Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22988 del 02/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.02/10/2017),  n. 22988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1863-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7828/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/01/2011 R.G.N. 4462/2006.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 12.10.2010-11.1.2011 (nr. 7828/2010) la Corte di Appello di Roma, rigettando l’appello di Poste Italiane spa, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede (in data 25.5.2005), che aveva dichiarato la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra POSTE ITALIANE ed S.A. nel periodo 1 ottobre 2001- 31 gennaio 2002 ai sensi dell’art. 25 CCNL 2001 “per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”, ritenendo la mancanza di prova del rispetto della cd. clausola di contingentamento;

che avverso tale sentenza POSTE ITALIANE spa ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi (oltre alla invocazione dello ius superveniens di alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32), al quale ha opposto difese S.A. con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. che la parte ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto la carenza di prova del rispetto della clausola di contingentamento per irrilevanza del documento prodotto (doc 21 allegato alla memoria difensiva del primo grado) senza considerare che il lavoratore non aveva formulato specifiche contestazioni circa il superamento della clausola di contingentamento nonchè in ordine alla documentazione prodotta e senza ammettere la prova richiesta nè esercitare i suoi poteri di integrazione istruttoria d’ufficio ex art. 421 c.p.c.;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 230 del 1962, art. 3 per avere la sentenza attribuito al datore di lavoro l’onere di provare il rispetto della clausola di contingentamento, peraltro a fronte di una allegazione generica sul punto della violazione del suddetto limite percentuale;

– con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 25 CCNL 2001 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 in relazione alla statuizione di invalidità del termine apposto al contratto di lavoro laddove l’eventuale mancato rispetto della clausola di contingentamento incideva unicamente sul rapporto tra le parti collettive e poteva al più essere fonte di un obbligo risarcitorio nei confronti della controparte sindacale;

– con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione ed erronea applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1218,129 e 1223 c.c., artt. 2094,2099 e 2697 c.c. quanto al capo della sentenza sul risarcimento del danno oltre alla evocazione della normativa sopravvenuta di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32;

2. che ritiene il Collegio si debba parzialmente accogliere il ricorso, nella parte in cui invoca la applicazione dello ius supervenies;

3. che, infatti:

– il primo motivo è inammissibile perchè non conferente alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale, a fronte della specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, del mancato rispetto della clausola di contingentamento, ha affermato che il documento prodotto da Poste Italiane non era idoneo alla prova del rispetto del limite percentuale delle assunzioni a termine perchè si riferiva alla media delle assunzioni a tempo determinato effettuate da Poste Italiane nell’arco dell’intero anno di assunzione del lavoratore mentre la prova avrebbe dovuto essere offerta in riferimento al numero dei contratti a termine conclusi nel momento in cui il lavoratore era stato assunto. Tale ratio decidendi non è stata attinta dal motivo di censura. La parte ricorrente denunzia ancora la mancata ammissione della prova testimoniale senza specificare i capitoli della prova articolati e la loro rilevanza rispetto alle ragioni della decisione; analogamente la censura di violazione dell’art. 421 c.p.c. (rectius: art. 437 c.p.c.) non indica le ulteriori fonti di prova portate alla attenzione del giudice del merito;

– il secondo motivo è infondato; questa Corte di legittimità ha da tempo superato l’orientamento espresso dalla sua precedente pronunzia n. 17674 dell’11 dicembre 2002, affermando il principio di diritto, qui condiviso, che, in base alla regola esplicitata dalla L. n. 230 del 1962, art. 3 l’onere della prova del rispetto della clausola di contingentamento è a carico del datore di lavoro (ex plurimis: Cassazione civile, sez. lav., 10/03/2015, n. 4764; 04/04/2011 nr. 7645; 19/01/2010 nr. 839);

– il terzo motivo è infondato; la statuizione impugnata nel ritenere che la violazione della clausola di contingentamento stabilita dalla contrattazione collettiva, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, comma 1, determina la nullità della clausola del termine si è conformata al principio già espresso da questa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 10/03/2015; 19/01/2010 nr. 839), cui va assicurata continuità, secondo cui il rispetto della clausola di contingentamento costituisce una condizione di legittimità della apposizione del termine;

– il quarto motivo è fondato per quanto attiene alla applicazione della disciplina sopravvenuta di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 (norma positivamente scrutinata da Corte Costituzionale, giusta sentenza del 25/07/2014, n. 226) con conseguente assorbimento delle ulteriori censure. Come definitivamente chiarito dalle sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 27/10/2016 n. 21691 l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere interpretato nel senso che la violazione di norme di diritto può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva, come la norma di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32; in tal caso è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta;

4. che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del quarto motivo, nei sensi di cui sopra e gli atti rinviati ad altro giudice che si individua nella Corte di appello di Roma in diversa composizione affinchè provveda a rinnovare il giudizio sul danno in applicazione dello ius superveniens;

5. che il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

PQM

 

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017

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