Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22983 del 02/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.02/10/2017),  n. 22983

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16985-2014 proposto da:

F.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA

CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO SCARCELLA;

– ricorrente –

contro

S.C.S., S.N., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MECENATE 27 SCALA B, presso lo studio

dell’avvocato ANDREINA DI TORRICE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GAETANO FATATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 13/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

che il signor F.V. ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Messina che, confermando la sentenza del tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda da lui proposta nei confronti della signora C.A., avente ad oggetto l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare con cui la signora C. si era obbligata a vendergli un fondo sito in (OMISSIS), per il prezzo, da lui interamente versato, di 200.000 Euro;

che la corte distrettuale, rigettando l’appello del F., ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato nullo il contratto preliminare per violazione del divieto di patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c., accertando lo stato di bisogno della promittente venditrice e la conoscenza di tale stato da parte del promissario acquirente, nonchè la sproporzione tra il prezzo del bene promesso in vendita ed il valore del medesimo, come stimato nella c.t.u. espletata in causa;

che la corte messinese ha rigettato altresì la domanda di risoluzione proposta in appello dal F., ritenendo assorbente la pronuncia di nullità sull’assunto che la domanda di risoluzione presupponga la validità del contratto;

che i signori Carmelo Salvatore S. e Nunzia S., eredi di C.A. (già costituiti in grado di appello) hanno depositato controricorso;

che la causa è stata discussa nell’adunanza di camera di consiglio del 13 luglio 2017, per la quale solo il Procuratore Generale ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che col primo motivo di ricorso – riferito alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2932 e 2744 c.c. ed al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio – il ricorrente deduce che nessuna prova sarebbe stata raggiunta in merito alla sussistenza del patto commissorio, il quale, si argomenta nel mezzo di gravame, presuppone una funzione di garanzia che nella fattispecie mancherebbe, nè potrebbe rinvenirsi, in assenza di un più ampio collegamento negoziale, in un contratto preliminare;

che il motivo è inammissibile perchè il ricorrente non individua specifiche affermazioni di diritto della sentenza gravata che si pongano in contrasto con il disposto degli artt. 2932 e 2744 c.c., ma censura l’apprezzamento di fatto operato dalla corte territoriale sulla qualificazione della causa effettiva del contratto preliminare dedotto in giudizio come causa di garanzia; apprezzamento di fatto a cui il ricorrente si limita a contrapporre il proprio diverso apprezzamento, senza sviluppare una doglianza riconducibile al rigoroso paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo (applicabile nel presente procedimento in relazione alla data di deposito della sentenza gravata) novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, con la L. n. 143 del 2012;

che col secondo motivo di ricorso – riferito alla violazione dell’art. 1448 c.c. e art. 246 c.p.c. ed al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio – si deduce che nella specie non sussisterebbero i presupposti per pronunciare la rescissione del contratto per lesione, giacchè, per un verso, il prezzo indicato nel preliminare corrisponderebbe ai prezzi delle compravendite analoghe sul medesimo territorio (e sarebbe addirittura superiore al prezzo a cui la signora S. avrebbe venduto tempo dopo un diverso e più esteso terreno limitrofo) e, per altro verso, difetterebbe la prova dello stato di bisogno, essendo stato quest’ultimo attestato solo dai figli della S., da ritenere scarsamente attendibili;

che il secondo motivo va disatteso, perchè le argomentazioni ivi sviluppate per contestare che nella specie ricorressero i presupposti di una pronuncia di rescissione per lesione, per un verso, risultano prive di pertinenza al contenuto della sentenza gravata (la quale non ha pronunciato una rescissione per lesione del contratto dedotto in giudizio, ma ha dichiarato il medesimo nullo in quanto dissimulante un patto commissorio) e, per altro verso, si risolvono in considerazioni di puro merito, o in critiche dell’apprezzamento del materiale istruttorio operato dalla corte territoriale, che non possono trovare ingresso in sede di legittimità;

che con il terzo motivo – riferito alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. ed al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo – si attinge l’affermazione della sentenza gravata secondo cui la dichiarata nullità del contratto preliminare avrebbe impedito la pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto stesso, proposta dal F. solo in grado di appello, e, conseguentemente, la pronuncia sulla domanda di restituzione di quanto da costui versato a causa di tale contratto;

