Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22978 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/11/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 10/11/2016), n.22978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5758-2015 proposto da:

AVICOLA SAN MARTINO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, ora fusa per

incorporazione in AVICOOP SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio legale CLARIZIA,

rappresentata e difesa dagli avvocati ENZO PERRETTINI, MADDALENA

ALDEGHERI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE di BRESCIA, in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA GIUFFRE’,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA PALMERINI giusta procura

in calca al controricorso;

– controricorrente –

e contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo

studio dell’avvocato CRISTIANO BOSIN, rappresentata e difesa dagli

avvocati MARINELLA ORLANDI, MARIA EMILIA MORETTI giusta procura in

calce al ricorso per Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1180/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

24/09/2014, depositata l’08/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Maria Ida Leonardo (delega avvocato Enzo Perrettino)

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Francesca Giuffrè difensore della controricorrente

Azienda Sanitaria che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Cristiano Bodin (delega avvocati Maria Emilia

Moretti e Marinella Orlandi) difensore della controricorrente

Regione Lombardia che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – La Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata in data 8 ottobre 2014 e notificata in data 30 dicembre 2014, ha rigettato l’appello proposto da Avicola San Martino società cooperativa agricola avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1127 del 2013, e nei confronti di ASL di Brescia e della Regione Lombardia.

1.1. – Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta da Avicola San Martino avverso l’ordinanza-ingiunzione emanata dall’ASL per il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di Euro 105.998,69 per prestazioni di medicina veterinaria effettuate dal Dipartimento Prevenzione Veterinario – distretto n. (OMISSIS).

2. – La Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado, rilevando che la società Avicola non presentava i requisiti per essere considerata imprenditore agricolo, in quanto svolgeva attività di “macellazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici conferiti dai soci”, e quindi agiva come soggetto terzo rispetto agli allevatori, al di fuori della configurazione prevista dall’art. 2135 c.c.. Posto dunque che l’attività svolta dall’appellante non consisteva in coltivazione di fondi, selvicoltura o allevamento di animali, risultava priva di rilievo la struttura societaria di tipo cooperativo, tenuto conto che la società non forniva ai soci beni o servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico, intervenendo – con la macellazione e la vendita – quando tale ciclo era terminato.

Si trattava a tutti gli effetti di impresa commerciale, tra l’altro di dimensioni consistenti, e quindi non trovava applicazione il D.Lgs. n. 194 del 2008, art. 1, comma 3-bis, mentre era indiscussa la fondatezza della pretesa dell’ASL, di ottenere il pagamento delle prestazioni di medicina veterinaria, in applicazione dell’art. 27, comma 1, del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio – relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali -, in forza del quale “Gli Stati membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali”.

La Corte distrettuale ha ritenuto inammissibile, per lacunosità, il motivo di appello con il quale la società Avicola contestava che I’ASL di Brescia si fosse avvalsa del sistema dei costi forfetari.

3. – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Avicola San Martino società cooperativa agricola, ora fusa per incorporazione in Avicoop società cooperativa agricola, sulla base di tre motivi. Resistono, con separati atti di controricorso, la Regione Lombardia e I’ASL di Brescia. Quest’ultima ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 3. La società ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza con la quale eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – In via preliminare deve essere rigettata l’eccezione di improcedibilità del ricorso, formulata dall’ASL di Brescia sul rilievo che la società Avicola non ha chiesto la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria della Corte d’appello.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il mancato deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio (art. 369 c.p.c., u.c.) nel termine fissato per il deposito del ricorso per cassazione, cioè entro venti giorni dalla notificazione, determina l’improcedibilità del ricorso stesso soltanto se l’esame di quel fascicolo risulti indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità (Cass., Sez. U, sent. n. 7869 del 2001; Cass., sez. 3, sent. n. 5108 del 2011). Nel caso di specie, non sussiste la indicata indispensabilità.

2. – Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile per tardività l’eccezione di difetto di giurisdizione, formulata dalla società ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c.. Anche a tale proposito è sufficiente richiamare che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, così affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, diversamente risultando precluso l’esame della relativa questione in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (ex plurimis, Cass., Sez. U, ord. n. 2067 del 2011).

3. – Nel merito, il ricorso è infondato.

3.1. – Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2135 c.c. e del D.Lgs. n. 226 del 2001, art. 1, comma 2, e si contesta l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui la cooperativa agricola che svolga solo attività connesse a quelle agricole non può essere qualificata imprenditore agricolo.

