Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22985 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 11/11/2016), n.22985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11425-2015 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO

GRAZIOLI 16, presso lo studio dell’avvocato SUSANNA CHIABOTTO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO BONAIUTI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1512/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

09/11/2014, depositata il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato MASSIMO SILVESTRI per delega dell’avvocato PAOLO

BONAIUTI, difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti

insistendo per l’accoglimento.

Fatto

IN FATTO

Con decreto del 12.11.2014 la Corte d’appello di Perugia (adita in riassunzione in seguito a declinatoria di competenza della Corte d’appello di Roma) rigettava la domanda di equa riparazione proposta da M.F., ritenendo temeraria la lite che questi aveva instaurato innanzi alla Corte dei conti, sez. giur. di Roma, contro il Ministero della difesa per il riconoscimento di una pensione privilegiata ordinaria. In particolare, la Corte perugina rilevava che il giudice contabile aveva dichiarato inammissibile la domanda perchè l’attore, in violazione del T.U. n. 1092 del 1973, art. 169 non aveva provveduto a far constatare l’infermità entro i cinque anni dalla cessazione del servizio.

Contro tale decreto M.F. propone ricorso affidato ad un motivo, illustrato da memoria.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente allega la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3 art. 6, par. 1 CEDU, e artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce che nella giurisprudenza di questa Corte è saldamente affermato il principio per cui in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo il diritto all’equa riparazione spetta a tutte le parti indipendentemente dall’esito del giudizio, salvo l’ipotesi di lite temeraria, e dalla consistenza economica della pretesa azionata. Deduce, quindi, a dimostrazione dell’inesistenza di ogni profilo di temerarietà della lite, che nel giudizio presupposto la Corte dei conti pur rigettando la domanda aveva compensato le spese, e che dunque la questione dell’ammissibilità della domanda pensionistica proposta era ad ogni modo dotata di una propria complessità.

2. – Il motivo è infondato.

In tema d’irragionevole durata del processo, l’elenco di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, non è tassativo, sicchè l’indennizzo può essere negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto, anche in assenza della condanna per responsabilità aggravata, a cui si riferisce la lett. a), potendo il giudice del procedimento di equa riparazione, già prima delle modifiche di cui alla L. n. 208 del 2015, autonomamente valutare la temerarietà della lite, come si desume, peraltro, dalla lett. f), che attribuisce carattere ostativo ad ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali (Cass. n. 9100/16; analogamente, Cass. n. 21131/15).

2.1. – Nel caso di specie la Corte territoriale ha accertato, con motivazione logicamente corretta, non contestata e del resto neppure più contestabile nella sua sufficienza (in considerazione del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), che nel giudizio presupposto svoltosi innanzi alla Corte dei conti la domanda del M. era stata respinta perchè questi, non osservando il T.U. n. 1092 del 1973, art. 169 non aveva provveduto a far constatare l’infermità posta a base della richiesta di pensione privilegiata entro i cinque anni dalla cessazione dal servizio; e che, pertanto, il ricorrente sapeva o avrebbe dovuto sapere, sin dal momento dell’instaurazione del processo di riferimento, che la sua domanda non era accoglibile. Di qui, l’assenza di qualsivoglia paterna d’animo indennizzabile.

3. – Il ricorso va dunque respinto.

4. – Ai sensi dell’art. 92 c.p.c. cpv. nel testo applicabile ratione temporis (il procedimento di equa riparazione in esame è stato introdotto il 7.9.2007 innanzi alla Corte di Roma, ed in seguito alla declaratoria d’incompetenza di quest’ultima è stato riassunto nel 2011 davanti alla Corte d’appello di Perugia), sussistono giusti motivi per compensare le spese, atteso il carattere sopravvenuto, rispetto alla domanda, sia delle modifiche alla L. n. 89 del 2001 sia della giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata.

5. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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