Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22982 del 02/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.02/10/2017),  n. 22982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17180-2014 proposto da:

L.P. E FIGLI SNC, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

ANGELICO 92, presso lo studio dell’avvocato LUCA GIUSTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORIANA ZANUTTIGH;

– ricorrente –

contro

B.I., elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 86 PIANO 1 INT 5, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

MARTIRE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA

OMINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 648/2014 della CORTE D’APPELLO 14 di MILANO,

depositata il 17/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

che con il contratto preliminare di vendita del 21.6.2002, e successive modificazioni e integrazioni, la società L.P. & Figli s.n.c. prometteva di vendere alla signora B.I., per il prezzo di Lire 1.500.000.000, un terreno con capannone ad uso commerciale sito in località (OMISSIS);

che il suddetto terreno era soggetto ad esecuzione forzata, come precisato nel contratto preliminare, ma la promittente venditrice si impegnava a trasferirlo libero da gravami;

che la promissaria acquirente versava una caparra di Lire 300.000.000 e riceveva la consegna del fondo sulla base del contratto preliminare;

che, non essendo stato stipulato l’atto di trasferimento entro il termine concordemente prorogato fino al 10.12.2002, nè entro il successivo termine del 20.12.2002 assegnato nella diffida ad adempiere intimata dalla promittente venditrice, quest’ultima conveniva davanti al tribunale di Pavia la promissaria acquirente per sentire pronunciare la risoluzione del contratto e per sentir condannare la convenuta al rilascio dell’immobile, al pagamento dell’indennità per la relativa occupazione ed al risarcimento dei danni;

che la convenuta resisteva alla domanda deducendo l’inadempimento della promittente venditrice all’obbligo di liberare l’immobile dai gravami sul medesimo esistenti e proponendo a propria volta domanda riconvenzionale di accertamento della legittimità del proprio recesso e di condanna dell’attrice a versarle il doppio della caparra;

che il tribunale, per quanto qui ancora interessa, dichiarava l’inadempimento della promittente venditrice e condannava la stessa a pagare alla promissaria acquirente il doppio della caparra, condannando peraltro la B. a pagare alla società L.P. & Figli s.n.c. la somma di Euro 44.096,25 a titolo di indennità di occupazione dalla data del recesso della stessa B. dal contratto (8.3.03) al rilascio (14.1.04);

che la corte di appello di Milano, con la sentenza n. 2336/09, ribaltava la decisione di prime cure, dichiarava l’inadempimento della signora B., accertava il diritto della promittente venditrice di ritenere la caparra e condannava la B. a pagare alla società L.P. & Figli s.n.c. la somma di Euro 157.321,17 a titolo di indennità di occupazione dalla data della consegna del fondo (1.8.01) al rilascio;

che la Corte di cassazione, con sentenza n. 10189/12, cassava la suddetta sentenza n. 2336/09 della corte milanese, affermando che quest’ultima, dopo avere correttamente ricostruita l’obbligazione della promittente venditrice in termini di risultato (cessione della proprietà dell’immobile promesso, libero da gravami), avrebbe dovuto accertare l’esistenza, alla data fissata per la conclusione del contratto definitivo, dell’effettivo assenso di tutti i creditori iscritti e trascritti a che ipoteche e pignoramenti fossero cancellati coevamente alla stipula del contratto e a condizione del contestuale pagamento dei crediti;

che la corte di appello di Milano, in sede di rinvio, confermava la sentenza del tribunale di Pavia, giudicando la promittente venditrice inadempiente alla sua obbligazione di procurare entro la data fissata per il rogito gli assensi di tutti i creditori alla rinuncia alla procedura esecutiva ed alla consequenziale cancellazione dei gravami;

che in particolare il giudice di rinvio rilevava la mancata dimostrazione della rinuncia alla procedura esecutiva dei creditori della promittente venditrice Intesa Gestione Crediti (quale cessionario di un credito della CARIPLO) e di Unicredit Banca (già Credito Italiano);

che il giudice di rinvio confermava la statuizione di primo grado anche in punto di liquidazione dell’indennità di occupazione, ancorando la relativa decorrenza alla data del recesso della promissaria acquirente dal contratto preliminare invece che, come affermato nella sentenza di secondo grado n. 2336/09, alla data della consegna del fondo alla medesima;

che la sentenza resa dalla corte d’appello di Milano quale giudice di rinvio è stata impugnata dalla società L.P. & Figli s.n.c. sulla scorta di quattro motivi di ricorso;

che la sig.ra B. ha depositato controricorso;

che la causa è stata discussa nell’adunanza di camera di consiglio del 13 luglio 2017, per la quale non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo mezzo di ricorso – con il quale si denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, il vizio di erronea interpretazione del principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione ed il vizio di omesso esame di fatto decisivo – è infondato nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c. ed è inammissibile nelle altre argomentazioni che lo sorreggono;