Diversamente, secondo la ricorrente, tale qualificazione sarebbe possibile ove le attività agricole per connessione siano prestate nei confronti dei soci (sono richiamate, tra le altre, Cass., sez. L, sentenza n. 1843 del 1995; Cass., sez. L, sentenza n. 3152 del 1992), come nel caso di specie, in cui sarebbe stato sarebbe accertato che Avicola san Martino svolge attività di macellazione di capi di bestiame allevati da essa stessa e dai soci.

4. – Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 112,329,333 e 339 c.p.c. e art. 2909 c.c., e si contesta l’ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello per avere pronunciato su un capo di sentenza che non era stato oggetto di impugnazione.

In assunto della ricorrente, la sentenza di primo grado conteneva l’accertamento in fatto che l’attività svolta consistesse nella macellazione di animali allevati dalla stessa Avicola San Martino, e poichè il punto non aveva formato oggetto di gravame, doveva ritenersi precluso un nuovo accertamento sul medesimo fatto.

4.1. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente connessione, sono infondate.

4.2. – Si deve innanzitutto escludere che la sentenza di primo grado contenesse l’accertamento dell’attività svolta da Avicola San Martino nei termini indicati in ricorso. Dall’esame della sentenza emerge che l’affermazione ivi contenuta (pag.2-3), secondo cui la società svolge attività di macellazione di animali allevati all’interno della “stessa azienda”, non è frutto dell’accertamento compiuto dal giudice di primo grado ma è la tesi della società opponente, soltanto richiamata dal Tribunale, il quale ha poi ritenuto (ratio decisoria) che l’attività di macellazione, se anche connessa all’allevamento degli animali, non era comunque sottratta al pagamento della tassa.

In carenza di accertamento, non si poteva formare il giudicato interno sulla natura dell’attività svolta da Avicola San Martino, e di conseguenza la questione non era sottratta alla valutazione della Corte d’appello, ai fini della sussumibilità nello statuto dell’impresa agricola, come definito dall’art. 2135 c.c..

4.3. – Tale ultima questione, che costituisce il nucleo della controversia, è stata decisa in senso contrario alla tesi dell’appellante odierna ricorrente, sulla base di una lettura della norma richiamata che risulta immune da censure.

La Corte d’appello ha accertato in fatto che Avicola San Martino svolgeva attività di “macellazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici conferiti dai soci”; ha evidenziato che tale attività non rientra nel ciclo biologico di carattere animale; ha ritenuto che l’attività fosse svolta in posizione di terzietà rispetto agli allevatori, concludendo che si trattava di attività non agricola ma commerciale.

La disamina è condivisibile.

Non sussisteva nella specie esercizio di alcuna delle attività previste dall’art. 2135 c.c., di “coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali”, ovvero rientranti nel ciclo biologico, e non poteva farsi ricorso alla locuzione “attività connesse”, che vale ad estendere lo statuto dell’imprenditore agricolo ad attività diverse, se ed in quanto funzionalmente collegate a quelle agricole tout court. Il richiamo alle attività connesse previsto dall’art. 2135 c.c., lungi dal configurare una categoria di imprenditore agricolo, postula lo svolgimento di attività in sè agricole, e l’imprenditore agricolo “per connessione” non è altri che il “medesimo” imprenditore agricolo, avuto riguardo all’esercizio di attività diverse che presentino collegamento funzionale con quella propriamente agricola. Rientrano perciò nell’impresa agricola, oltre alla coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali (cui la L. n. 102 del 1992 ha aggiunto l’acquacoltura), anche le lavorazioni connesse, complementari ed accessorie, dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli, ove sia riscontrabile uno stretto collegamento tra l’attività agricola principale e quella di trasformazione dei prodotti (Cass., sez. 1, sent. n. 1344 del 2011), svolte dal medesimo imprenditore.

La conclusione non muta se il soggetto imprenditore è strutturato in forma di società cooperativa, che è veste neutra rispetto alla qualificazione qui contestata. Il D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 1, comma 2, del prevede che “si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 c.c., come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”. Il richiamo alle attività di cui all’art. 2135 c.c., ovvero alla cura e sviluppo del ciclo biologico, esclude che possa essere qualificato imprenditore agricolo la cooperativa che svolga “solo” attività agricole per connessione.

5. – Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 27, comma 4, lettere a) e b) del Regolamento n. 882 del 2004, del D.Lgs. n. 194 del 2008, art. 3 e art. 2697 c.c., e si contesta l’utilizzo, da parte dell’ASL di Brescia, del sistema di costi forfetari, con l’aggiunta di maggiorazioni connesse al costo del servizio, creando una illegittima commistione di regimi di tassazione.

5.1. – La doglianza è inammissibile in quanto non aggredisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile il motivo di appello concernente l’utilizzo dei sistemi di fatturazione.

6. – Il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida per ciascuna parte controricorrente in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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