Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2298 del 31/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/01/2020, (ud. 14/05/2019, dep. 31/01/2020), n.2298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19661/2018 R.G. proposto da:

G.S., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dagli avv.ti Duccio CAMPANI e Michele BUTINI, ed

elettivamente domiciliato presso gli indirizzi di posta elettronica

dei predetti difensori;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del

procuratore speciale, Dott. R.M., rappresentata e difesa

dall’Avv. Michele DI FIORE, domiciliata in Roma, alla via dei Banco

di S. Spirito, n. 42, presso Gnosis Forense s.r.l.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2539/09/2017 della Commissione tributaria

regionale della TOSCANA, depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI, nonchè

nella successiva camera di consiglio, tenutasi in data 11/12/2019, a

seguito di riconvocazione del Collegio.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo emesso per il recupero del credito portato da sedici cartelle di pagamento precedentemente notificate, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando che tra la notifica della prima cartella di pagamento, effettuata in data 03/07/2001, e la notifica del preavviso impugnato, non era decorso il termine prescrizionale decennale;

– avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Va preliminarmente rilevato d’ufficio il difetto di procura del difensore della parte ricorrente.

Invero, il ricorso risulta privo di idonea procura speciale ex art. 365 c.p.c., in quanto il mandato contenuto in foglio separato spillato di seguito al ricorso per cassazione, non solo non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata nè reca alcuna data, ma la stessa si riferisce ad una procura conferita per “ogni fase e grado del presente giudizio” con un tenore incompatibile con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura medesima.

Questa Corte, infatti, ha più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. n. 28146 del 2018; conf. Cass. n. 18257 del 2017; Cass. n. 6070 del 2005; Cass. n. 23381 del 2004).

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso, che rende superfluo esaminare ed addirittura riferire il mezzo di cassazione proposto dal ricorrente.

Va, altresì, rilevato d’ufficio, l’inammissibilità del controricorso perchè proposto dall’Agenzia delle entrate – Riscossione con il ministero di un avvocato del libero foro.

Invero, le Sezioni unite di questa Corte nella recente sentenza n. 30008 del 19 novembre 2019 hanno affermato i seguenti principi di diritto:

“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale:

– dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,

ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal richiamato R.D. cit., art. 43, comma 4;

– di avvocati del libero foro – nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. n. 193 del 2016, art. 1 comma 5, – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”;

“quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

Orbene, precisato che il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. (OMISSIS) del 5 luglio 2017, prevede, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, al punto 3.4.1, che l’Avvocatura assume il patrocinio dell’Ente nelle “liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria”, e che nella specie non vengono in rilievo “questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici”, nè è stato dedotto e provato che l’Avvocatura erariale non sia stata disponibile ad assumere il patrocinio, è imprescindibile la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell’ADER.

L’esito del giudizio costituisce motivo di integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

dichiara inammissibili il ricorso ed il controricorso e compensa le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA