Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22988 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 21/10/2020), n.22988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34866-2018 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA,

121, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DELLA CORTE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALE GUADAGNI;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso

lo STUDIO TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO E SOCI, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5299/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/10/2018 R.G.N. 3467/2017.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 5299/2018, ha rigettato il reclamo proposto da C.P. avente ad oggetto la pronuncia del Tribunale di Nola che, confermando l’esito della fase sommaria, aveva ritenuto legittimo il licenziamento con preavviso intimato al ricorrente dalla datrice di lavoro, Poste Italiane s.p.a., in data 17 marzo 2015.

2. Al ricorrente, Direttore dell’Ufficio Postale di (OMISSIS), era stato contestato di avere autorizzato l’esecuzione di una serie di operazioni sospette riguardanti il prelievo di ingenti somme di denaro ad opera di esponenti della società Eurometalli Sud s.r.l., omettendo di attivare la procedura di segnalazione “Extra-Gianos” prescritta dal Manuale antiriciclaggio e antiterrorismo adottato da Poste Italiane s.p.a. che, nella veste di intermediario finanziario, rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2007 di Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonchè della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni.

3. In particolare, era stata addebitata al C. la mancata segnalazione delle operazioni sospette attraverso la procedura “Extra-Gianos”, che deve essere attivata direttamente dal Direttore dell’Ufficio Postale sulla base di un’autonoma valutazione al verificarsi di eventi significativi che facciano ritenere che siano in corso, siano state compiute o siano tentate operazioni di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo indipendentemente dall’importo e dalla tipologia dell’operazione stessa.

4. La Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha respinto le censure mosse dal reclamante, in sintesi, sulla base delle considerazioni seguenti.

a) Il licenziamento non può considerarsi tardivo poichè, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, la segnalazione delle operazioni sospette da parte della Polizia Giudiziaria risaliva al gennaio 2014, la conclusione delle indagini era avvenuta nel dicembre 2014 e la contestazione disciplinare era stata effettuata nel febbraio 2015;

l’indagine era stata complessa riguardando numerose operazioni, svolte dalla Eurometalli in più uffici postali.

b) Quanto al merito, il reclamante, per sua esplicita ammissione durante il libero interrogatorio, non aveva attivato la procedura “Extra-Gianos” per segnalare le varie operazioni svoltesi tra il 2013 e il 2014 presso il suo ufficio da parte di Eurometalli.

c) Il primo argomento addotto dal reclamante a sua difesa – secondo cui vi erano state due segnalazioni avviate dal precedente Direttore dell’U.P. nel 2012 con la procedura degli “Immediati”, cui non avevano fatto seguito contestazioni – non è condivisibile. Le tre diverse procedure di segnalazione riguardano operazioni sospette di diversa gravità e si distinguono anche per le modalità della segnalazione: la procedura degli “Inattesi” si attiva automaticamente in presenza di operazioni a minor rischio; quella degli “Immediati” è prevista per le operazioni potenzialmente anomale più esposte a rischio, ma anche in questo caso l’operazione viene segnalata in automatico alla Filiale di Poste (non entro due mesi come per la prima, ma a partire dalla 24 ore successive alla operazione stessa); quella “Extra-Gianos” (dove l’acronimo Gianos sta a indicare “generatore di indici di anomalia per operazioni sospette”) è prevista in caso di operazioni più gravi e, a differenza delle altre procedure, non si genera automaticamente, ma deve essere attivata dal Direttore dell’Ufficio Postale sulla base di un’autonoma valutazione al verificarsi di eventi significativi che facciano ritenere in corso, compiute o anche solo tentate operazioni di riciclaggio e deve essere corredata dalla documentazione relativa alle operazioni oggetto di segnalazione, situazione diversa dal sospetto di operazioni anomale o a rischio, come era previsto rispettivamente per la procedura degli “Immediati” e degli “Inattesi”.

d) Le due precedenti operazioni di Eurometalli risalenti al 2012, per le modalità della segnalazione, erano da ricondurre alla procedura degli “Inattesi” e non degli “Immediati”, come invece sostenuto dal reclamante, e comunque, anche nell’ipotesi contraria nulla cambierebbe, in quanto al reclamante era stato ascritto di non avere attivato la procedura “Extra-Gianos”, ricorrendone i presupposti.

