Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2298 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2298 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SESTINI DANILO

ORDINANZA
sul ricorso 26455-2016 proposto da:
POLIMENI FRANCESCO, BOSCO MARIA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI 36, presso lo studio
dell’avvocato DOMENICO POLIMENI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ATTILIO COTRONEO;
– ricorrenti contro

COMUNE REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ERMELINDA NAPPA;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 86/2016 della CORTE D’APPELLO di
REGGIO CALABRIA, depositata il 26/04/2016;

C

Data pubblicazione: 30/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI.
Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione
semplificata.

la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la
sentenza di primo grado che aveva respinto le domande
proposte da Francesco Polimeni e Maria Bosco nei confronti del
Comune di Reggio Calabria per il risarcimento dei danni
conseguenti alla caduta del primo dal ciclomotore di proprietà
della seconda, che gli attori assumevano causati dalla presenza
di una buca non segnalata sul manto stradale;
la Corte ha ritenuto che correttamente il Tribunale avesse
inquadrato la vicenda nel paradigma dell’art. 2043 cod. civ, e
avesse ritenuto non provati i requisiti -della non visibilità e
della non prevedibilità- integranti gli estremi dell’insidia
stradale di cui l’amministrazione comunale era stata chiamata
a rispondere;
hanno proposto ricorso per cassazione il Polimeni e la
Bosco, affidandosi a tre motivi; ha resistito il Comune di Reggo
Calabria con controricorso.
Considerato che:
il primo motivo (che denuncia la violazione dell’art. 132,
co. 2, n. 4) cod. proc. civ., in relazione all’artt. 111 Cost., per
«irriducibile contraddittorietà» e «illogicità manifesta» della
motivazione) è infondato in quanto la Corte ha seguito un
percorso motivazionale che, affermata la prevedibilità della
buca e ricondotto esclusivamente all’imprudente condotta di
guida del Polimeni il suo mancato avvistamento, ha
coerentemente escluso la ricorrenza degli elementi -della non
Ric. 2016 n. 26455 sez. M3 – ud. 15-11-2017
-2-

Rilevato che:

prevedibilità e la non visibilità del pericolo- necessari ad
integrare l’insidia stradale ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. (sulla
base dell’inquadramento compiuto dal primo giudice e non
contestato in sede di gravame); né le censure relative
all’erroneità del richiamo all’art. 149 C.d.S. e alla supposizione

un’«andatura non lineare» valgono a incrinare la sostanziale
coerenza di una motivazione che è basata sulla prevedibilità
dell’esistenza di buche stradali e sulla possibilità di avvistarle
con una condotta di guida più attenta alle condizioni del manto
stradale (tenuto conto anche dell’ampiezza dell’avvallamento e
dell’orario «centro-diurno» in cui si era verificato il sinistro);
il secondo motivo (che denuncia la violazione degli artt.
115 e 116 cod. proc. civ. e censura la Corte per avere
«travisato le risultanze processuali») è inammissibile in quanto
si risolve nella sollecitazione a una diversa lettura di merito,
sulla base di un apprezzamento alternativo degli elementi
emersi dall’istruttoria;
il terzo motivo è anch’esso inammissibile, poiché le
denunciate violazioni di norme di diritto vengono postulate -in
modo assolutamente generico- sulla base del presupposto del
«travisamento della prova», in relazione al quale la sentenza è
-come detto sopra- incensurabile;
le spese di lite seguono la soccombenza;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al
30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art.
13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al
pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al
Ric. 2016 n. 26455 sez. M3 – ud. 15-11-2017
-3-

che le vetture che precedevano il ciclomotore avessero

rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori
di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del
2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo

del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Roma, 15.11.2017
Il Presidente

acu bAC
Il Funzionario Giudiziark

Dott. sa Rossano Riccar(1

di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma

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