Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22979 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/11/2016, (ud. 18/11/2015, dep. 11/11/2016), n.22979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11963/2014 proposto da:

C.M., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONONIIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 25/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

14/10/2013, depositato l’08/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Andrea Sgueglia (delega avvocato Coronas) difensore

dei ricorrenti che si riporta al ricorso e alla memoria.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M., + ALTRI OMESSI

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo in via preliminare la riunione di altri giudizi pendenti presso la Corte di Appello di Perugia e aventi ad oggetto analoghe richieste di altri Sottufficiali dell’esercito, tutte riferibili al medesimo giudizio presupposto. Nel merito deduceva che il giudizio del 18 maggio 1996 si era concluso con decreto di perenzione circostanza questa che dimostrava la mancanza di effettivo interesse dei ricorrenti ad una decisione di merito. In via subordinata, rilevava che il richiesto indennizzo, comunque, si sarebbe dovuto computare, tenendo conto della modestia del patema d’animo sofferto dai ricorrenti manifestato dal loro disinteresse alla sorte del giudizio.

Riuniti i giudizi, la Corte di Appello di Perugia con decreto n. 25 del 2014 respingeva la domanda e compensava le spese di giustizia. Secondo la Corte perugina nel caso in esame il giudizio presupposto si era concluso nel 2011 con decreto che ha dichiarato la perenzione che esprime la sostanziale mancanza di interesse del ricorrente per una pronuncia di merito. Nè sarebbe sostenibile, sempre secondo la Corte perugina, che il disinteresse alla definizione del giudizio fosse sorto di recente, mentre in passato sussisteva, così che la mancata richiesta di fissazione di udienza potrebbe al più assumere rilevanza con riferimento al tempo presente, ma non impedisce una valorizzazione dell’atteggiamento tenuto dalle parti nel periodo precedente. Piuttosto nel caso in esame ci si trovava di fronte ad un’inerzia per oltre dodici anni a far data dall’originaria istanza di fissazione dell’udienza fino all’istanza di prelievo del 14 gennaio 2009.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta dai ricorrenti meglio indicati in epigrafe con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorrenti, come meglio indicati in epigrafe, denunciano:

a) con il primo motivo del ricorso, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 3, commi 4 e 5 e dell’art. 6 della CEDU ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 848 del 1955 e dei consolidati principi enunciati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e dalla S.C. di Cassazione in tema di danno da violazione del diritti alla ragionevole durata del processo presupposto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale avrebbe respinto la pretesa avanzata dagli stessi, disattendendo i principi espressi dalla Corte di Cassazione in varie occasioni e dando rilievo risolutivo all’asserito esito certamente negativo del giudizio amministrativo, presupposto, ossia ad una circostanza che non può assurgere a prova dell’esistenza di una situazione di abuso del processo. In particolare, la Corte di Perugia non avrebbe tenuto conto, sempre secondo i ricorrenti, dei principi espressi da questa Corte ed, in particolare, del principio secondo cui: a) il riconoscimento del diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata di un giudizio, prescinde dal torto o dalla ragione che alla parte venga riconosciuta nel giudizio presupposto, e, quindi, anche dal rilievo se essa, in questo, abbia o meno assolto all’onere della prova e, dall’altro, che il ritenuto decremento dell’interesse della parte alla risoluzione della lite giudiziaria derivante della lungaggine del processo non è effetto automatico e, comunque, è ascrivibile allo stesso perpetrarsi della violazione del principio della ragionevole durata; b) del principio secondo cui, la norma sulla perenzione non ha essa stessa introdotto una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma ha richiesto che le parti fossero messe in grado di soffermarsi sull’attualità dell’interesse alla decisione e di manifestarlo; c) e del principio secondo cui, la mancata presentazione dell’istanza di fissazione, rendendo esplicito l’attuale disinteresse per la decisione di merito, potrebbe giustificare l’esclusione della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio ma non anche per il decennio già trascorso rispetto al quale l’omissione di una nuova istanza di fissazione può costituire soltanto sintomo di un interesse per la decisione mano a mano decrescente e quindi base per una decrescente valutazione del danno e del relativo risarcimento.

