Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22980 del 02/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 02/10/2017, (ud. 04/07/2017, dep.02/10/2017), n. 22980
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8651-2014 proposto da:
M.C., M.F., M.A.,
M.M. e R.C., nella dichiarata qualità di eredi di
MA.MA., elettivamente domiciliati a Roma, via Monte
Zebio, n. 40, presso lo studio dell’Avvocato ANTONIO VITUCCI, che li
rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
S.R.L. SOCIETA’ ITALIANA CERAMICHE ARREDAMENTI, elettivamente
domiciliata a Roma, via Taranto, n. 44, presso lo studio
dell’Avvocato FELICE FAZIO, che la rappresenta e difende per procura
a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 756/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 7/2/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/07/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.
Fatto
I FATTI DI CAUSA
M.C., M.F., M.A., M.M. e R.C., nella dichiarata qualità di eredi di Ma.Ma., con ricorso notificato in data 25/3/2014 e depositato in data 14/4/2014, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza con la quale, in data 7/2/2013, la corte d’appello di Roma, ritenendo provato il credito della s.r.l. Società Italiana Ceramiche Arredamenti per il mancato pagamento di una fornitura di materiale edile, ha accolto l’appello ed ha condannato Ma.Ma. al pagamento in favore della società appellante della somma di Euro 7.620,00, oltre interessi e spese.
Resiste la s.r.l. Società Italiana Ceramiche Arredamenti, con controricorso notificato in data 30/4.2/5/2014 e depositato in data 21/5/2014.
La società controricorrente ha depositato tempestiva memoria.
Diritto
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 232,116 e 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa e comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la corte d’appello, quanto al primo profilo, ritenuto notificata la citazione introduttiva del processo di primo grado, laddove la notifica di tale atto è irregolare, in mancanza tra gli atti del fascicolo della società dei relativi documenti, e, quanto al secondo profilo, escluso l’ammissibilità delle prove addotte dal M. perchè tardive, laddove tali prove erano legittime anche e soprattutto alla luce dei fatti nuovi che dimostrano.
2. La società controricorrente ha, tra l’altro, eccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancata prova, da parte dei ricorrenti, tanto del decesso di Ma.Ma., quanto della loro qualità di chiamati alla sua eredità.
3. Il ricorso, in effetti, non è ammissibile. E’, infatti, noto come il soggetto che abbia proposto impugnazione con ricorso per cassazione (ovvero vi abbia resistito proponendo controricorso) nell’asserita qualità di successore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria “legitimatio ad causam” per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è altresì tenuto, a pena d’inammissibilità, a fornire la prova, con riscontri documentali la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio – delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c. (Cass. n. 22507/2016; conf. Cass. SU n. 4468/2009, in motiv., con riferimento al controricorso): ciò che, nella specie, non è accaduto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
4. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre SG nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 4 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017