Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22984 del 02/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/10/2017, (ud. 04/04/2017, dep.02/10/2017),  n. 22984

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8798-2012 proposto da:

A.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MONDRAGONE 10, presso lo studio dell’avvocato PIERA MASTRANGELI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA DE CESARIS, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA DI SATURNIA E COSTA D’ARGENTO CREDITO COOPERATIVO (già BANCA

DELLA COSTA D’ARGENTO – CREDITO COOPERATIVO DI CAPALBIO SOCIETA’

COOPERATIVA) P.IVA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 27, presso lo studio dell’avvocato ANDREA VARANO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO NICCOLAI

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 479/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/04/2011, R. G. N. 391/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RITA SANLORENZO, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA VARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.P. impugnava la sentenza n.821/08 con la quale il Tribunale di Grosseto aveva respinto la sua domanda diretta all’accertamento della natura subordinata del rapporto di agenzia, intercorso dal 16.7.03 al 28.10.05 con La Banca Costa D’Argento nella mansione di capo reparto preposto a succursale (o negozio finanziario in (OMISSIS)), con preteso inquadramento in area prof. 3, livello 2 CCNL, per sentir condannare la stessa al pagamento delle differenze retributive maturate in tale periodo, e dichiarare l’illegittimità o la nullità del recesso, con reintegra e riammissione nel posto di lavoro e risarcimento del danno ex art. 18 Stat. Lav..

Sosteneva infatti l’erroneità della sentenza rilevando che alla luce delle risultanze documentali e dei numerosi testi escussi era emersa la natura subordinata del rapporto.

Resisteva la Banca.

Con sentenza depositata il 15.4.2011, la Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’ A., affidato a due motivi.

Resiste la Banca con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Lamenta che la sentenza impugnata non considerò adeguatamente che mentre in base al contratto di assunzione egli doveva limitarsi a collocare fuori sede taluni strumenti finanziari, in realtà li gestiva ed operava direttamente su di essi con il cliente, svolgendo attività tipica del dipendente di banca, nei cui confronti metteva a disposizione le sue energie lavorative per tutta la giornata, garantendo l’apertura ed il funzionamento dell’ufficio di (OMISSIS).

Evidenzia che la distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo risiede nella messa a disposizione delle energie lavorative in favore del datore di lavoro e non già nella fornitura di un opus; che egli si avvaleva dell’organizzazione della Banca; aveva un orario di lavoro (connesso all’apertura e chiusura del negozio finanziario); riceveva un compenso mensile fisso; non aveva alcun rischio imprenditoriale.

Lamenta che la corte fiorentina non aveva in alcun modo esaminato la soggezione dell’ A. alle direttive del datore di lavoro.

1.1- Il motivo è in larga parte inammissibile e per il resto infondato.

Inammissibile avendo questa Corte più volte affermato, con riferimento al vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che il controllo di logicità del giudizio di fatto, ivi compreso quello inerente l’interpretazione degli atti negoziali e quello denunciato sub violazione dell’art. 115 c.p.c. e/o art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15205/14, Cass. n. 12227/13), consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Nè, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse d’ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso “sub specie” di omesso esame di un punto decisivo. Del resto, il citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394; Cass. 5 maggio 2010 n.10833, Cass. n.15205/14).

Infondato in quanto il ricorrente non evidenzia le ragioni per cui gli accertamenti e le considerazioni svolte dalla corte di merito sarebbero erronee o contraddittorie, non considerando che la prova dell’esistenza della subordinazione, caratterizzata essenzialmente dalla soggezione del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro (Cass.18.12.96 n.11329, Cass.30.10.97 n.10704, Cass.11.6.99 n.5787, Cass.15.6.99 n.5960, Cass.11.9.2000 n.11936), grava sul lavoratore, non rilevando dunque se la corte di merito abbia correttamente o meno esaminato tale circostanza, essendo onere dell’attuale ricorrente dimostrare di aver fornito la relativa prova e che questa non sia stata esaminata (o ben valutata e per quale ragione) dalla sentenza impugnata.

Deve chiarirsi che secondo il riferito e consolidato orientamento di legittimità, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio determinante è proprio quello della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l’assenza di rischio, la forma della retribuzione, l’osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, postulando la subordinazione la necessità che la prestazione d’opera sia regolata nel suo svolgimento, e che quindi il potere direttivo del datore inerisca all’intrinseca esecuzione della prestazione.

Non possono non essere rammentati i principi al riguardo chiaramente espressi da questa Corte: “Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative”, Cass.16.1.96 n.326.

Ed ancora, Cass.14.12.96 n.11178: “la nozione giuridica della subordinazione si ha nell’assoggettamento della prestazione lavorativa al potere del datore di lavoro di disporre secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo proprie dell’organizzazione imprenditoriale e di determinarne le concrete modalità con l’imposizione di decisioni ed istruzioni alle quali il lavoratore è obbligato ad attenersi, nella permanenza dell’obbligazione del medesimo di mantenere nel tempo la messa a disposizione delle proprie energie lavorative”.

Neppure il ricorrente deduce che sia emersa (o sia stata fornita) in giudizio una simile prova e che essa non sia stata valutata dal giudice di merito.

2.- Con il secondo motivo l’ A. denuncia la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., oltre a difetto di motivazione in merito alle risultanze probatorie.

Dopo aver riprodotto, per numerose pagine, i verbali delle deposizioni testimoniali, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non aveva valorizzato le circostanze da esse emerse ed in particolare, a suo avviso, la presenza degli elementi cd. sussidiari della subordinazione e l’attività effettivamente svolta che nulla aveva a che vedere con il lavoro autonomo ma piuttosto con l’attività tipica del dipendente di Banca, ed in particolare con la gestione della filiale di (OMISSIS) con tutte le operazioni connesse ed il conseguente inserimento nell’organizzazione aziendale della Banca.

2.1- Il motivo è inammissibile.

Premesso che non è neppure esposta la ragione per cui la sentenza impugnata avrebbe violato l’art. 112 c.p.c., deve rilevarsi che anche tale censura è diretta ad una diversa valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito, di cui si è sopra detto.

Al riguardo deve notarsi che la sentenza impugnata ha accertato che l’ A. non svolgeva alcuna operazione bancaria al di fuori di quelle convenute, limitandosi, peraltro sporadicamente, a fare da tramite tra il cliente e l’agenzia di (OMISSIS); non eseguiva personalmente alcuna delle operazioni affidategli dai clienti con assunzione di responsabilità, operazioni che venivano invece eseguite dal cassiere o da altro impiegato della Banca, mentre il ricorrente si limitava a svolgere un servizio di cortesia al cliente esterno (recandosi personalmente ad (OMISSIS)) limitato al semplice ritiro e riconsegna dei valori, denaro e documenti; che anche il computer in uso presso il negozio di (OMISSIS) non era connesso in rete con il sistema della Banca, non consentendogli dunque alcuna operatività diretta; che l’ A. operava (solo) nel negozio di (OMISSIS) in piena autonomia, senza soggezione a particolari controlli e non vincolato a determinati orari; che non era emersa neppure la prova che il negozio finanziario fosse aperto tutto il giorno oppure solo la mattina.

Trattasi di accertamenti congrui e privi di vizi logici, non inficiati dalla proposta diversa lettura delle testimonianze raccolte, rimanendo comunque non solo indimostrata, ma a ben vedere neppure chiaramente dedotta, la soggezione dell’ A. al potere direttivo della Banca ed in particolare i modi in cui questo sarebbe stato esercitato.

3.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017

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