b) Con il secondo motivo, l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale erroneamente avrebbe ritenuto che nel caso di specie ci si sarebbe trovati di fronte ad un’inerzia manifestata per oltre dodici anni a far data dalla originaria istanza di fissazione dell’udienza (7 giugno 1996) fino all’istanza di prelievo del 14 gennaio 2009 istanza che non dimostrerebbe l’interesse ad una sollecita pronuncia di merito, perchè non avrebbe tenuto conto che in un giudizio durato 16 anni e 2 mesi furono presentate istanza di fissazione di udienza (il 7 giugno 1996) istanza di prelievo (il 14 gennaio 2009) e nuove istanze di fissazione di udienza – il 23 febbraio 3 il 27 maggio 2010).

c) Con il terzo motivo, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 156 c.p.c., comma 2, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4). Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale, erroneamente avrebbe ritenuto che l’assenza di interesse, nel caso in esame, non era neppure casuale, ma si correlava ad orientamenti giurisprudenziali consolidati, tutt’altro che conformi alle sole iniziali aspettative dei ricorrenti, perchè non avrebbe tenuto conto che ancora nell’anno 2000 il Consiglio di Stato era stato costretto a tornare sulla questione sottoposta al suo esame ed anche la Consulta con l’ordinanza n. 296 del 2000, nonchè lo stesso Tar del Lazio con la sentenza n. 3482 del 2010.

1.1.- Il primo motivo è fondato.

In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse delle parte a coltivare il processo, in quanto in tal modo verrebbe a darsi rilievo ad una circostanza sopravvenuta – la dichiarazione di estinzione del giudizio – successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo. Ne consegue che va riconosciuto il diritto all’equa riparazione con riferimento al superamento del termine di durata decorso il primo triennio, potendosi limitare l’ammontare annuo dell’indennizzo solo in considerazione dell’esiguità della causa dichiarata perenta (Cass. n. 15 del 02/01/2014; conformi, tra altre, nn. 6619/10 e 21047/14, non massimata).

Tale principio non soffre deroga nell’ipotesi in cui l’istanza di prelievo sia stata presentata una sola volta e in epoca risalente rispetto alla conclusione del processo amministrativo. Infatti, come pure precisato da questa Corte, “(l)’istanza di prelievo assolve la funzione di manifestare il permanente interesse della parte alla definizione del giudizio e di accelerarne, pertanto, la definizione. Sebbene la persistenza dell’interesse alla sollecita decisione del ricorso amministrativo non sia cristallizzabile nel tempo una volta e per tutte, ma abbia senso solo se intesa diacronicamente (per i possibili mutamenti che può subire nel tempo il rapporto sostanziale fra il soggetto che esercita il potere amministrativo e colui che ne subisce gli effetti), nessuna norma e nessun principio processuale impongono la reiterazione dell’istanza di prelievo ad intervalli più o meno regolari. Ciò non casualmente, ove si consideri che la protrazione del giudizio nonostante la presentazione dell’istanza di prelievo ed oltre il limite di durata ragionevole costituisce una patologia del processo, che in quanto tale non può nè essere posta a carico della parte ricorrente, nè essere assunta quale causa efficiente, secondo il criterio della regolarità causale, della perdita di interesse della parte stessa. Escluso, dunque, che sia lecito inferire dalla mancata reiterazione dell’istanza di prelievo il venir meno o l’attenuazione dell’interesse ad agire, il lasso di tempo intercorso fra detta istanza e la definizione del giudizio non può essere assunto di per sè solo ad elemento significativo ai fini della riduzione dell’equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001” (Cass. n. 11822/14 non massimata). Nel caso in esame, per altro, l’istanza di fissazione dell’udienza fu presentata il 7 giugno 1996 e l’istanza di prelievo venne depositata il 14 gennaio 2009, successivamente a tale istanza vennero presentate due altre istanze di fissazione di udienza rispettivamente il 23 febbraio ed il 27 maggio 2010.

1.2.- L’accoglimento del suddetto motivo assorbe l’esame delle restanti censure, che logicamente ne dipendono.

In definitiva, il decreto impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia, che procederà ad un nuovo esame della domanda.

In definitiva, il ricorso va accolto, il decreto impugnato va cassato e la causa va rinviata giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di cassazione, il cui regolamento gli è rimesso ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di Appello di Perugia in altra composizione, la quale provvederà anche sulle spese di cassazione, il cui regolamento gli è rimesso ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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