Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22987 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 21/10/2020), n.22987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5368-2016 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI,

10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA COSTANZO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMILIANO MARINELLI;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALLIMACO 95,

presso lo studio dell’avvocato DANILO DI CESARE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA GIOVANNA FERRANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 399/2015 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 01/12/2015 r.g.n. 324/2014.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza n. 428/15, il Tribunale di Enna dichiarava l’illegittimità del trasferimento di M.G., disposto dall’ENEL Distribuzione s.p.a. l’8.3.11, ordinando alla società di impiegare lo stesso presso l’unità produttiva di provenienza.

Proponeva appello l’ENEL.

Con sentenza depositata il 1.12.15, la Corte d’appello di Caltanissetta dichiarava improcedibile il gravame per essere stato notificato a controparte senza il rispetto del termine a difesa di 25 giorni.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’ENEL, affidato a cinque (ma in realtà 4) motivi, di cui gli ultimi tre subordinati, poi illustrati con memoria, cui resiste il M. con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorso dell’Enel si fonda essenzialmente sulla considerazione che la nullità della notifica del ricorso non può equipararsi a mancanza od inesistenza della stessa, con conseguente improcedibilità secondo l’autorevole indirizzo espresso dalle S.U. di questa Corte con sentenza n. 20604/08, confermata dalla successiva giurisprudenza.

Il motivo è fondato.

Nella specie non può parlarsi infatti di omessa o inesistente notifica dell’atto di appello, essendo questa avvenuta, sia pure senza il rispetto del termine (pur perentorio) a difesa di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3. Trattasi dunque di nullità sanabile, sicchè la Corte di merito avrebbe dovuto concedere un nuovo termine per la notifica, rispettoso del termine a difesa di cui al menzionato art. 435 c.p.c., comma 3 (v. ex aliis Cass. n. 8125/13, n. 15942/16, n. 9404/18, n. 12176/18, n. 18286/19) e non già dichiarare l’improcedibilità dell’appello conseguente solo al caso di mancata notifica dello stesso (o della sua radicale inesistenza).

Assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata deve dunque cassarsi, con rinvio alla Corte d’appello di Catania per l’ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d’appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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