Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22978 del 02/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/10/2017, (ud. 26/04/2017, dep.02/10/2017),  n. 22978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18798-2013 proposto da:

A.M. ((OMISSIS)) titolare della Ditta Individuale

ELETTRO SERVICE (p.iva (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26, presso lo studio dell’avvocato MARCO

YEUILLAZ, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PASQUALE DEMETRIO;

– ricorrente –

contro

Z.H.O. titolare dell’esercizio commerciale Ristorante Cinese

H.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 159/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Z.H.O. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Asti per il pagamento in favore della ditta Elettro Service, di A.M., della somma di 26.942,30 Euro, quale corrispettivo di impiantistica elettrica eseguiti (nell’ambito di più ampie opere di ristrutturazione) all’interno del suo esercizio di ristorante. A sostegno dell’opposizione deduceva di aver appaltato e pagato dette opere alla ditta P.C., la quale, a sua volta le aveva subappaltate alla Elettro Service.

L’opposto resisteva, deducendo di aver stipulato un distinto e specifico contratto con Z.H.O. per l’esecuzione dei lavori, già stralciati dall’originario contratto di subappalto.

Il Tribunale di Asti accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.

L’appello proposto da A.M. era respinto dalla Corte distrettuale di Torino, con sentenza n. 159 pubblicata il 26.1.2013. Pacifico il subappalto delle opere dalla ditta di P.C. a quella dell’ A., la Corte territoriale riteneva mancante la prova di un rapporto contrattuale diretto tra quest’ultimo e Z.H.O., in difetto di prova documentale-contabile e tenuto conto dell’attendibilità della deposizione del teste Pugliese, che aveva escluso la conclusione di un contratto diretto tra le ridette parti, e dell’inattendibilità, per contro, della testimonianza della teste V.B., moglie dell’ A., che in corso di causa era stata espressamente delegata dal marito a rappresentarlo in un’udienza per la quale era stata disposta la comparizione delle parti.

La cassazione di tale sentenza è chiesta da A.M. sulle base di cinque motivi.

Z.H.O. è rimasto intimato.

La causa è stata avviata alla definizione secondo le forme camerali di cui all’art. 380-bis c.p.c., comma 1 inserito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L.31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Sia il primo che il secondo motivo di ricorso deducono la nullità della sentenza impugnata per assoluta insufficienza, contraddittorietà e inadeguatezza della motivazione, relativamente al giudizio d’inattendibilità della teste V.B. (primo motivo) e di attendibilità del teste P. (secondo motivo), ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4 ed in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto, sostiene parte ricorrente, avrebbe dovuto essere l’opponente a dimostrare che la posa in opera dei corpi illuminanti, in precedenza esclusi dall’appalto, fosse stata successivamente subappaltata dal C. all’ A..

Il quarto mezzo allega la violazione del principio dispositivo e degli artt. 1327,1350 e 1655 c.c., in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3 per aver la sentenza impugnata escluso la sussistenza di un rapporto contrattuale diretto tra le parti per le opere aggiuntive, con una motivazione che si assume essere insufficiente, contraddittoria e lacunosa nelle argomentazioni ed errata nell’applicazione delle norme giuridiche. Parte ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia considerato che tutti i testi indicati dall’ A. abbiano concordato nel riferire che l’esecuzione delle opere aggiuntive fu chiesta personalmente da Z.H.O. e/o dai suoi tecnici, e richiama, inoltre documentazione scritta a conferma di contatti e trattative fra le parti.

Il quinto motivo deduce, ancora, la nullità della sentenza per assoluta insufficienza e inadeguatezza della motivazione circa il giudizio d’inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare la tesi attorea, e la violazione del principio dispositivo, lamentando che la Corte territoriale non abbia, in definitiva, esaminato l’intera documentazione prodotta.

2. – Tutti i motivi non hanno pregio.

2.1. – Sotto la vana copertura di intitolazioni formulate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 o 4 i motivi primo, secondo, quarto e quinto tentano in realtà di veicolare come fattispecie di error in iudicando o in procedendo la ricostruzione storica dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal giudice di merito, censurando espressamente l’insufficienza e l’inadeguatezza motivazionale della pronuncia impugnata.

Ciò contraddice in maniera frontale (ma senza alcuna argomentazione di contrasto in diritto) il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, così come interpretato dalle S.U. di questa Corte con la nota sentenza n. 8053/14, secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nessuna di tali situazioni è ravvisabile nella specie, tant’è che parte ricorrente si limita a supportare i motivi di doglianza mediante considerazioni di puro fatto, raffrontando la soluzione data dalla sentenza alla controversia con la propria diversa lettura e valutazione degli atti di causa.

Col solo effetto di evidenziare come il ricorso miri ad ottenere un inammissibile sindacato di merito ad opera di questa Corte di legittimità; sindacato, peraltro, ecluso anche in base al previgente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che consentiva di censurare non la motivazione che non fosse la migliore possibile in base ai fatti emersi nel giudizio di merito, ma solo quella non sorretta da un ordito motivazionale logico e sufficiente, escluso ogni giudizio di valenza con ipotesi alternative che, del pari e in ipotesi, potessero essere ugualmente consentite dagli atti.

2.1.1. – Nè ha fondamento l’allegata violazione dell’art. 246 c.p.c. per il giudizio espresso nella sentenza impugnata in merito alla deposizione della teste V.B., coniuge (almeno in allora) dell’odierno ricorrente. La Corte territoriale, infatti, non ha nè espressamente nè implicitamente ritenuto inammissibile tale testimonianza, ma l’ha soltanto giudicata minusvalente rispetto ad altra per via del fatto che la teste, delegata dal marito, l’aveva rappresentato ad un’udienza di comparizione delle parti. Il che lascia intendere una comunione di intenti processuali, che insindacabilmente la Corte distrettuale ha ritenuto di valorizzare in negativo.

2.2. – Quanto al terzo motivo, è errato ciò che sostiene parte ricorrente, ossia che sarebbe stato onere della parte opponente al decreto ingiuntivo provare che sarebbe stato il C. (nella sua qualità di appaltatore delle opere commissionate da Z.H.O.) ad ordinare all’ A. la posa in opera dei corpi illuminanti, precedentemente esclusi.

Infatti, premesso che, com’è noto, l’opponente a decreto ingiuntivo è convenuto in senso sostanziale e che, pertanto, compete all’opposto fornire la prova del diritto di cui chiede tutela con il ricorso per decreto ingiuntivo, va da sè che l’esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra l’una e l’altra parte, essendo elemento costitutivo della domanda, forma oggetto precipuo dell’onere probatorio dell’opposto.

3. – In conclusione il ricorso va respinto.

4. – Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

5. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 sussistono a carico del ricorrente le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017

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