Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22987 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. I, 04/11/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 04/11/2011), n.22987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.S. e D.R.D., quali eredi di Z.F.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via F. Confalonieri 5, presso

l’avv. Andrea Manzi, rappresentati e difesi dagli avvocati LOVELLI

Cosimo e Daniele Oliviero per procura in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di appello di Milano in data 22 giugno

2009 nel procedimento n. 368/2009 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza in data

14 giugno 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

udito per la ricorrente l’avv. Cosimo Lovelli, che ha chiesto

raccoglimento del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. LETTIERI Nicola, che ha chiesto l’accoglimento

parziale del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.S. e D.R.D., quali eredi di Z.F., hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto in data 22 giugno 2009, nella parte in cui la Corte di appello di Milano ha rigettato, in quanto prescritta, la domanda di equa riparazione proposta iure hereditatis, della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso dalla dante causa davanti alla Corte di conti con ricorso del 30 dicembre 1969 e definito con sentenza del 12 maggio 2008, dopo che la menzionata de cuius era deceduta il (OMISSIS).

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo i ricorrenti censurano l’applicazione della prescrizione da parte della Corte di appello di Milano.

Il ricorso proposto dal D.R. è inammissibile, in quanto nel giudizio di merito egli ha agito in proprio e non quale erede della Z. e la sua domanda è stata rigettata per essere rimasta esclusa la violazione del termine ragionevole di durata del processo nel periodo compreso tra la data di riassunzione del giudizio presupposto (21 marzo 2007) e quella di pronuncia della sentenza (12 maggio 2008) e non per intervenuta prescrizione del diritto. Nulla deve disporsi in ordine alle spese relativamente al rapporto processuale tra il D.R. e il Ministero intimato, non avendo quest’ultimo svolto difese.

Il ricorso della R. è invece fondato.

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (Cass. 2009/27719; 2011/478).

Il ricorso merita pertanto accoglimento e il decreto impugnato deve essere di conseguenza annullato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2).

Al riguardo va preliminarmente disattesa la tesi esposta dal Pubblico Ministero, secondo il quale nella specie andrebbe esclusa la sussistenza del danno non patrimoniale, avendo la ricorrente riassunto in proprio il giudizio a distanza di molti anni, così dimostrando disinteresse all’esito del giudizio stesso e mancanza di patema d’animo per il protrarsi della sua durata. Infatti nel caso di specie la ricorrente ha proposto il ricorso per cassazione esclusivamente nella sua qualità di erede, facendo così valere il diritto già maturato in capo alla de cuius e non il diritto proprio conseguente alla riassunzione del giudizio da parte sua, potendo semmai tale non sollecita riassunzione incidere sulla determinazione dell’ammontare dell’indennizzo. Quanto alla decisione nel merito – premesso che il periodo da prendere in considerazione per verificare l’eventuale violazione del termine ragionevole di durata del giudizio presupposto di cui trattasi decorre solo dall’1 agosto 1973 (Cass. 2006/14286; 2010/15778) e che la de cuius della ricorrente è deceduta il (OMISSIS) – la durata complessiva del giudizio presupposto va stabilita in venti anni e quattro mesi, con conseguente superamento nella misura di diciassette anni e quattro mesi del termine ragionevole di durata, determinato per il giudizio di primo grado in tre anni alla stregua dei parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Cassazione.

In ordine al criterio per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va considerato che la CEDU, in due decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010;

Falco et autres e. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo.

in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130).

Nel caso di specie, considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi alla Corte dei conti oltre i limiti ragionevoli di durata, e in particolare del lunghissimo periodo in cui non vi è stato impulso sollecitatorio di parte, avendo la R. riassunto il giudizio presupposto solo il 21 marzo 2007, alla ricorrente va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 10.170,00 con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), con distrazione delle stesse in favore dei difensori della ricorrente R.S., dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da D.R.D..

Accoglie il ricorso proposto da R.S.. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 10.170,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore della ricorrente R.S. delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori della ricorrente, avv.ti Cosimo Lovelli e Daniele Oliviero, dichiaratisi antistatari.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento in favore della R. delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00, di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione delle stesse in favore dei difensori della ricorrente, avv.ti Cosimo Lovelli e Daniele Oliviero, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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