Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22980 del 17/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/08/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 17/08/2021), n.22980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23377-2014 proposto da:

S. SRL, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato

VINCENZO BIZZARRO;

– ricorrente –

contro

COMUNE MARCIANISE, EQUITALIA SUD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1313/2014 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 20/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2021 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con sentenza n. 1313/31/14, depositata il 20/2/2014, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello proposto da S. s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta, che ha confermato la legittimità della cartella di pagamento relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), anno 2011, pretesa dal Comune di Marcianise.

L’azienda, operante nel settore della logistica e distribuzione delle merci, sosteneva di avere diritto all’esenzione dalla Tarsu per la superficie dell’immobile condotto il locazione, un capannone ad uso magazzino, in quanto produceva non rifiuti speciali assimilabili agli urbani, bensì rifiuti speciali che, per qualità e quantità, non ne consentivano la tassazione e che erano stati gestiti mediante convenzione stipulata con società privata, la D.&M. s.r.l., autorizzata al trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.

La Commissione Tributaria Regionale osserva che: 1) la normativa transitoria che ha accompagnato, con varie proroghe, la soppressione della TARSU consentiva l’applicazione, per l’anno 2011, del predetto tributo, “legat(o) alla mera possibilità e non alla effettiva fruizione del servizio” di raccolta dei rifiuti; 2) il Comune di Marcianise, legittimamente, “con la Delib. consiliare 13 aprile 2012, n. 25, aveva disposto il differimento al 1 gennaio 2013 del Reg., art. 17, recante l’indicazione, oltre che di un criterio qualitativo, anche di un limite quantitativo fissato in 24 mc/anno”, in tal modo prorogando, di fatto, “la vigenza della Delib. del Consiglio 23 luglio 1998, n. 85, che non pone alcun limite quantitativo, così come consentito dal D.P.R. n. 915 del 1982, che (…) nell’anno d’interesse, ossia nel 2011, doveva considerarsi ancora applicabile”; 3) la contribuente, quanto ai rifiuti speciali costituiti da imballaggi secondari e terziari, “per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l’avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati”, non aveva presentato “alcuna idonea denuncia, come previsto obbligatoriamente dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, volta al conseguimento dell’agevolazione fiscale derivante dallo smaltimento in proprio di tale specifico tipo di rifiuti”; 4) nell’area d’interesse il servizio di raccolta comunale era stato istituito ed era fruibile dalla società, la quale produceva nell’immobile anche ordinari rifiuti urbani.

La società S. propone ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, affidato a tre motivi, illustrati con memoria.

Il Comune di Marcianise ed Equitalia Sud s.p.a. sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La contribuente deduce, con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 915 del 1982, e del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 67, 70, del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 7, così come modificato dalla L. n. 179 del 2002, art. 23, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 184, 195, 238, perché la CTR ha erroneamente escluso che il Comune dovesse definire contestualmente i criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani e ritenuto che, legittimamente, avesse disposto il differimento del Reg., art. 17, che prevedeva il requisito quantitativo, prorogando la vigenza della Delib. consiliare 23 luglio 1998, n. 85, che invece non pone alcun limite quantitativo all’assimilazione, donde la necessaria disapplicazione.

Con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 18 e 21, circa il differimento sino al 1 gennaio 2013 del limite quantitativo per la assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, previsto dal Reg., art. 17, per effetto della Delib. del Commissario Straordinario n. 95709, e delle Delib. di c.c. n. 4 del 2020, Delib. n. 17 del 2011, Delib. n. 25 del 2012, in contrasto con la normativa nazionale in materia di rifiuti e del principio di matrice comunitaria “chi inquina paga”.

Con il terzo motivo, deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per error in procedendo, violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la contribuente ha fornito la prova documentale della richiesta avanzata al Comune per l’esclusione e/o esenzione dal pagamento della TARSU e la CTR ha omesso di considerare che nella dichiarazione in data 10/6/2011, redatta su modulistica comunale, era stata indicata la superficie di mq. 280, come adibita a ufficio, e quella di mq. 4.900, come adibita a magazzino e stoccaggio merci, e quindi non tassabile, circostanze tutte ben note all’ente impositore.

