Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22977 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/11/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 10/11/2016), n.22977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Santa Maria Capua Vetere con ordinanza n. R.G. 5800/2013 depositata

il 24/06/2014 nel procedimento pendente tra:

D.L.N.;

SERIT SICILIA SPA;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. FUZIO

Riccardo, che chiede che il ricorso per regolamento sia accolto, con

le conseguenze di legge;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – Con ordinanza in data 24.6.2014 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha sollevato conflitto negativo di competenza in ordine alla causa proposta da D.L.N. nei confronti di Serit Sicilia s.p.a. innanzi al giudice di pace di Caserta. La causa, introdotta nel 2012, ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità del preavviso di felino amministrativo di un’autovettura, disposto per il mancato pagamento di sanzioni irrogate a seguito di violazioni del codice della strada per un totale di 766,94. Sostiene l’attore che tale pretesa sanzionatoria sarebbe infondata e ad ogni modo estinta per prescrizione, essendo mancata sia notifica delle cartelle di pagamento sia quella del fermo amministrativo, asseritamente notificato il 23.7.2007.

Afferma il Tribunale che l’opposto preavviso di fermo amministrativo si fonda su crediti per sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada, e che la domanda vada qualificata come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. Con la conseguenza che vertendosi in materia di sanzioni amministrative poi violazioni del codice della strada ed avendo l’opposizione proposta una funzione c.d. recuperatoria (id est, dei motivi di opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22), la controversia rientra nella competenza “funzionale” (recte, per materia) del giudice di pace.

2. – Il Procuratore generale ha formulato le proprie conclusioni scritte aderendo all’istanza di regolamento d’ufficio. Richiama, al riguardo, Cass. S.U. n. 20931/11 e la giurisprudenza che ne è seguita, secondo cui la competenza per l’impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86 (o anche, come nella specie, di un semplice “preavviso”, istituto introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate alle società di riscossione), relativo a crediti non di natura tributaria è, in base all’art. 9 c.p.c., comma 2, inderogabilmente del tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione. Ciò in quanto tale competenza si realizza nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, salvo l’ipotesi, che fuoriesce dall’ambito dell’espropriazione forzata, in cui la notifica o la conoscenza dei provvedimenti di fermo o di preavviso di fermo siano la semplice prima occasione per impugnare la stessa pretesa creditoria. Ed osserva, quindi, che nella specie si verserebbe in tale ultima ipotesi, con conseguente competenza per materia del giudice di pace.

3. – D.L.N. ha presentato memoria.

4. – La questione relativa alla competenza per le cause di opposizione al (preavviso di) fermo amministrativo è stata di recente ulteriormente affrontata e risolta dalle S.U. di questa Corte, con ordinanza n. 15354/15, sopravvenuta al presente ricorso, la quale ha affermato che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tenia di riparto della competenza per materia e per valore. Pertanto, al giudice adito è devoluta la cognizione sia della legittimità della misura sia del merito della pretesa creditoria.

5. – La quale ultima, nella specie, rientra nella competenza per materia del giudice di pace ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6. Come in fattispecie analoga affermato da Cass. n. 21914 del 16/10/2014, in base alla quale la cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all’esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 al pari della cognizione relativa all’opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l’opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo (conforme, Cass. n. 12373/16).

Pertanto il proposto regolamento va accolto, dichiarandosi la competenza del giudice di pace di Caserta, innanzi al quale vanno rimesse le parti.

6. – Nulla per le spese, trattandosi di regolamento d’ufficio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza per materia del giudice di pace di Caserta, innanzi al quale le parti dovranno riassumere il giudizio nel termine di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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