Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22980 del 11/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2016, (ud. 18/11/2015, dep. 11/11/2016), n.22980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11964/2014 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CORONAS, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato UMBERTO CORONAS,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 40/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

07/10/2013, depositata il 09/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato ANDREA SGUEGLIA, per delega allegata al verbale

dell’Avvocato CORONAS, difensore del ricorrente, che chiede

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.F., sottufficiale dell’Esercito, con ricorso del 10 giugno 2010, proponeva domanda, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per ottenere l’equa riparazione del danno sofferto a causa dell’eccessiva e non ragionevole durata del giudizio amministrativo, svoltosi davanti al Tribunale del Lazio, con ricorso del 6 febbraio 1996, per l’annullamento dei provvedimenti con i quali l’Amministrazione aveva disposto, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 1995, il proprio inquadramento nel ruolo di maresciallo, da considerarsi deteriore rispetto all’inquadramento dei pari grado dei Carabinieri. Precisava l’istante che il procedimento alla data di proposizione del ricorso per equa riparazione non era stato definito, nonostante, la presentazione dell’istanza di fissazione di udienza in data 24 febbraio 1996 ed un’istanza di prelievo del 14 gennaio 2009. Pertanto, essendo stato superato il limite di una durata ragionevole reclamava la riparazione del danno per violazione dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e chiedeva il riconoscimento di un indennizzo pari ad Euro 17.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con vittoria di spese ed onorari.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e chiedeva:

a) La declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del ricorrente non avendo il medesimo partecipato al processo presupposto; b) il rigetto della domanda per assenza di danno, risultando il giudizio concluso con decreto di perenzione in data 7 febbraio 2012 per inattività dei ricorrenti.

La Corte di Appello di Perugia, con Decreto n. 40 del 2014, rigettava le richieste di M.F. e compensava le spese di lite. In via preliminare, la Corte di Perugia chiariva che l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di M. andava disattesa perchè, pur non apparendo il nome del ricorrente nel decreto di perenzione, tale omissione era risultata dovuta a mero errore materiale. Nel merito, la Corte di Perugia, riteneva che a fronte della apparente configurabilità di una durata irragionevole del procedimento presupposto e di un conseguente danno non patrimoniale ad essa riferibile, andava rilevato che il ricorrente era rimasto inattivo dal 24 febbraio 1996 sino alla data del 14 gennaio 2009, nella quale era stata proposta istanza di prelievo. Sicchè, secondo la Corte distrettuale, l’inerzia protratta per tanti anni dalla presentazione del ricorso fino alla sua definizione non poteva non significare, in assenza di altri elementi diversi, che il ricorrente non aveva alcun patema d’animo per la definizione di quel processo, al punto da non coltivare alcun atto di impulso sino al 14 gennaio 2009.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta da M.F. per un motivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

1.- Con l’unico motivo del ricorso, M.F. denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 3, commi 4 e 5 e dell’art. 6 della CEDU ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 848 del 1955 e dei consolidati principi enunciati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e dalla S.C. di Cassazione in tema di danno da violazione del diritti alla ragionevole durata del processo presupposto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe respinto la sua pretesa disattendendo i principi espressi dalla Corte di Cassazione in varie occasioni e dando rilievo risolutivo all’asserito esito certamente negativo del giudizio amministrativo presupposto ossia ad una circostanza che non può assurgere a prova dell’esistenza di una situazione di abuso del processo. In particolare, la Corte di Perugia non avrebbe tenuto conto, sempre secondo i ricorrenti, dei principi espressi da questa Corte ed, in particolare, del principio secondo cui: a) la norma sulla perenzione non ha essa stessa introdotto una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma ha richiesto che le parti fossero messe in grado di soffermarsi sull’attualità dell’interesse alla decisione e di manifestarlo; b) del principio secondo cui, la mancata presentazione dell’istanza di fissazione/rendendo esplicito l’attuale disinteresse per la decisione di merito potrebbe giustificare l’esclusione della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio, ma non anche per il decennio già trascorso, rispetto al quale l’omissione di una nuova istanza di fissazione può costituire soltanto sintomo di un interesse per la decisione mano a mano decrescente e, quindi, base per una decrescente valutazione del danno e del relativo risarcimento; c) del principio secondo cui, l’essere stata la lite promossa collettivamente, in corrispondenza ad una rivendicazione di categoria di taglio sindacale, è circostanza in sè priva, sul piano logico, di alcun valore ai fini della esclusione della sofferenza morale prodotta nelle parti dall’eccessivo protrarsi del processo (Cass. n. 9337 del 2008; Cass. n. 8179 del 2010).

