Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22988 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. I, 16/09/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 16/09/2019), n.22988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20651/2015 proposto da:

G.S., P.G., P.D. e

P.C., nella qualità di eredi di Pa.Gi., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Marianna Dionigi n. 17, presso lo studio

dell’avvocato Mammucari Moira, rappresentati e difesi dall’avvocato

Annese Pierfelice, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GA.DO. S.a.s. di P.C.D. & C. in liquidazione, in

persona del liquidatore pro tempore, e P.C.D.,

domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato

Barbera Gioacchino, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 74/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, del

08/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/06/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

G.S., P.G., P.D. e P.C., in qualità di eredi di Pa.Gi. ricorrono con tre mezzi corroborati da memoria per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bari epigrafata, nei confronti della società GA.DO SAS di P.C.D. & C., in persona del socio accomandatario P.C.D., e dello stesso P.C.D.. La società e P.C.D. replicano con controricorso.

La controversia concerne la domanda di liquidazione della quota sociale della GA.DO SNC di Gi. e C.P. proposta dal socio Pa.Gi., receduto con raccomandata del 2/12/1993, domanda che ha avuto plurime vicende giudiziarie.

P.G. aveva promosso, infatti, un primo giudizio con atto di citazione notificato il 6/10/1994 convenendo in giudizio P.C.D., quale socio superstite della GA.DO SNC, giudizio che si era concluso con sentenza, in data 21/12/2000, che aveva rigettato la domanda in accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto in ragione del fatto che con atto registrato in Bari il 4/9/1994 la società era stata trasformata in GA.DO. SAS di P. Cosimo Donato & C. ed era stata ricostituita la pluralità dei soci e che il diritto avrebbe dovuto essere fatto valere nei confronti della società. Tale decisione non venne impugnata.

Pa.Gi. aveva intrapreso quindi una nuova azione giudiziaria nei confronti della SAS e del socio accomandatario P.C.D., inizialmente promovendo un ricorso cautelare ante causam depositato il 10/9/2001, che venne accolto dal Tribunale di Bari in data 17/10/2001 con concessione di un sequestro conservativo. Con successivo atto di citazione notificato il 16/11/2001 Pa.Gi. aveva adito il Tribunale di Bari sulla medesima questione ed i convenuti avevano sollevato eccezione di prescrizione del diritto alla liquidazione della quota, alla quale Pa.Gi. aveva replicato con una contro eccezione di intervenuta interruzione della prescrizione. Con sentenza in data 28/5/2009 la domanda di liquidazione della quota era stata rigettata con l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto ex art. 2949 c.c..

La Corte di appello di Bari, investita del gravame, ha confermato questa decisione.

In particolare ha escluso che potesse essere considerato valido atto interruttivo della prescrizione la citazione notificata al solo P.C.D. nel primo giudizio promosso da Pa.Gi., conclusosi con il rigetto per difetto di legittimazione passiva del convenuto evocato in giudizio. In particolare la Corte territoriale ha rimarcato che, in quel giudizio non solo non era stata evocata la società, ma nemmeno tutti i soci, posto che all’epoca della citazione la pluralità dei soci era stata già ricostituita, e su tale premessa ha escluso che l’atto avesse avuto efficacia interruttiva ed ha confermato la intervenuta prescrizione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la falsa applicazione degli artt. 2266,2289,2291,2298 e 2498 c.c. in relazione alla efficacia interruttiva della prescrizione rispetto a società di persone soggette a trasformazione (da SNC a SAS) e l’omesso esame di un fatto decisivo.

I ricorrenti sostengono che sarebbero intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione e che la pronuncia di rigetto per difetto di legittimazione passiva nel primo giudizio, non escludeva l’efficacia interruttiva della prescrizione dell’azione giudiziaria così come promossa.

In particolare assumono che l’effetto interruttivo sarebbe conseguito all’atto di citazione notificato all’unico socio superstite della SNC perchè l’intenzione dell’attore era esclusivamente quella di rivolgere la domanda giudiziale nei confronti della società dalla quale era receduto (fol. 10 del ricorso) a prescindere dalla forma giuridica della stessa e non nei confronti della persona fisica in proprio del socio superstite. A sostegno i ricorrenti deducono che già prima dell’instaurazione del giudizio erano state avanzate alla società richieste di visione dei bilanci ed analoghe richieste istruttorie vertenti sulla esibizione dei libri sociali e dei bilanci erano state svolte nel corso del giudizio; insistono quindi sull’irrilevanza della trasformazione della società.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la falsa applicazione dell’art. 1310 c.c., comma 2, artt. 2945 e 2313 c.c. in relazione all’efficacia interruttiva della prescrizione degli atti già richiamati rispetto a società di persone (da SNC a SAS) e l’omesso esame di un fatto decisivo.

