Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22986 del 17/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/08/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 17/08/2021), n.22986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18691/2016 R.G. proposto da:

C.R.E., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da se

stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c.;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Equitalia Nord S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Liguria

(Genova), Sez. 6, n. 111/06/16, del 22 maggio 2015, depositata il 21

gennaio 2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio

2021 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le

parti non hanno depositato memorie.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione della comunicazione di una iscrizione ipotecaria su cartelle relative a diversi crediti tributari cui il contribuente opponeva il diritto alla compensazione di propri crediti tributari nei confronti dell’amministrazione, contestando altresì, ma con successiva memoria, l’esecuzione della notifica in violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. L’impugnazione era respinta in primo e in secondo grado con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la società contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso;

2. Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, il ricorrente contesta la dichiarazione di inammissibilità delle eccezioni sollevate con memoria in primo grado, e confermate in appello, sull’inesistenza della notifica in violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. La difesa del ricorrente – non coerente con il principio di autosufficienza non essendo riportati nel ricorso i passi dell’atto d’appello nel quale erano articolate le censure alla decisione di inammissibilità pronunciata dal giudice di primo grado e spiegassero le ragioni perché l’eccezione non fosse stata sollevata con il ricorso originario – consiste sostanzialmente solamente nel rilievo che l’inesistenza della notifica è un’eccezione rilevabile d’ufficio, tutt’altro che scontata, per cui occorrerà parlarne a proposito del terzo motivo che tratta proprio di questa situazione che nel caso ne costituisce il presupposto;

3. Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione della D.L. n. 78 del 2010, art. 31, il ricorrente contesta l’esclusione nel caso dalla compensabilità tra debiti e crediti tributari;

4. Il motivo non è fondato. Convincente è il ragionamento del giudice di merito, che rileva con adeguata motivazione la diversità delle posizioni creditorie in confronto, peraltro in assenza del rispetto delle procedure previste dalla legge e in presenza del già avvenuto rigetto del rimborso preteso dal contribuente;

5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, sotto il profilo della violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, l’inesistenza della notifica dell’atto impugnato e degli atti presupposti, in quanto consegnati alla posta da soggetto non abilitato;

6. Il motivo non è fondato e si presenta con evidenza in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte in materia, di cui il ricorrente dichiara di essere consapevole, ma pretende che dovrebbe prevalere il diverso orientamento espresso in numerose sentenze di merito: siamo più nel campo delle suggestioni che del ragionamento giuridico sulla pur feconda dinamica del sistema;

7. Il ricorso quindi non può essere accolto e il ricorrente deve essere condannato alle spese della presente fase del giudizio liquidate in complessivi Euro 5.600,00 per compensi oltre le spese prenotate a debito e agli oneri di legge, compensate quelle relative alla fase di merito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in complessivi Euro 5.600,00 per compensi oltre le spese prenotate a debito e agli oneri di legge, compensate quelle relative alla fase di merito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

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