che il ricorrente deduce, con un primo profilo di censura, che la domanda risolutoria sarebbe stata esaminabile perchè, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte distrettuale, il contratto preliminare doveva ritenersi valido ed efficace e, con un secondo profilo di censura, che comunque la corte avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda restitutoria – disattesa sull’assunto che la stessa non costituisse “una conseguenza autonoma della dichiarazione della nullità del contratto” (pag. 4, terzultimo rigo, della sentenza garavata) – in base al principio che le prestazioni effettuate in forza di un contratto nullo o annullato sono soggette a ripetizione al pari di quelle effettuate in forza di un contratto risolto;

che il primo profilo di cesura è inammissibile perchè muove da un presupposto – la validità del contratto dedotto in giudizio – escluso dalla corte territoriale con una statuizione che ha resistito alle critiche portatele con il primo mezzo di impugnazione;

che il secondo profilo di censura va giudicato infondato, in quanto la domanda restitutoria avanzata dall’odierno ricorrente poteva ritenersi ammissibile, ancorchè proposta per la prima volta in appello, solo in quanto consequenziale alla domanda risolutoria, la quale, a propria volta, poteva essere proposta per la prima volta in appello, in deroga al generale divieto di domande nuove in appello fissato dall’art. 345 c.p.c., comma 1 in forza dell’espressa disposizione di cui all’art. 1453 c.c., comma 2; cosicchè il rigetto della domanda risolutoria proposta in appello ha travolto il presupposto che rendeva ammissibile la proposizione per la prima volta in appello della consequenziale domanda restitutoria;

che la diversa conclusione suggerita dal Procuratore Generale sulla scorta del principio espresso nel precedente di questa Corte n. 19502/15 non appare al Collegio persuasiva;

che al riguardo va evidenziato che il principio espresso nel suddetto precedente (“Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorchè il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto, sicchè, proposta azione di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronunzia “ultra petita” il giudice che accerti la nullità del contratto e condanni il promittente venditore alla restituzione della caparra stessa, producendo, del resto, la risoluzione e la nullità effetti diversi quanto alle obbligazioni risarcitorie, ma identici quanto agli obblighi restitutori delle prestazioni”) opera sul piano dell’individuazione dell’oggetto e della causa della domanda (considerando la domanda di condanna alla restituzione della caparra compresa nella domanda di condanna al pagamento del doppio della caparra e considerando equivalenti, ai fini degli effetti restitutori, la pronuncia di risoluzione e la declaratoria di nullità del contratto), ma non affronta il tema dell’ammissibilità in appello, ex art. 345 c.p.c., di una domanda restitutoria non consequenziale ad una domanda risolutoria (o consequenziale ad una domanda risolutoria proposta per la prima volta in appello e ivi rigettata);

che infatti la citata sentenza n. 19502/15, disponendo la restituzione della caparra ex art. 2033 c.c. per effetto della declaratoria di nullità del contratto oggetto di domanda risolutoria, ha accolto parzialmente una domanda (restituzione del doppio della caparra) che era stata proposta fin dal primo grado di giudizio, sia pure sulla base di una diversa causa petendi (risoluzione invece che nullità del contratto per il quale la caparra era stata versata), mentre, nel caso oggetto del presente giudizio, la domanda restitutoria è stata proposta per la prima volta in secondo grado come conseguenza di una domanda di risoluzione pur essa proposta per la prima volta in secondo grado;

che quindi, in definitiva, il motivo va rigettato perchè la deroga recata al divieto di domande nuove in appello fissato dall’art. 345 c.p.c. dalla disposizione di cui all’art. 1453 c.c., comma 2 può essere estesa a domande diverse dalla domanda risolutoria (purchè a questa consequenziali), solo in caso di accoglimento della domanda stessa, giacchè, in caso contrario, dette domande risultano travolte dal rigetto della domanda risolutoria da cui esse dipendono;

che il quarto motivo, riferito alla violazione delle norme in materia di riparto delle spese processuali, con cui il ricorrente si duole del fatto che la corte messinese ha posto a suo carico i due terzi delle spese del giudizio di appello, invece di condannare alle spese la controparte, va disatteso, avendo la sentenza gravata fatta corretta applicazione del principio victus victori;

che quindi in definitiva il ricorso va rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza; che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017

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