Le censure, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, s’incentrano sulla legittimità, affermata dal giudice di appello, della applicazione della TARSU per i rifiuti speciali assimilati agli urbani, in applicazione della Delib. consiliare 23 luglio 1998, n. 85, ancorché non ponga alcun limite quantitativo all’assimilazione, nonché della proroga, in conseguenza del reiterato differimento (sino al 1 gennaio 2013) del limite quantitativo per la assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani previsto dal Reg., art. 17, di un regime impositivo – in tesi – non più conforme alle regole ricavabili dal quadro normativo di riferimento, ed infine sul rispetto, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, degli obblighi di denunzia posti a carico del contribuente.

Questa Corte (Cass. n. 6358 del 2016), esaminando analoga controversia, ha avuto modo di affermare che “Il Comune di Marcianise, con la cit. (Delib.) 23 luglio 1998, n. 85, ha assimilato ai rifiuti urbani quelli speciali (…), con ciò avvalendosi del potere di assimilazione previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g), (Decreto Ronchi), norma che consentiva l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dallo Stato con Delib. 27 luglio 1984 (punto 1.1.1. lett. a), laddove erano indicati tra i rifiuti assimilabili agli urbani gli imballaggi in genere”.

Ha evidenziato la Corte che “Dall’esame del Titolo 2 del decreto Ronchi si ricava che i rifiuti di imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatoli della loro “gestione” (termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento) (art. 38 cit.); ciò vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale, mentre per gli imballaggi secondari è ammessa solo la raccolta differenziata da parte dei commercianti al dettaglio che non li abbiano restituiti agli utilizzatori (art. 43). Ne deriva che i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani, nell’esercizio del potere ad essi restituito dal Decreto Ronchi, art. 21 e dalla successiva abrogazione della L. n. 146 del 1994, art. 39, e i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno perciò disapplicati in parte qua dal giudice tributario (Cass. n. 627 del 19 ottobre 2011). Ciò non comporta, però, che tali categorie di rifiuti siano, di per sé, esenti dalla TARSU, ma che ad esse si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l’esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali (Cass. n. 5377 del 30.11.2011). Nel caso di imballaggi secondari è previsto dal decreto Ronchi, art. 21, comma 7, l’esonero dalla privativa comunale qualora sia provato l’avviamento al recupero. In tal caso l’operatore economico ha l’onere di dimostrare l’effettivo e corretto avviamento al recupero attraverso valida documentazione comprovante il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a detta attività in base alle norme del D.Lgs. n. 22 del 1997, e si determina, allora, non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2, e poi, più specificamente, dal decreto Ronchi, art. 49, comma 14, e dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2, il quale, nell’approvare il “metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani”, può, nella fase transitoria, essere applicato dai comuni anche ai fini della TARSU) (Cass. n. 9731 del 8.4.2015)”.

Facendo applicazione di detti principi, la Corte ha evidenziato “che il regolamento comunale, adottato con Delib. c.c. n. 85 del 1998, di cui peraltro non è stato riportato il testo integrale nel ricorso, dovrebbe essere disapplicato nella parte in cui, avesse previsto l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali in genere, senza prevedere l’esclusione degli imballaggi terziari. In ogni caso, stante la non assimilabilità assoluta degli imballaggi terziari ai rifiuti urbani, la tassa in relazione agli stessi non è dovuta” e che “Invece i rifiuti speciali assimilati, diversi dagli imballaggi terziari devono essere assimilati ai rifiuti ordinari e, quindi, soggetti al pagamento della tassa, in forza della Delib. del c.c. 23 luglio 1998, n. 85, a prescindere dal fatto che il produttore provveda a proprie spese allo smaltimento”, che “il Reg. comunale del Comune di Marcianise, art. 17, approvato con Delib. di c.c. 4 giugno 2007, n. 50, stabilisce la non assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani se la quantità prodotta sia superiore ai 24 m.c.”, e che “Va escluso, tuttavia, che il cit. art. 17, possa trovare applicazione per l’annualità 2009 (ma ciò vale anche per l’annualità oggetto di causa), oggetto della controversia, in quanto la sua entrata in vigore è stata differita prima al primo gennaio 2010 (con Delib. del Commissario straordinario 7 maggio 2009, n. 95), poi al 1 gennaio 2011 (Delib. c.c. 9 marzo 2010, n. 4), poi ancora al 1 gennaio 2012 (Delib. c.c. 4 aprile 2011, n. 17) e infine al 1 gennaio 2013 (Delib. c.c. 13 aprile 2012, n. 25), così come previsto dal Reg. di servizio integrato di gestione dei rifiuti, art. 75. Non si ravvisano ragioni di illegittimità delle predette proroghe non oggetto di impugnazione neanche davanti al giudice amministrativo”.

