Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22988 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. I, 04/11/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 04/11/2011), n.22988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., quale erede di F.G., elettivamente

domiciliata in Roma, Via F. Confalonieri 5, presso l’avv. Andrea

Manzi, rappresentata e difesa dagli avvocati LOVELLI Cosimo e Daniele

Oliviero per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di appello di Milano, Rep. n. 1642/09,

in data 22 giugno 2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza in data

14 giugno 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

udito per la ricorrente l’avv. Cosimo Lovelli, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. LETTIERI Nicola, che ha chiesto l’accoglimento

parziale del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M., quale erede di G.F., ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto in data 22 giugno 2009, nella parte in cui la Corte di appello di Milano ha rigettato, in quanto prescritta, la domanda di equa riparazione da lui proposta iure hereditatis, della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso dal dante causa davanti alla Corte di conti con ricorso del 20 giugno 1960 e definito con sentenza del 2008, dopo che il menzionato de cuius era deceduto il (OMISSIS).

Il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione non notificato.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo la ricorrente censura l’applicazione della prescrizione da parte della Corte di appello di Milano.

Il ricorso è fondato.

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (Cass. 2009/27719; 2011/478).

Il ricorso merita pertanto accoglimento e il decreto impugnato deve essere di conseguenza annullato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Al riguardo va preliminarmente disattesa la tesi esposta dal Pubblico Ministero, secondo il quale nella specie andrebbe esclusa la sussistenza del danno non patrimoniale, avendo la ricorrente riassunto in proprio il giudizio a distanza di molti anni, così dimostrando disinteresse all’esito del giudizio stesso e mancanza di patema d’animo per il protrarsi della sua durata. Infatti nel caso di specie la ricorrente ha proposto il ricorso per cassazione esclusivamente nella sua qualità di erede, facendo così valere il diritto già maturato in capo al de cuius e non il diritto proprio conseguente alla sua riassunzione del giudizio, potendo semmai tale non sollecita riassunzione incidere sulla determinazione dell’ammontare dell’indennizzo.

Quanto alla decisione nel merito – premesso che il periodo da prendere in considerazione per verificare l’eventuale violazione del termine ragionevole di durata del giudizio presupposto di cui trattasi decorre solo dall’1 agosto 1973 (Cass. 2006/14286;

2010/15778) e che il de cuius della ricorrente è deceduto il (OMISSIS) – la durata complessiva del giudizio presupposto va stabilita in venti anni, con conseguente superamento nella misura di diciassette anni del termine ragionevole di durata, determinato per il giudizio di primo grado in tre anni alla stregua dei parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione. In ordine al criterio per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va considerato che la CEDU, in due decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130).

Nel caso di specie, considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi alla Corte dei conti oltre i limiti ragionevoli di durata, e in particolare del lunghissimo periodo in cui non vi è stato impulso sollecitatorio di parte, avendo la C. riassunto il giudizio presupposto solo nel 2007, alla ricorrente va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 10.000,00 con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), con distrazione delle stesse in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 10.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori della ricorrente, avv.ti Cosimo Lovelli e Daniele Oliviero, dichiaratisi antistatari.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00, di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione delle stesse in favore dei difensori della ricorrente, avv.ti Cosimo Lovelli e Daniele Oliviero, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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