che infatti, quanto alla dedotta violazione dell’art. 384 c.p.c., essa va esclusa perchè nella sentenza di questa Corte n. 10189/12 si disponeva che la corte territoriale accertasse “l’esistenza, alla data fissata per la conclusione del contratto definitivo, dell’effettivo assenso di tutti i creditori iscritti e trascritti a che ipoteche e pignoramenti fossero cancellati coevamente alla stipula del contratto e a condizione del contestuale pagamento dei crediti” ed il giudice di rinvio tale accertamento ha svolto, rilevando che alla data fissata per il rogito non era pervenuto l’assenso “alla rinuncia alla procedura esecutiva e alla consequenziale cancellazione dei gravami” dei creditori Intesa Gestione Crediti e Unicredit (pagina 6 della sentenza gravata) e conseguentemente affermando l’inadempimento del promittente venditore in conformità alla decisione della Cassazione;

che – quanto alle doglianza relativa all’omesso esame della circostanza, emergente dalla nota del 6 dicembre 2002, che Intesa Gestione Crediti avrebbe subordinato il deposito dell’atto di rinunzia al versamento fiduciario al notaio della somma corrispondente all’ammontare del suo credito – il Collegio rileva che tale doglianza va giudicata inammissibile perchè:

da un lato, la suddetta circostanza ha formato oggetto di esame da parte della corte d’appello (che ha trascritta in parte qua la nota del 6 dicembre 2002, in grassetto, a pagina 6 della sentenza impugnata) e il risultato di tale esame non è censurabile alla stregua del disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo (applicabile nel presente procedimento in relazione alla data di deposito della sentenza gravata) novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, con la L. n. 143 del 2012; d’altro lato, la doglianza concerne un fatto privo di decisività, perchè non attinge il rilievo del giudice di rinvio secondo cui entro la data fissata per il rogito la rinuncia all’azione esecutiva non era pervenuta nemmeno da Unicredit; cosicchè, quand’anche l’accertamento della corte territoriale sulla rinuncia all’azione esecutiva da parte di Intesa Gestione Crediti dovesse essere giudicato viziato, ciò non travolgerebbe, in considerazione della mancata rinuncia da parte di Unicredit, il giudizio di fatto, posto a base della decisione della corte di rinvio, secondo cui “entro la data fissata per il rogito non tutti i creditori iscritti avevano prestato l’assenso alla cancellazione” (pag. 6 ultimo capoverso, della sentenza gravata;

che il secondo motivo – con il quale si denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e art. 2909 c.c. – per un verso riproduce argomentazioni già svolte col primo motivo in relazione alla denuncia, pure ivi svolta, di violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e, per altro verso, fa un riferimento all’art. 2909 c.c.inappropriato, posto che nessuna statuizione della sentenza di secondo grado è passata in giudicato;

che il terzo motivo – con il quale si denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, il vizio di erronea interpretazione del principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione, la violazione degli artt. 112,4994564 c.p.c. e art. 1455 c.c., nonchè il vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio – va rigettato perchè, una volta accertato che non era tempestivamente pervenuta la rinuncia all’azione esecutiva da parte di Intesa Gestione Crediti e di Unicredit (o anche, come evidenziato nell’esame del primo mezzo di gravame, solo da parte di Unicredit) l’esame della posizione di altri creditori risultava irrilevante;

che le questioni proposte nel terzo motivo di ricorso in ordine alla natura non giudiziale del titolo esecutivo della banca Unicredit ed all’asserita irrilevanza del credito di quest’ultima, in proporzione al complesso dei crediti gravanti sull’immobile pignorato, vanno giudicate inammissibili perchè nuove, in quanto si tratta di questioni implicanti accertamenti di fatto che non vengono trattate nella sentenza gravata e che nel ricorso per cassazione non si precisa in quali termini e con quali atti difensivi sarebbero state dedotte in sede di merito;

che il quarto motivo – con il quale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2909 c.c. – è infondato laddove la società ricorrente argomenta che sulla statuizione del capo della sentenza di appello n. 2336/09 che ha ancorato la decorrenza della indennità di occupazione alla data di presa in consegna dell’immobile da parte della promissaria acquirente sarebbe caduto il giudicato per difetto di espressa impugnazione, in quanto, come correttamente osservato dal giudice di rinvio, la cassazione della statuizione dichiarativa dell’inadempimento della promissaria acquirente ha travolto anche la statuizione che ancorava la decorrenza dell’occupazione indebita dell’immobile al momento della presa in consegna dell’immobile da parte di costei, invece che al momento del di lei recesso dal contratto preliminare;

che, quanto alla doglianza concernente il rigetto della domanda di risarcimento del danno da deterioramento dell’immobile, il Collegio rileva che la censura relativa all’omesso esame della perizia di ufficio resa dal geom. B. nell’ambito della procedura esecutiva gravante sull’immobile non costituisce vizio riconducibile allo schema dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo novellato dal citato D.L. n. 83 del 2012, giacchè, alla stregua di tale disposizione, il “fatto” del quale può essere denunciato l'”omesso esame” è un fatto storico, principale o secondario, e non può identificarsi in una risultanza istruttoria o in atti o documenti acquisiti al processo (cfr. Cass. 21152/14, Cass. 14802/17).

che quindi in definitiva il ricorso va rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza;

che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017

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