I ricorrenti sostengono che, in ragione della imperfetta soggettività giuridica delle società personali, la qualità di socio accomandatario di P.C.D., convenuto costituitosi nel primo giudizio, implicava l’interruzione della prescrizione anche nei confronti della SAS coobbligata solidalmente.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia la falsa applicazione dell’art. 2498 c.c., art. 2313 c.c., art. 1310 c.c., comma 2 e art. 2945 c.c. in relazione all’efficacia interruttiva della prescrizione degli atti prima richiamati rispetto a società di persone (da SNC a SAS) e l’omesso esame di un fatto decisivo.

I ricorrenti sostengono che P.C.D. nell’atto con cui aveva ricostituito la pluralità dei soci e trasformato la società aveva effettuato un riconoscimento di debito nei confronti di Pa.Gi., di guisa che non era necessario nessuna diffida od atto interruttivo della prescrizione ulteriore rispetto alla proposizione dell’atto di citazione del 6/10/1994.

2.1. I motivi primo e secondo possono essere trattati congiuntamente per connessione. Sono fondati e vanno accolti.

2.2. Va anzitutto osservato che il diritto alla liquidazione della quota sociale in caso di recesso, riconosciuto al socio di una società di persone, o – in caso di decesso – agli eredi, dal combinato disposto dell’art. 2284 c.c. e art. 2289 c.c., comma 1, è un diritto di credito soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c., prescrizione applicabile a tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale (Cass. 22574/2014). Sicchè non può revocarsi in dubbio che essendo stata la liquidazione di tale quota richiesta da Pa.Gi. nei confronti della GA.DO. s.a.s., nonchè del socio accomandatario P.C.D. (odierni resistenti), con atto di citazione del 16 novembre 2001, ed essendo il diritto alla liquidazione della quota maturato il 2 dicembre 1993, data del recesso di Pa.Gi. – il credito in parola sarebbe ampiamente prescritto alla data dell’atto di citazione del 2001.

I ricorrenti hanno, tuttavia, fatto valere l’interruzione della prescrizione, che deriverebbe dal precedente atto di citazione, notificato a P.C.D., quale socio superstite e legale rappresentante della GA.DO. s.n.c. in data 6 ottobre 1994, conclusosi con sentenza n. 987 del 21 dicembre 2000. Sicchè la prescrizione sarebbe stata interrotta fino al 2000, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 2. Tanto premesso, va rilevato che i resistenti non contestano che l’atto di citazione del 6 ottobre 1994 sia stato notificato a P.C.D., quale socio superstite e legale rappresentante della GA.DO. s.n.c.

2.3. In diritto va affermato che nei rapporti fra soci e società di persone il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci della società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione e la conseguente applicabilità dell’art. 1310 c.c., per cui l’atto interruttivo della prescrizione nei confronti di un socio ha effetto anche nei confronti della società (Cass. n. 22903/2013; cfr. Cass. n. 1151/1962, Cass. n. 15713/2004, Cass. n. 18653/2004, Cass. n. 20891/2008), ciò in special modo quando al socio l’atto interruttivo della prescrizione non sia notificato in proprio, bensì quale legale rappresentante della società (Cass. 17640/2017). Invero la norma sulla responsabilità solidale relativa a rapporti obbligatori, in virtù dell’estensibilità ad altro soggetto dello stesso rapporto di credito, ha il chiaro intento di favorire la realizzazione del credito, che altrimenti potrebbe risultare pregiudicato (Cass. 29/07/2015, n. 16046).

Nel caso in esame la notifica dell’atto di citazione al P. nella qualità di socio superstite e legale rappresentante, ha interrotto la prescrizione anche nei confronti della società. Nè rileva che questa, con atto del 5 settembre 1994 (la citazione è del 6 ottobre 1994), fosse stata trasformata in s.a.s.

La trasformazione della società in nome collettivo in società in accomandita semplice, atteso che tale trasformazione comporta soltanto il mutamento formale di un’organizzazione societaria già esistente, senza la creazione di un nuovo soggetto distinto da quello originario, non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo (Cass. 3713/1992; Cass. 3638/1998; Cass. 5963/2001; Cass. 26/2002; Cass. 3269/2009; Cass. 13467/2011).

Le decisioni citate dalla Corte d’appello attengano, invece, al diverso tema della legittimazione passiva della società e dei soci e dell’integrità del contraddittorio, mentre il problema dell’interruzione della prescrizione tra condebitori solidali trova la sua autonoma disciplina nell’art. 1310 c.c.

2.4. Va, infine, considerato che la disciplina dell’art. 1310 c.c. sull’estensibilità dell’interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell’interruzione contenuta nell’art. 2945 c.c., con la conseguenza che l’azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l’interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio (Cass. n. 1406 del 21/1/2011).

3.1. Il terzo motivo resta assorbito.

4.1. In conclusione vanno accolti i motivi primo e secondo del ricorso, assorbito il terzo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla stessa Corte, che, in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

– Accoglie i motivi primo e secondo del ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bari in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

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