parte e dal difensore, la ricorrente intesa Sanpaolo s.p.a. ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione iscritto a ruolo al n. 10447/2016 R.G., con il quale la medesima aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 118/2016;
i resistenti costituiti, Conditalia s.p.a., S.A., S.F. e Sa.Cr. hanno accettato la rinuncia, con atto del 24 giugno 2019, sottoscritto dalle parti e dal difensore.
Diritto
CONSIDERATO
che:
ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo di cassazione ex artt. 390 e 391 c.p.c., senza alcuna statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo di cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019