Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22977 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. I, 16/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 16/09/2019), n.22977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11964/2018 proposto da:

A.T., rappresentato e difeso dall’avvocato Natale Antonella

del foro di Fermo per procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/06/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 3008/2018 depositato il 7-3-2018 e comunicato a mezzo pec l’8-3-2018 il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso di A.T., cittadino della Nigeria, avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria. Esaminando nel merito le domande, il Tribunale ha ritenuto che non fossero circostanziati i fatti narrati dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per aver subito l’incendio della propria abitazione e ricevuto in forma anonima minacce di morte in quanto appartenente al partito (OMISSIS). Il Tribunale, rilevato altresì che il richiedente non era in possesso di documenti di identità e non aveva chiarito perchè ne fosse privo e che non vi era riscontro dello svolgimento da parte sua di un ruolo politico di spicco, ha in ogni caso ritenuto che le vicende narrate fossero di natura privata e concernenti la giustizia comune e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, potendo ricevere il richiedente protezione nel suo Paese, avuto anche riguardo alla situazione generale e politico-economica della Nigeria, descritta nel decreto impugnato con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Mancanza o quantomeno apparente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5 e nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,132 e art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 111 Cost., comma 6”.

2. Con il secondo motivo lamenta “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 10, 13,27, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, artt. 6,8,13 Convenzione Edu, art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e art. 46 della Direttiva Europea n. 2013/32”.

Illustrando congiuntamente i due motivi, deduce il ricorrente che la narrazione delle sue vicende personali era stata dettagliata, essendo chiara la situazione venutasi a creare in conseguenza delle minacce di morte ricevute in quanto appartenente al partito (OMISSIS). Il Tribunale ha omesso di esaminare il documento comprovante l’iscrizione a detto partito (doc. n. 3) e, quindi, di vagliare la circostanza della sua militanza politica. Lamenta vizio di motivazione per omesso esame di detto documento o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, nonchè il mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per colmare eventuali lacune istruttorie. Lamenta l’omessa considerazione e acquisizione di informazioni sulla situazione della Nigeria e in particolare dell’Edo State, anche in relazione al riconoscimento della protezione umanitaria, facendo rilevare che in base a fonti autorevoli (rapporto Easo giugno 2017) sussiste in tutta la Nigeria una situazione generale di conflitto, con gravi violazioni di diritti umani e abusi.

3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

3.1. Questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. ord. n. 3340/2019). Inoltre, anche in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018; Cass. S.U. n. 8053/2014).

3.2. Il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla situazione generale della Nigeria, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, sia quanto al giudizio di non credibilità, sia quanto all’insicurezza e instabilità del Paese di origine ed alla compromissione di diritti fondamentali, difforme da quella accertata nel giudizio di merito.

Il Tribunale ha espresso la valutazione di non credibilità ed in ogni caso di irrilevanza della vicenda personale narrata dal ricorrente, con adeguata motivazione, ed ha diffusamente esaminato, con indicazione delle fonti (report EASO del settembre 2017 e di UNHCR) la situazione generale della Nigeria ed in particolare dell’Edo State, da cui proviene il ricorrente. Il Tribunale ha quindi escluso l’esistenza di situazioni di violenza indiscriminata in conflitto armato nella zona di provenienza del richiedente, compiutamente esercitando il potere-dovere di cooperazione istruttoria e così effettuando un accertamento di merito insindacabile, se non sotto i profili, non ricorrenti nella specie, dell’anomalia motivazionale o dell’omessa valutazione di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (tra le tante Cass. ord.. 3340/2019 citata). 3.3. Le medesime considerazioni vanno espresse circa la doglianza che riguarda l’omesso esame del documento comprovante l’appartenenza del ricorrente al partito (OMISSIS), atteso che “Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa” (Cass. n. 16812/2018).

Il ricorrente, peraltro riferendosi a fatti del 2015, non specifica la decisività del documento nel senso precisato, e si duole, inammissibilmente ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell'”insufficiente” motivazione del decreto impugnato circa la rilevanza probatoria della suddetta circostanza (appartenenza al PDP).

3.4. In ordine alla protezione umanitaria, questa Corte ha precisato che “La protezione umanitaria, nel regime vigente “ratione temporis”, tutela situazioni di vulnerabilità – anche con riferimento a motivi di salute – da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente. Ne deriva che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Cass. ord. n. 3681/2019). La valutazione deve essere autonoma, nel senso che il diniego di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie non può conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass. n. 28990/2018). Ciò nondimeno il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato ed il potere istruttorio ufficioso può esercitarsi solo in presenza di allegazioni specifiche sui profili concreti di vulnerabilità (Cass. n. 27336/2018).

Nel caso di specie il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte dei giudici di merito, che hanno escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono, nonchè facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, l’esistenza di fattori particolari di vulnerabilità del ricorrente, valutando le allegazioni dello stesso e le informazioni sul Paese di origine, e ritenendo recessivo, in comparazione, il percorso di integrazione.

Le doglianze, oltre che genericamente formulate, si risolvono, inammissibilmente, in una ricostruzione dei fatti difforme da quella accertata dal giudice di merito.

9. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

10. Nulla deve disporsi sulle spese del presente giudizio, atteso che il Ministero è rimasto intimato.

11. Poichè il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

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