e) Considerato che le operazioni di riciclaggio e/o di finanziamento al terrorismo sono da segnalare indipendentemente dall’importo e dalla tipologia dell’operazione stessa, anche questa modalità segna una differenza con le altre due segnalazioni, invece ancorate alla frequenza, all’importo e al tipo di operazione, come prevede il Manuale di gestione delle operazioni sospette. Pertanto, non è condivisibile la tesi del reclamante del carattere solo eventuale o discrezionale della procedura “Extra-Gianos”, come pure l’assunto che tale procedura fosse integrativa delle altre due.

f) L’ipotesi della dispensa dalla segnalazione prevista dal Manuale si riferisce ad una segnalazione già avvenuta con la stessa procedura “Extra-Gianos”.

g) In conclusione, le due precedenti segnalazioni inoltrate nel 2012 dal precedente Direttore non esoneravano il reclamante dall’attivazione della segnalazione con la procedura “Extra-Gianos”, necessaria in presenza di un’operatività diversa in termini di tipologia e di importo: le nuove operazioni erano frazionate, avvenivano lo stesso giorno o in giorni immediatamente successivi, per importi di prelievo contante rilevanti e superiori ai 15 mila Euro, con tempi strettissimi tra un prelievo e l’altro. La condotta del legale rappresentante della Eurometalli, R., all’interno dell’ufficio postale era oltremodo sospetta, come acquisito in fase di indagini (il R. chiedeva se era disponibile denaro allo sportello; aspettava che gli altri clienti uscissero, anche se erano in fila dopo di lui, poi passava all’incasso; riceveva bonifici giornalieri sul conto corrente della società di rilevante importo). Questa serie di elementi avrebbe dovuto indurre il Direttore dell’Ufficio postale a effettuare una seria e dettagliata segnalazione “Extra-Gianos” immediatamente dopo le prime operazioni, oppure a impedire, subito dopo la prima, l’effettuazione delle successive.

h) L’omessa segnalazione ha costituito un gravissimo inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul C., quale Direttore dell’Ufficio Postale: egli ha permesso tante volte e per somme ingenti in un solo giorno, in poche ore, ai legali rappresentanti della Eurometalli di prelevare denaro in contanti, così compiendo una serie di irregolarità e violazioni di legge, di regolamenti e di obblighi di servizio, ripetute nel tempo, con notevole danno d’immagine alla società Poste Italiane, che non ha potuto a sua volta segnalare le operazioni sospette alla Banca d’Italia, con esposizione anche a possibili sanzioni amministrative fino a 50 mila Euro per la violazione delle regole poste per combattere il riciclaggio del denaro.

5. Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la soc. Poste Italiane.

6. La resistente ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

7. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 nonchè degli artt. 1375,2106 e 2119 c.c. relativamente alla affermata tempestività della contestazione disciplinare (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il ricorrente assume che, risalendo le prime segnalazioni dell’U.P. al 2012 data cui occorre fare risalire la conoscenza dei fatti da parte di Poste -, deve ritenersi tardiva la contestazione disciplinare avvenuta a distanza di quasi due anni e mezzo (9 febbraio 2015).

8. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1455,2104,2105,2106 e 2119 c.c., degli artt. 1,3 e 5L. n. 604 del 1966, dell’art. 54 CCNL del 2011 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 231 del 2007, artt. 18,20,35 e 41.