Orbene, nella fattispecie in esame, appare incontroverso che il Comune abbia assimilato ai rifiuti urbani quelli speciali, con ciò avvalendosi del potere di assimilazione previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2 lett. g), norma che consentiva l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dallo Stato con Delib. 27 luglio 1984 (punto 1.1.1. lett. a), laddove eralio indicati Ira i rifiuti assimilabili agli urbani gli imballaggi in genere.

Ne deriva che la disposizione del regolamento comunale, di cui anche nel presente giudizio non è stato riportato il testo integrale nel ricorso, dovrebbe essere disapplicata nella parte in cui, come affermato dalla contribuente, aveva previsto l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali in genere, senza prevedere l’esclusione degli imballaggi terziari, e stante la non assimilabilità assoluta degli imballaggi terziari ai rifiuti urbani, la tassa in relazione ad essi non è dovuta, indipendentemente dall’assimilazione agli urbani eventualmente operata dal Comune.

Tuttavia, l’operata assimilazione è priva di rilevanza nel caso concreto ove, trattandosi di imballaggi terziari, si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3), e la tassa è esclusa per la sola parte della superficie in cui è dimostrato che, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali.

Qualora il Comune, attivata la raccolta differenziata, abbia deliberato, in forza del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g), l’assimilazione degli imballaggi secondari ai rifiuti urbani, il contribuente, che abbia provveduto all’avviamento al recupero degli stessi, dimostrando l’effettività e la correttezza delle relative operazioni attraverso valida documentazione comprovante il loro conferimento a soggetti autorizzati, ha diritto, ai sensi del citato D.Lgs., art. 21, comma 7, all’esonero dalla privativa comunale, che si rapporta non già alla diminuzione della superficie tassabile, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, per la produzione di rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, ma ad una riduzione tariffaria in concreto, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (Cass. n. 6359 del 2016).

La CTR non è incorsa in alcuna violazione di legge laddove nella impugnata sentenza afferma che la società erroneamente pretende di andare esente dalla applicazione della TARSU, a norma del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 2 e 3, sol perché provvedeva in proprio allo smaltimento dei rifiuti.

La mancata illustrazione, nei motivi di ricorso, dei profili concernenti l’ambito di operatività del citato D.Lgs., art. 62, commi 2 e 3, non consente al Collegio di procedere ad ulteriori valutazioni circa la correttezza della decisione impugnata.

Preme, in ogni caso, osservare che incombe sull’impresa contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, essendovi prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, smaltiti direttamente.

Infatti, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale è l’amministrazione a dovere provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione del tributo grava sull’interessato, oltre all’obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, per cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, n. 13086 del 2006, Cass. n. 17599 del 2009, Cass. n. 775 del 2011, Cass. n. 1635 del 2015, Cass. n. 10787 del 2016, Cass. 21250 del 2017). Sennonché, con specifico riguardo all’ultima doglianza della contribuente, quanto prospettato dalla parte privata risulta in contrasto con quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata.

Ed il giudice di appello, con accertamento a lui riservato in quanto attinente al merito della controversia, censurabile in sede di legittimità solo non nei ristretti limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (vizio non evocato), mostra di aver compiutamente valutato gli elementi probatori acquisiti agli atti di causa e ha escluso – motivatamente – che detto onere sia stato assolto, in quanto “la parte stessa non aveva presentato alcuna idonea denuncia, come previsto obbligatoriamente dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, volta al conseguimento della agevolazione fiscale derivante dallo smaltimento in proprio di “tale specifico tipo di rifiuti”.

Non v’e’ luogo a liquidazione delle spese processuali in difetto di attività difensive del Comune e dell’Agente della Riscossione.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria tenuta da remoto, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA