Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22984 del 04/11/2011
Cassazione civile sez. I, 04/11/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 04/11/2011), n.22984
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.A., quale erede di T.C., elettivamente
domiciliato in Roma, Via F. Confalonieri 5, presso l’avv. Andrea
Manzi, rappresentato e difeso dagli avvocati LOVELLI Cosimo e Daniele
Oliviero per procura in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte di appello di Milano in data 2 luglio
2009 nel procedimento n. 345/2009 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza in data
14 giugno 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
udito per la ricorrente l’avv. Cosimo Lovelli, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. LETTIERI Nicola, che ha chiesto l’accoglimento
parziale del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
T.A., quale erede di T.C., ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto in data 2 luglio 2009, nella parte in cui la Corte di appello di Milano ha rigettato, in quanto prescritta, la domanda di equa riparazione da lui proposta iure hereditatis, della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso dal dante causa davanti alla Corte di conti con ricorso del 19 novembre 1971 e definito con sentenza del 28 gennaio 2008, dopo che il menzionato de cuius era deceduto il (OMISSIS).
Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.
Nell’odierna Camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata dal controricorrente per inidoneità del quesito di diritto, formulato nei seguenti termini:
“Può il giudice, in materia di giudizi ex L. n. 89 del 2001, applicare l’eccezione di prescrizione, li dove vi è uno specifico riferimento normativo all’istituto della decadenza?”. Infatti il quesito di diritto articolato nel ricorso soddisfa i requisiti previsti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, in quanto indica con sufficiente chiarezza la regola di diritto posta a base del decreto impugnato e la diversa regola ritenuta applicabile da parte ricorrente.
Con un unico motivo il ricorrente censura l’applicazione della prescrizione da parte della Corte di appello di Milano.
Il ricorso è fondato.
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (Cass. 2009/27719; 2011/478).
Il ricorso merita pertanto accoglimento e il decreto impugnato deve essere di conseguenza annullato.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.
Al riguardo va preliminarmente disattesa la tesi esposta dal Pubblico Ministero, secondo il quale nella specie andrebbe esclusa la sussistenza del danno non patrimoniale, avendo il ricorrente riassunto in proprio il giudizio a distanza di molti anni, così dimostrando disinteresse all’esito del giudizio stesso e mancanza di patema d’animo per il protrarsi della sua durata. Infatti nel caso di specie il ricorrente ha proposto il ricorso per cassazione esclusivamente nella sua qualità di erede, facendo così valere il diritto già maturato in capo al de cuius e non il diritto proprio conseguente alla riassunzione del giudizio da parte sua, potendo semmai tale non sollecita riassunzione incidere sulla determinazione dell’ammontare dell’indennizzo.
Quanto alla decisione nel merito – premesso che il periodo da prendere in considerazione per verificare l’eventuale violazione del termine ragionevole di durata del giudizio presupposto di cui trattasi decorre solo dall’1 agosto 1973 (Cass. 2006/14286;
2010/15778) e che il de cuius del ricorrente è deceduto il (OMISSIS) – la durata complessiva del giudizio presupposto va stabilita in ventuno anni e sei mesi, con conseguente superamento nella misura di diciotto anni e sei mesi del termine ragionevole di durata, determinato per il giudizio di primo grado in tre anni alla stregua dei parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione.
In ordine al criterio per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va considerato che la CEDU, in due decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010;
Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130).
Nel caso di specie, considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi alla Corte dei conti oltre i limiti ragionevoli di durata, e in particolare del lunghissimo periodo in cui non vi è stato impulso sollecitatorio di parte, avendo il T. riassunto il giudizio presupposto solo il 26 gennaio 2007, al ricorrente va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 10.750,00 con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.
Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;
2008/25352), con distrazione delle stesse in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 10.750,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.
Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori del ricorrente, avv.ti Cosimo Lovelli e Daniele Oliviero, dichiaratisi antistatari. Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00, di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione delle stesse in favore dei difensori del ricorrente, avv.ti Cosimo Lovelli e Daniele Oliviero, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011