Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2298 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2298 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 37-2012 proposto da:
NEGRI CLAUDIO c.f. NGRCLD55P25H887A, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo
studio degli avvocati COSSU BRUNO, BERTOLA GIOVANNI,
che lo rappresentano e difendono, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013

contro

3288

MARCHETTI AUTOGRU’ SPA P.I. 00170840334, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA

DI

CASSAZIONE,

rappresentata

e

difesa

Data pubblicazione: 03/02/2014

dall’avvocato DODICI GIANLUIGI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 829/2010 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 15/12/2010 R.G.N. 437/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MAMMONE;
udito l’Avvocato COLUCCI ANGELO per delega COSSU BRUNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Piacenza Negri Claudio
chiedeva fosse dichiarata l’inefficacia del licenziamento intimatogli in
data 3.05.05 da Marchetti Autogru s.p.a. nell’ambito di una procedura
di licenziamento collettivo ai sensi della 1. 23.07.1991 n. 223. Sosteneva
l’attore che i prospetti allegati alla comunicazione scritta inviata dal
datore all’Ufficio regionale LMO ai sensi dell’art. 4, c. 9, della stessa
legge non consentivano di verificare la correttezza dell’applicazione dei
criteri di scelta di cui al successivo art. 5, c. 1. In subordine, chiedeva
che fosse dichiarata la illegittimità del recesso per violazione dei criteri
di scelta concordati tra il datore e le oo.ss. all’esito della fase di
consultazione sindacale della procedura di licenziamento collettivo.
2.- Ritenuta dal Tribunale illegittima la procedura per genericità
della comunicazione prevista dall’art. 4, c. 9, e dichiarata l’inefficacia
del licenziamento, con condanna del datore al risarcimento del danno,
proponeva appello Marchetti Autogru assumendo che nei documenti
trasmessi alle oo.ss. erano puntualmente indicati sia i criteri di scelta
che le modalità di applicazione degli stessi.
3.- La Corte d’appello di Bologna con sentenza del 15.12.10
accoglieva l’impugnazione, rilevando che il modello MOB/2 (allegato
alla comunicazione ex art. 4, c. 9) conteneva indicazione sufficiente dei
criteri per l’individuazione dei lavoratori da licenziare e delle relative
modalità applicative. Non essendo neppure dimostrato che il
punteggio applicato ai singoli lavoratori non corrispondeva ai criteri in
questione, la Corte rigettava la domanda.
4.- Il Negri propone ricorso per cassazione con memoria;
risponde con controricorso MarchetÙ Autogru s.p.a.
Motivi della decisione
5.- Il ricorrente deduce quattro motivi di ricorso.
5.1.- Violazione dell’art. 4, c. 9, della 1. 23.07.91 n. 223,
sostenendo che la Corte d’appello ha erroneamente escluso che il
citato mod. MOB/2 contenesse sufficienti elementi di valutazione,
nonostante non recasse l’indicazione dei punteggi attribuiti al Negri né
gli elementi per ricavarli, sia con riferimento alle esigenze aziendali sia
con riferimento all’anzianità ed ai carichi di famiglia, con impossibilità
quindi di comparazione delle differenti situazioni personali. Secondo il
giudice sarebbe sufficiente l’indicazione generica delle esigenze tecnico
produttiva e dei criteri ordinari di legge (anzianità e carico familiare),
oltre le percentuali di ripartizione per ciascun criterio e l’indicazione
del punteggio assegnato a ciascuno di essi. Invece, la norma di legge
nel richiedere la puntuale indicazione delle modalità con cui sono
5. Negri Claudio c. Marchetti Autogru s.p.a. (r.g. 37-12)

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5. Negri Claudio c. Marchetti Autogru s.p.a. (r.g. 37-12)

