Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2298 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. II, 31/01/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 31/01/2011), n.2298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6741/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTO

p.t. DI ROVIGO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

Z.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 116/2005 del GIUDICE DI PACE di ROVIGO del

9/02/05, depositata il 14/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Ministero dell’Interno impugna per cassazione la sentenza 14.2.05 con la quale il G.d.P. di Rovigo ha annullato il verbale di contestazione n. (OMISSIS) redatto il 4.9.04 dalla Polizia Stradale a carico di Z.S. per l’accertata violazione dell’art. 141 C.d.S..

L’intimato non svolge attività difensiva.

Avviato il ricorso alla trattazione camerale, il P.G. trasmette requisitoria scritta 27.7.10 nella quale, concordando con la relazione ex art. 380 bis c.p.c., conclude per l’accoglimento del ricorso.

La relazione è svolta nei seguenti termini:

“Il giudice a quo ha ritenuto che: GLi Agenti accertatori, invece di contestare la velocità elevata indicandola (velocità che comunque risultava Inferiore a 90 Km/h), contestavano l’art. 141, comma 3, ovvero la velocità non moderata nell’attraversamento di un centro abitato. Quest’ultima sanzione deve essere adeguatamente motivata e descritta a verbale, in quanto è norma generale affidata alla valutazione degli Agenti, che la devono riempire con la descrizione del comportamento, che funge da motivazione. Questa descrizione non può essere stringata o preconfezionata, ma deve essere precisa ed adeguata al caso concreto. Si aggiunga che mentre la contestazione della velocità elevata prevede una decurtazione di 2 punti, questa norma che si è voluto applicare prevede la decurtazione di punti 5, proprio perchè si vuole sanzionare un comportamento imprudente e di particolare rischio tenuto dall’utente. Dunque la carenza di adeguata motivazione e la disparità di trattamento tra casi che appaiono analoghi, per difetto di adeguata motivazione, portano all’annullamento della sanzione”.

Il ricorrente Ministero – dopo aver ricordato che lo Z. aveva proposto opposizione sostenendo: che nell’occasione viaggiava a velocità moderata non superiore a 60 Km/h, considerato che l’auto in questione è molto vecchia e di piccola cilindrata; che la strada percorsa e, tra l’altro, molto ampia, rettilinea, provvista di illuminazione pubblica sufficiente e con ottima, visibilità, condizioni, queste, che non consentivano di prevedere, nemmeno in via eccezionale, la presenza di persone o l’uscita di veicoli in genere dalle aree recintate di pertinenza degli edifici; che nel tratto di strada di cui trattasi non ci sono abitazioni, e che l’accertamento è avvenuto in ora notturna con attività sospese e conseguente assenza di transito e/o attraversamento della carreggiata; che gli agenti operanti non hanno fornito alcuna prova della eventuale velocità pericolosa, essendosi solo limitati a trascriverò quanto riportato genericamente dalla disposizione ex art. 141 C.d.S., comma 3, restringendo la fattispecie dell’attraversamento del centro abitato fiancheggiato da edifici, e che tale fraseologia non corrisponde alla situazione oggettiva richiesta dalla norma stessa;

che la sanzione accessoria della detrazione di 5 punti dalla patente è sproporzionata in relazione alla dinamica dei fatti – formula un unico motivo di censura denunciando “Violazione e falsa applicazione degli artt. 141 e 142 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Sostiene il ricorrente l’erroneità dell’impugnata decisione per insussistenza della pretesa insufficiente motivazione della rilevata infrazione, in quanto questa aveva formato oggetto di contestazione immediata, onde, oltre alla descrizione dei fatti riportata sul verbale, di per sè idonea a giustificare l’accertamento, nell’immediatezza del fatto al trasgressore era stata fornita la completa informazione di quanto addebitatogli, come risultante dalla dichiarazione rilasciata dal medesimo e verbalizzata; inoltre, il comportamento contestato, in quanto posto in essere in ore notturne ed in centro abitato, ossia in circostanze di tempo e di luogo per le quali dell’art. 141, comma 3; fa obbligo ai conducenti di moderare la velocità, integrava di per se stesso, senza necessità d’ulteriori specificazioni, gli estremi della violazione contestata.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Il giudice a quo non ha, in vero, tenuto conto nè del fatto che la condotta in discussione era stata posta in essere nell’ambito d’un centro abitato ed in ora notturna, come attestato dal verbale fidefaciente ex art. 2700 c.c., e non impugnato con querela di falso, circostanze in presenza delle quali l’art. 141 C.d.S., comma 1, n. 3, impone di regolare la velocità onde evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione; nè che la velocità “comunque inferire ai 90 km/h”, quale da esso giudice ritenuta, od anche solo “non superiore ai 60 kmh”, quale espressamente ammessa in opposizione dal medesimo contravventore, già di per se stessa era superiore a limite dei 50 kmh imposto dall’art. 142, comma 1, sulle strade nei centri abitati.

La concorrenza delle circostanze dell’eccesso di velocità in centro abitato e dell’ora notturna – questa, lungi dall’escluderla od anche solo dal limitarla, come erroneamente ritenuto in opposizione ed avallato dal giudice a quo, tale da aggravare per espressa presunzione di legge la situazione di pericolo già insita nell’eccesso di velocità giustificavano pienamente la contestazione della violazione dell’art. 141 C.d.S., comma 3, piuttosto che questa dell’art. 142 C.d.S., comma 1 e le conseguenti maggiori sanzioni”.

Ritiene il Collegio di condividere, al pari del P.G., le ragioni del a relazione – cui, comunicata alle parti costituite, non sono stati mossi rilievi critici – e, pertanto, di accogliere il ricorso e di annullare la sentenza impugnata cui, non necessitando ulteriori accertamenti in fatto, non segue rinvio potendo il giudizio essere definito ex art. 384, comma 2, seconda ipotesi con decisione nel merito di reiezione dell’originaria opposizione.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per il giudizio di legittimità, mentre, per quello di merito, non v’ha luogo a provvedere in difetto della nota delle spese vive affrontate dall’Amministrazione per la difesa a mezzo funzionario.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge l’originaria in opposizione; condanna Z.S. alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 400,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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