Il ricorrente deduce che la Corte di appello non aveva valutato la proporzionalità della sanzione rispetto agli obblighi posti dalla normativa antiriciclaggio. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Assume che, afferendo la contestazione disciplinare a operazioni sospette compiute presso l’U.P. di (OMISSIS) e presso altri Uffici postali, pure oggetto di indagini della Polizia postale, nel periodo compreso tra febbraio 2013 e febbraio 2014, sarebbe stato compito del Direttore di Filiale attivare i rimedi previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2007, cioè segnalare alla UIF (Unità Informazione Finanziaria) della Banca d’Italia la movimentazione anomala, mentre il compito del Direttore dell’U.P. era solo quello di inviare segnalazioni al Direttore di Filiale nei casi ritenuti sospetti. Sostiene che, stante la mancanza di anomalie per le operazioni già segnalate dal predecessore nel 2012, egli si era adeguato ad un modus operandi già conosciuto dalla datrice di lavoro e avallato fino al 2015. Si duole che la Corte di appello non abbia motivato in ordine alla proporzionalità della sanzione, omettendo di esaminare l’art. 54 CCNL, con riguardo al principio di gradualità sanzionatoria in rapporto all’entità della diligenza richiesta e del grado dell’inadempimento.

9. Il ricorso è infondato.

10. Quanto al primo motivo, per costante giurisprudenza di questa Corte, nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito, che si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, dovendosi tenere conto della specifica natura dell’illecito disciplinare, nonchè del tempo occorrente delle indagini, maggiore quanto più è complessa l’organizzazione aziendale (v. tra le tante, Cass. n. 1248 del 2016) o quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo (cfr. Cass. n. 20719 del 2013).

11. Giova anche precisare che, mentre spetta al giudice di merito verificare in concreto quando un potenziale illecito disciplinare sia stato scoperto nei suoi connotati sufficienti a consentirne la contestazione in via disciplinare, costituisce questione di diritto, sindacabile in sede di legittimità, determinare se l’arco temporale intercorso tra la scoperta dell’illecito disciplinare e la sua contestazione dia luogo, o meno, a violazione del diritto di difesa del lavoratore (Cass. n. 23346 del 2018).

12. Nel caso in esame, la Corte di appello ha chiarito le ragioni per le quali la contestazione disciplinare non poteva ritenersi tardiva: ha spiegato come fosse estranea alla vicenda ogni questione concernente le segnalazioni risalenti all’anno (OMISSIS); come le indagini avessero preso origine dai fatti segnalati della Polizia Postale nel (OMISSIS) e come gli accertamenti si fossero conclusi nel (OMISSIS), attesa la complessità e molteplicità delle operazioni sospette, che interessarono anche altri Uffici postali.

13. Tale accertamento è riservato al giudice del merito, che ha compiutamente argomentato circa le ragioni per le quali il tempo impiegato per la ricostruzione dei fatti, prodromica alla formulazione di una valida contestazione disciplinare, fosse congruo rispetto alla complessità della vicenda da ricostruire. Ha poi evidenziato che la contestazione disciplinare era intervenuta in un breve lasso di tempo (un mese e 22 giorni) dalla conclusione delle indagini.

14. Sul versante della violazione di legge, il ricorrente non ha prospettato una situazione di pregiudizio o anche solo di difficoltà nell’esercizio dei suoi diritti difensivi, in ipotesi derivante dai tempi impiegati da Poste Italiane per l’accertamento dei fatti e/o per la formulazione della contestazione disciplinare. Invero, l’omissione della segnalazione delle operazioni sospette e la mancata attivazione della procedura “Extra-Gianos” costituiscono fatti ammessi dallo stesso reclamante, come risulta dalla sentenza impugnata, e non risulta che lo stesso abbia lamentato, neppure dinanzi al giudice di merito, di avere subito una limitazione alla possibilità di esercitare i diritti di difesa in ragione dei tempi della contestazione disciplinare.

15. il secondo motivo, pur denunciando un’erronea ricognizione della fattispecie legale, in realtà allude ad una erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, previa ricostruzione dei fatti secondo un diverso apprezzamento di merito e non secondo la ricostruzione fattuale posta a base della sentenza impugnata. E’ sintomatico che il ricorrente denunci la violazione di legge riproponendo la propria versione circa la non necessità di attivare la procedura “Extra-Gianos” a fronte della segnalazione, operata dal suo predecessore, di due operazioni del (OMISSIS) riconducibili alla Eurometalli.