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applicati i criteri di scelta, ha l’obiettivo di consentire a tutti i lavoratori
di controllare la correttezza dell’operazione di selezione e la
rispondenza agli accordi raggiunti, di modo che l’omissione della
concreta indicazione delle modalità di assegnazione dei punteggi
impedirebbe ogni verifica al riguardo.
5.2.- Carenza di motivazione a proposito dell’indicazione dei
criteri di scelta contenuti nella comunicazione ex art. 4, c. 9, della legge
n. 223, in quanto l’affermazione che l’indicazione stessa consenta di
individuare le concrete modalità attuative dei criteri in questione
risulterebbe contraddittoria. I criteri sono infatti indicati in termini solo
astratti e, quindi, non contengono (né consentono di risalire al)le concrete
modalità della loro applicazione.
5.3.- Con il terzo motivo ed in subordine ai primi due Negri
deduce l’omesso esame della domanda subordinata con cui aveva
richiesto di annullare il licenziamento per l’erronea applicazione dei
criteri di scelta indicati. Sarebbe, dunque, violato l’art. 112 c.p.c. con
conseguente nullità della sentenza.
5.4.- Individuato un passo della sentenza che, in ipotesi,
potrebbe dar corpo ad una motivazione di rigetto della detta domanda
subordinata, parte ricorrente deduce il vizio di omessa o quantomeno
insufficiente motivazione derivante dall’omesso espletamento dei
mezzi istruttori che pure parte attrice aveva ritualmente dedotto.
6.- Il ricorso è fondato.
L’art. 4, c. 9, della 1. 23.07.91 n. 223 prevede che, all’esito
dell’esame congiunto tra datore ed oo.ss. delle cause che hanno
determinato l’eccedenza di personale, raggiunto l’accordo sindacale
circa il numero dei lavoratori da licenziare, il datore può recedere dal
rapporto di lavoro intrattenuto con i dipendenti ritenuti in eccedenza.
Contestualmente alla comunicazione dei recessi (secondo il testo della
norma applicabile ratione temporis), il datore deve comunicare per
iscritto l’elenco dei lavoratori licenziati (recante l’analitica descrizione
della posizione soggettiva di ognuno e le modalità con cui sono
applicati i criteri di scelta) all’Ufficio regionale LMO, alla Commissione
regionale per l’impiego ed alle organizzazioni sindacali che hanno
ricevuto la comunicazione di apertura della procedura di mobilità ed
hanno partecipato all’incontro per l’esame congiunto.
Nella pratica la comunicazione è accompagnata da una
modulistica elaborata dai competenti uffici regionali (modelli mob/1,
mob/2, mob/3), su cui il datore annota tutte le indicazioni previste
dalla norma di legge.
7.- La giurisprudenza di legittimità ritiene che la comunicazione
di cui all’art 4, c. 9, nel momento in cui fa obbligo al datore di indicare
puntualmente le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta

Pù/

5. Negri Claudio c. Marchetti Autogru s.p.a. (r.g. 37-12)

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dei lavoratori da licenziare, intende consentire ai lavoratori interessati,
alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare
la correttezza dell’operazione di collocamento in mobilità e la
rispondenza agli accordi raggiunti. A tal fine non è, dunque, sufficiente
la trasmissione dell’elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione
dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, né la
predisposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva dei
vari criteri, mentre è necessario controllare se tutti i dipendenti in
possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da
scrutinare e, in secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti siano in
numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente
applicati i criteri di valutazione comparativa per l’individuazione dei
dipendenti da licenziare (v., da ultimo, Cass. 10.07.13 n. 17119, nonché
Cass. 6.06.11 n. 12196, Cass. 16.02.10 n. 3603, Cass. 19.12.08 n.
29831).
8.- L’applicazione di tale principio di diritto, cui aderisce
l’odierno Collegio giudicante, comporta che il giudicante proceda ad
analitico riscontro del contenuto della comunicazione scritta e delle
indicazioni richieste dalla norma di legge, verificando se esiste la
puntuale indicnione (secondo l’esplicita formulazione dell’art. 4, c. 9) dei
criteri di scelta, così come indicati dal successivo art. 5, c. 1, della stessa
legge n. 223 (che richiama i criteri delineati dai contratti collettivi,
oppure, in mancanza, i criteri dei carichi di famiglia, dell’anzianità, delle
esigenze tecnico-produttive ed organizzative). In altre parole, il giudice
deve verificare se le indicazioni contenute nella comunicazione
abbiano effettiva rispondenza con il modello indicato dalla normativa
collettiva o con il modello indicato dalla legge e se i meccanismi
operativi indicati portino effettivamente all’individuazione concreta dei
licenziati, sulla base dei parametri assegnati ai vari criteri e dell’ordine
di priorità fra i criteri stessi, in modo da pervenire ad una graduatoria
dei lavoratori interessati sulla base di punteggi assegnati.
Il giudice di merito si è sottratto a questo compito, effettuando
una verifica solo parziale quanto formale delle modalità di selezione,
limitandosi ad un esame esterno del modello Mob/2, recante le
modalità di selezione dei lavoratori, ma senza verificare se le
indicazioni ivi contenute consentano effettivamente la redazione di una
graduatoria.
9.- Fondati i primi due motivi del ricorso ed assorbiti il terzo ed
il quarto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve
essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale
procederà a nuovo esame effettuando gli accertamenti indicati al capo
che precede. Lo stesso giudice provvederà alla regolazione delle spese
del presente giudizio di legittimità.

Per questi motivi

Così deciso in Roma il 19 novembre 2013

Il

ente

La Corte accoglie i motivi primo e secondo e, dichiarati assorbiti
gli altri, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di
Bologna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese
del giudizio di legittimità.

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