Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22982 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. I, 16/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 16/09/2019), n.22982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23602/2018 r.g. proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Federico

Cesi, 72 presso lo studio dell’avvocato Sciarrillo Andrea e

rappresentato e difeso all’avvocato Sgarbi Pietro per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 8660/2018 depositato l’11/7/2018 e comunicato a mezzo pec nella stessa data il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso di M.A., cittadino del Ghana, avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che, anche ove credibili, non fossero rilevanti i fatti narrati dal richiedente, il quale riferiva di essere stato falsamente accusato dell’uccisione di un ragazzo. Il Tribunale ha infatti ritenuto che le vicende narrate fossero di natura privata e concernenti la giustizia comune e che quindi non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, potendo ricevere il richiedente protezione nel suo Paese, avuto anche riguardo alla situazione generale e politico-economica del Ghana e della regione del (OMISSIS), descritta nel decreto impugnato con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si costituisce al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.In via preliminare il ricorrente chiede di sollevare questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis introdotto L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) in relazione ai seguenti profili: 1) l’adozione del rito camerale e l’eliminazione del grado d’appello, per la violazione degli artt. 3,24,111,117 Cost. nonchè in relazione all’art. 46 par. 3 della direttiva 32/2013 ed agli artt. 6 e 13CEDU; 2) la previsione del termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado, per la violazione degli artt. 3,24,111 Cost.; 3) la previsione relativa alle modalità di rilascio della procura alle liti in relazione al medesimo procedimento, per la violazione degli artt. 3,24,111 Cost..

2. Con le ordinanze n. 17717/2018 e n. 28119/2018 questa Corte ha ritenuto manifestamente infondate tutte le questioni di illegittimità costituzionale che il ricorrente ripropone. Le argomentazioni di cui alle citate ordinanze, da intendersi, per brevità, richiamate, sono integralmente condivise dal Collegio.

3.Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione o falsa applicazione dell’art. 1 Convenzione di Ginevra 28-7-1951 (definizione del termine di rifugiato) e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. E)”. Deduce il ricorrente che la narrazione delle sue vicende personali era stata dettagliata, nonchè corrispondente a quanto riportato dalle fonti di conoscenza nazionali e internazionali.

4. Con il secondo motivo lamenta “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 (esame dei fatti e delle circostanze) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, (procedure di esame)”. Ad avviso del ricorrente il Tribunale non si è attenuto ai criteri legali di valutazione di credibilità soggettiva delle dichiarazioni del richiedente, che aveva riferito fatti precisi e circostanziati.

5. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione poichè entrambi riferiti alla valutazione di credibilità, sono inammissibili.

Il Tribunale, dando conto, in base alle fonti (COI del settembre 2017), della situazione dell’amministrazione della giustizia e delle procedure processuali in materia penale che potrebbero riguardare il richiedente, afferma che il racconto di quest’ultimo, anche ove credibile, non è rilevante, poichè trattasi di vicende private e il ricorrente può ottenere protezione dalle Autorità del suo Paese.

Le censure svolte in ordine al giudizio di credibilità sono estranee alla suddetta ratio decidendi e sono pertanto inammissibili.

6. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. B) e C) (protezione sussidiaria) anche in relazione all’art. 3 Cost.”. Lamenta la sottovalutazione della vicenda personale narrata ed il travisamento della situazione socio-politica del Ghana, come risultante dal Report EASO citato anche nel decreto impugnato e tuttavia mal interpretato nel contenuto. Da dette fonti risulta che, seppure lo Stato del Ghana ha posto in essere operazioni per contrastare il terrorismo, la situazione non è sicura e sussiste il rischio per i civili di essere coinvolti in scontri e operazioni belliche. Sottolinea che per il reato di omicidio di cui era stato falsamente accusato era prevista nel Ghana la pena capitale.

7. Con il quarto motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (criteri applicabili all’esame delle domande)”. Ribadisce il travisamento dei contenuti delle fonti di conoscenza citate nel decreto impugnato, avendo il Tribunale erroneamente esaminato la situazione oggettiva del Paese di origine, e rileva che neppure la Commissione Territoriale aveva indicato l’eventuale istruttoria esperita sulle condizioni di detto Paese.

8. Anche i motivi terzo e quarto sono inammissibili.

8.1. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, anche in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

8.2. Il Tribunale ha diffusamente esaminato, con indicazione delle fonti (report Easo del 18 maggio 2017 e altre fonti citate alle pag. n. 4 e 5 del decreto) la situazione generale del Ghana sotto ogni aspetto di rilevanza.

Il Tribunale ha quindi escluso l’esistenza di situazioni di violenza indiscriminata in conflitto armato nel Paese e nella zona ((OMISSIS)) di provenienza del richiedente, compiutamente esercitando il potere-dovere di cooperazione istruttoria e così effettuando un accertamento di merito insindacabile, se non sotto i profili, non prospettati come motivi di ricorso ed in ogni caso non ricorrenti nella specie, dell'”anomalia motivazionale”, nel senso precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, o dell’omessa valutazione di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. S.U. n. 8053/2014 e tra le tante Cass. ord.. 3340/2019 citata).

9. Con il quinto motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 – D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (protezione umanitaria) – art. 10 Cost. (diritto di asilo) – art. 3 Cost. – nullità della sentenza”. Lamenta il ricorrente, in punto di diritto, che non sia necessaria, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la contestuale sussistenza sia di condizioni soggettive che di condizioni oggettive di vulnerabilità. La motivazione del decreto impugnato è meramente apparente, ad avviso del ricorrente, atteso che il Tribunale ha fatto automaticamente discendere il rigetto del riconoscimento della protezione umanitaria dal rigetto delle due domande principali. Rimarca che nel Paese di origine non possiede alcuna fonte di sussistenza e rischierebbe la pena capitale.

10. Anche il quinto motivo è inammissibile.

10.1. Nel caso di specie il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte dei giudici di merito, che hanno escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono circa le condizioni soggettive ed oggettive di rilevanza, l’esistenza di fattori particolari di vulnerabilità del ricorrente, valutando le allegazioni dello stesso.

Le doglianze, oltre che genericamente formulate, si risolvono, inammissibilmente, in una ricostruzione dei fatti difforme da quella accertata dal giudice di merito.

11. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

12. Nulla deve disporsi sulle spese del presente giudizio, atteso che il Ministero si è costituito oltre il termine di legge e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

13. Poichè il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

Sommario

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