Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2298 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26660-2007 proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G. VERDI, presso lo studio dell’avvocato CHIARA TURCO, (c/o

l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che rappresenta

e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.N.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA CASETTA MATTEI 239, presso lo studio dell’avvocato STUDIO

TROPEA – PRIMAVERA, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONE

SERENA, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6423/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/10/2006 r.g.n. 8743/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato TURCO CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per improcedibilità in subordine

accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Su ricorso di L.N.P. proposto nei confronti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato , il Tribunale di Roma dichiarava il diritto dell’attore al computo del compenso per lavoro straordinario – sistematicamente prestato – nel T.F.R. fino al 1.11.1992; respingeva la domanda stessa relativamente al computo dello straordinario nella 13A e 14A mensilità, nonchè per le ferie non godute.

2. Proponeva appello l’attore. Si costituiva l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e proponeva appello incidentale in ordine alle questioni di prescrizione e di compensazione proposte in primo grado e respinte. La Corte di Appello di Roma riformava la sentenza di primo grado: dichiarava il diritto al computo dello straordinario ai fini del T.F.R. sino al termine del rapporto di lavoro; dichiarava il diritto allo stesso computo su 13A e 14A mensilità fino al 1.111.1992 e sulle ferie; confermava la reiezione delle eccezioni di compensazione e di prescrizione.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato deducendo due motivi. Resiste con controricorso il L.. Le parti hanno presentato memorie integrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1322 e 2120 c.c. e del CCNL grafici, per avere la Corte di Appello erroneamente disatteso l’art. 21 del contratto stesso, il quale definisce come “retribuzione” quanto percepito dal lavoratore a fronte dell’orario normale di lavoro. Pertanto la domanda diretta al ricalcolo del T.F.R. doveva essere disattesa quanto meno per il periodo successivo al 1.11.1992.

5. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1362 e 1363 c.c., del CCNL Grafici e del regolamento aziendale, per essere stata accolta la domanda relativamente alla 13A e 14A mensilità ed alle ferie, in contrasto con le diciture contrattuali, in base alle quali per retribuzione si intende la retribuzione corrisposta a fronte dell’orario normale. Al ricorso parte ricorrente allega, mediante incorporazione nel testo del ricorso stesso, le parti di interesse del CCNL in questione.

6. Il ricorso è improcedibile ed i motivi proposti non possono essere esaminati. L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, prevede che al ricorso per Cassazione debba essere allegato il contratto collettivo di riferimento. La giurisprudenza di questa Corte si è orientata nel senso che la produzione debba essere integrale e non limitata agli articoli o alle clausole che la parte ricorrente ritenga si debbano esaminare, in quanto nell’interpretazione del contratto la Corte di Cassazione – fruendo di piena libertà di apprezzamento – deve essere posta in grado di valutare la portata di una clausola o di un articolo in base al complesso del contratto stesso. Ciò vale in particolare quando una clausola o un articolo deve essere interpretato anche alla luce della complessiva pattuizione, ovvero quando un articolo deve essere interpretato per mezzo di altri; il che è tanto più vero quando, come nella specie, si deve partire da una definizione generale o “nomenclatura” per verificare in quale misura ed in quali limiti la detta definizione estenda i suoi effetti all’intero contratto oppure sia derogata da norme particolari. Il principio in questione è applicabile sia al procedimento di interpretazione pregiudiziale di un contratto, ex art. 420 bis c.p.c., sia in generale ad ogni ricorso in cui venga in questione l’interpretazione di un CCNL, non potendosi dare il caso di una interpretazione “a tutto campo” e di una interpretazione “minus plena”.

7. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Giusti motivi, in relazione all’opinabilità delle questioni trattate ed al fatto che solo di recente questa Corte di Cassazione ha preso posizione in ordine alla portata dell’onere di (integrale) produzione del contratto collettivo, consigliano la compensazione delle spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del processo di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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