Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22982 del 04/11/2011
Cassazione civile sez. I, 04/11/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 04/11/2011), n.22982
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18734/2008 proposto da:
EXPOPELL SRL in persona dell’amministratore unico ed inoltre
E.M.R., E.A. in proprio e la ELLEDI
SRL in persona del suo amministratore unico, tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEL CARAVITA 5, presso lo studio
dell’avvocato SARDO GAETANO MASSIMO, rappresentati e difesi dagli
avvocati GALIERO Alberto, FINETTO PAOLA, giusta mandato speciale a
margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
UNICREDIT BANCA SPA – appartenente al Gruppo Bancario Unicredito
Italiano in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo
studio dell’avvocato ACCARDO FABIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato RIGOLI Agostino, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– resistente –
avverso il provvedimento n. 2163/08 del TRIBUNALE di VERONA
dell’8.5.08, depositata il 26/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che la s.r.l. Expopell, A. e E.M.R. e la s.r.l Elledi, con ricorso del 27 giugno 2008, hanno impugnato per cassazione – con regolamento di competenza, nei confronti della s.p.a Unicredit Banca, l’ordinanza del Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Verona, depositata in data 26 maggio 2008, con la quale detto Giudice, pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4533/07, emesso dal Presidente del Tribunale di Verona in data 24-26 novembre 2007, promossa dai predetti ricorrenti nei confronti della s.p.a. Unicredit Banca, in contraddittorio con quest’ultima, ha negato la continenza di tale causa in altra promossa dagli stessi ricorrenti nei confronti della medesima Banca dinanzi al Tribunale di Napoli ed ha concesso l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’art. 648 cod. proc. civ., comma 1;
che resiste, con memoria difensiva, la s.p.a. Unicredit Banca, che ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso per regolamento di competenza;
che ambedue le parti hanno depositato memoria;
che in particolare, per quanto in questa sede rileva: a) con l’atto di opposizione al menzionato decreto ingiuntivo, i predetti ricorrenti avevano eccepito l’incompetenza dell’adito Tribunale di Verona in ragione del rapporto di continenza tra l’oggetto della causa monitoria e l’oggetto di altra causa precedentemente promossa dinanzi al Tribunale di Napoli dagli stessi ricorrenti nei confronti della medesima Unicredit Banca; b) quest’ultima aveva resistito a detta eccezione, negando la sussistenza del dedotto rapporto di continenza a causa della già eccepita incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli in forza della pattuizione di un foro convenzionale per le azioni proposte dai debitori e dai fideiussori nei confronti dello stesso Istituto di credito;
che il Giudice a quo, con l’impugnata ordinanza, ha negato la sussistenza dell’invocato rapporto di continenza, in quanto il Tribunale di Napoli, preventivamente adito, non è competente per territorio a conoscere la causa ivi promossa in forza dell’intervenuta e valida pattuizione di un foro convenzionale per le azioni proposte dai debitori e dai fideiussori nei confronti della s.p.a. Unicredit nel contratto di conto corrente concluso dalle parti.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che i ricorrenti censurano l’ordinanza impugnata, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, sostenendo che, contrariamente a quanto deciso dal Giudice del Tribunale veronese, sussiste sia l’invocato rapporto di continenza tra la causa monitoria e quella preventivamente promossa dinanzi al Tribunale di Napoli, sia la competenza di questo Tribunale a conoscere la domanda di ingiunzione, e chiedono che venga dichiarata l’incompetenza del Tribunale di Verona e la competenza del Tribunale di Napoli, con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto;
che la resistente s.p.a. Unicredit eccepisce, preliminarmente, che il ricorso è inammissibile in quanto: a) è stato intempestivamente notificato oltre il termine perentorio di trenta giorni di cui all’art. 47 cod. proc. civ., comma 2, tenuto conto che l’ordinanza impugnata risulta comunicata al procuratore dei ricorrenti dalla cancelleria del Giudice a quo in r data 27 maggio 2008 – a mezzo fax ed al numero indicato da detto difensore nell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo – e che il ricorso per regolamento di competenza è stato notificato al procuratore della resistente in data 27 giugno 2008, quindi oltre il predetto termine, scaduto il 26 giugno 2008 (giorno non festivo); b) è stato proposto avverso provvedimento non definitivo, avendo il Giudice a quo unicamente delibato – con ordinanza revocabile e/o modificabile e nella fase del giudizio di cui all’art. 648 cod. proc. civ., concernente la decisione sulla eventuale concessione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto – le questioni della continenza tra le due cause, della competenza del Tribunale di Napoli preventivamente adito e della validità della clausola contrattuale di previsione di un foro convenzionale esclusivo;
che il ricorso è inammissibile, perchè è stato intempestivamente proposto oltre il termine perentorio di cui all’art. 47 cod. proc. civ., comma 2, primo periodo, nella parte in cui dispone che “Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza”;
che, infatti, dall’esame diretto degli atti risulta che: a) l’ordinanza impugnata, depositata in data 26 maggio 2008, è stata comunicata dalla cancelleria del Giudice a quo al procuratore degli odierni ricorrenti, avv. Paola Finetto, in data 27 maggio 2008 ed alle ore 09.57, ai sensi dell’art. 133 cod. proc. civ., comma 3, cioè a mezzo fax, al numero indicato ((OMISSIS)) da detto difensore nell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e con esito positivo, come risulta dal foglio del giornale di comunicazione del Tribunale di Verona presente in atti; b) il ricorso per regolamento di competenza è stato notificato al procuratore della resistente s.p.a. Unicredit Banca in data 27 giugno 2008 (venerdì), quindi oltre il termine perentorio di trenta giorni, scaduto il 26 giugno 2008 (giovedì);
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 2 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011