16. Come esposto in narrativa, la Corte, con apprezzamento di merito non sindacabile in questa sede, ha escluso che le due segnalazioni operate nel (OMISSIS) con modalità diverse da quella “Extra-Gianos” potessero avere alcun rilievo rispetto alla vicenda che ha interessato la contestazione disciplinare e comunque rispetto alla ricostruzione degli addebiti ascritti al C.. La sentenza ha compiutamente descritto la diversità delle tre procedure di segnalazione delle operazioni sospette, connotate ciascuna da diversi presupposti per farvi ricorso (compiutamente regolamentati dalla normativa interna della società Poste Italiane), nonchè da diverse modalità di segnalazione, che – per l’ipotesi ascritta, ossia per l’attivazione della procedura “Extra-Gianos” – richiedeva l’autonoma iniziativa del Direttore dell’Ufficio postale.

17. La sentenza ha individuato gli elementi che avrebbero dovuto indurre le ragioni di grave sospetto di riciclaggio (modalità dei versamenti e dei prelievi, frequenza ed entità delle operazioni, anomalie di comportamento dei soggetti che effettuarono le operazioni per conto della Eurometalli) e la riconducibilità di tali elementi a quelli che, secondo la normativa regolamentare interna, avrebbero imposto, in capo al Direttore di Ufficio Postale, l’obbligo di attivare la procedura “Extra-Gianos”.

18. Del tutto incomprensibile è poi l’assunto per cui la responsabilità della mancata segnalazione alla U.I.F. della Banca d’Italia delle operazioni sospette sarebbe riconducibile al Direttore della Filiale, posto che la contestazione e l’accertamento compiuto dai giudici di merito di primo e secondo grado ha confermato che il fatto omissivo ascritto al C. è proprio costituito dalla mancata segnalazione delle operazioni sospette da parte del Direttore dell’Ufficio Postale di (OMISSIS) al Direttore della locale Filiale.

19. In merito alla proporzionalità della sanzione (nella specie, la sanzione irrogata è consistita nel licenziamento con preavviso per grave inadempimento contrattuale), la sentenza impugnata ha innanzitutto richiamato il principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte, per cui le condotte previste dai contratti collettivi in materia di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o oggettivo sono esemplificative, data l’origine legale di queste tre forme di licenziamento; ha poi ricondotto il caso “in una di queste ipotesi”, osservando che la violazione della normativa regolamentare interna ha finito per ledere interessi dell’intera collettività, poichè ha impedito alla società di intermediazione finanziaria, quale è la soc. Poste Italiane, di svolgere le attività di segnalazione delle operazioni sospette.

20. Il principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione, che trova applicazione non soltanto al recesso intimato ai sensi dell’art. 2119 c.c., comporta che il giudice deve tenere conto non solo delle circostanze oggettive, ma anche delle modalità soggettive della condotta del lavoratore in quanto anche esse incidono sulla determinazione della gravità della trasgressione e, quindi, della legittimità della sanzione stessa. In tale contesto, la Corte di appello ha evidenziato che si era trattato di una condotta omissiva reiterata; che l’archiviazione del procedimento penale per il reato di associazione per delinquere non poteva incidere sull’autonomo accertamento dei fatti in sede civile; che la condotta del C. era stata provata ed era gravemente inosservante di precisi obblighi, come precisati dalle disposizioni aziendali, nonchè degli artt. 2104 e 2105 c.c. ed integrava la fattispecie di cui all’art. 54, comma 5, lett. c) che contempla il licenziamento con preavviso “per irregolarità, trascuratezza o negligenza, ovvero inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni alla società o a terzi…”.

21. L’ipotesi di fare degradare la fattispecie a mera inosservanza di una qualsiasi disposizione di servizio, prospettata dall’odierno ricorrente, non tiene in debito conto del tipo di regole violate e dei valori e degli interessi da queste presidiate (cfr. Cass. 15654 del 2012, in ipotesi di dipendente bancario che, con la sua condotta, aveva arrecato pregiudizio all’obbligo istituzionale dell’azienda di osservare e applicare la normativa della Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio), nonchè dell’elevato grado di fiducia che la società Poste Italiane deve riporre nei suoi dipendenti, tanto più se preposti a unità organizzative di rilievo, come un Ufficio Postale.

22. il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 22.

23.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condannali ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

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