Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22978 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. I, 16/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 16/09/2019), n.22978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12871/2018 proposto da:

A.D.K., rappresentato e difeso dall’avvocato Natale

Antonella del foro di Fermo per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il

17/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/06/2019 dal Cons.Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 3861/2018 depositato il 17-3-2018 e comunicato a mezzo pec il 22-3-2018 il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso di A.D.K., cittadino del Ghana, avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria. Esaminando nel merito le domande, il Tribunale ha ritenuto che non fossero circostanziati i fatti narrati dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per timore di essere ucciso dal padre della sua fidanzata, rimasta incinta. Il Tribunale, rilevato altresì che il richiedente non era in possesso di documenti di identità e non aveva chiarito perchè ne fosse privo, ha in ogni caso ritenuto che le vicende narrate fossero di natura privata e concernenti la giustizia comune e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, potendo ricevere il richiedente protezione nel suo Paese, avuto anche riguardo alla situazione generale e politico-economica del Ghana, descritta nel decreto impugnato con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14”. Deduce il ricorrente che la narrazione delle sue vicende personali era stata dettagliata, essendo chiara la situazione venutasi a creare in conseguenza delle minacce di morte ricevute dal padre della sua fidanzata, e che anche la minaccia grave proveniente da soggetti non statuali rileva ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, dovendosi accertare se effettivamente il Paese di provenienza potesse fornire adeguata protezione.

2. Il motivo è inammissibile.

La censura, oltre che formulata genericamente, non coglie la ratio decidendi. Il Tribunale, sul presupposto, non posto in discussione in ricorso, che la vicenda narrata sia di natura privata, afferma che in base alle fonti (COI Ghana 29-12-2016) si può ottenere più protezione dallo Stato, dando conto della persistenza di conflitti tribali nella regione di Bawku e precisando che il ricorrente non ha allegato la sua provenienza da detta regione.

Il ricorrente richiama diffusamente la disciplina di riferimento e la giurisprudenza di questa Corte, ma non svolge, inammissibililmente, alcuna censura in ordine alla suddetta ratio decidendi.

3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5”. Ad avviso del ricorrente il Tribunale non ha correttamente valutato il contratto di lavoro a tempo indeterminato in atti (doc. 2) e non ha effettuato l’indagine individualizzata finalizzata ad accertare la vulnerabilità nel caso concreto, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte con la sentenza n. 4455/2018.

4. Con il terzo motivo lamenta “Violazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – mancata valutazione di una prova”. Rileva che il Tribunale, incorrendo in errore processuale, non si è avveduto del deposito telematico da parte del ricorrente di due buste paga, omettendo di valutare un elemento determinante, ossia l’effettività del rapporto di lavoro ai fini dell’integrazione.

5. I motivi secondo e terzo, da valutare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che ” in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. ord. n. 4455/2018, citata anche dal ricorrente).

E’ quindi sempre necessaria la comparazione con la situazione del Paese di provenienza, e non può essere considerato, isolatamente ed astrattamente, il livello di integrazione del cittadino straniero in Italia (Cass. ord. n. 17072/2018).

Il ricorrente si limita a dare rilievo solo al proprio percorso di integrazione, che invece non rileva se difetta, come nella specie, in base a quanto statuito dai giudici di merito con accertamento di fatto insindacabile, l’esistenza di fattori particolari di vulnerabilità in relazione alla sua situazione soggettiva od oggettiva con riferimento al Paese di origine.

6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

8. Poichè il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

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