1.1.- Il motivo è fondato.

In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte a coltivare il processo, in quanto in tal modo verrebbe a darsi rilievo ad una circostanza sopravvenuta – la dichiarazione di estinzione del giudizio – successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo. Ne consegue che va riconosciuto il diritto all’equa riparazione con riferimento al superamento del termine di durata decorso il primo triennio, potendosi limitare l’ammontare annuo dell’indennizzo solo in considerazione dell’esiguità della causa dichiarata perenta (Cass. n. 15 del 02/01/2014; conformi, tra altre, nn. 6619/10 e 21047/14, non massimata).

Tale principio non soffre deroga nell’ipotesi in cui l’istanza di prelievo sia stata presentata una sola volta e in epoca risalente rispetto alla conclusione del processo amministrativo. Infatti, come pure precisato da questa Corte, “(l)’istanza di prelievo assolve la funzione di manifestare il permanente interesse della parte alla definizione del giudizio e di accelerarne, pertanto, la definizione. Sebbene la persistenza dell’interesse alla sollecita decisione del ricorso amministrativo non sia cristallizzabile nel tempo una volta e per tutte, ma abbia senso solo se intesa diacronicamente (per i possibili mutamenti che può subire nel tempo il rapporto sostanziale fra il soggetto che esercita il potere amministrativo e colui che ne subisce gli effetti), nessuna norma e nessun principio processuale impongono la reiterazione dell’istanza di prelievo ad intervalli più o meno regolari. Ciò non casualmente, ove si consideri che la protrazione del giudizio, nonostante, la presentazione dell’istanza di prelievo ed oltre il limite di durata ragionevole costituisce una patologia del processo, che in quanto tale non può nè essere posta a carico della parte ricorrente, nè essere assunta quale causa efficiente, secondo il criterio della regolarità causale, della perdita di interesse della parte stessa. Escluso, dunque, che sia lecito inferire dalla mancata reiterazione dell’istanza di prelievo il venir meno o l’attenuazione dell’interesse ad agire, il lasso di tempo intercorso fra detta istanza e la definizione del giudizio non può essere assunto di per sè solo ad elemento significativo ai fini della riduzione dell’equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001” (Cass. n. 11822/14 non massimata). Nel caso in esame, per altro, l’istanza di fissazione dell’udienza fu presentata il 24 febbraio 1996 e l’istanza di prelievo venne depositata il 14 gennaio 2009.

1.1.a) Va qui ribadito il principio espresso da questa Corte in altra occasione (Cass. n. 9419 del 2015), secondo cui in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, la presunzione di danno non patrimoniale è notoriamente connessa a situazioni soggettive provocate da un giudizio durato troppo a lungo, la cui connotazione in termini di irragionevolezza non è superata dalla circostanza che il ricorso (nella specie amministrativo, inerente a rivendicazioni di categoria), sia proposto da una pluralità di attori, considerato che la forma collettiva e indifferenziata non equivale a trasferire sul gruppo situazioni di angoscia o paterna d’animo, riferibili invece, specificamente, a ciascun singolo consorte in lite; nè costituisce utile ragione, per ridurre sensibilmente l’importo dell’indennizzo, il rilievo del modesto valore della posta in gioco (Cass. n. 6655 del 02/05/2012).

In definitiva, il decreto impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia, che nel decidere il merito si atterrà ai principi di diritto già indicati in motivazione. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di cassazione, il cui regolamento gli è rimesso ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di Appello di Perugia in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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