Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22977 del 02/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/10/2017, (ud. 04/05/2017, dep.02/10/2017),  n. 22977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23039-2013 proposto da:

COSTRUZIONI SUBALPINE S.r.l. p.iva (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ETTORE MARIA GLIOZZI;

– ricorrente –

contro

RIPA SERVIZI S.a.s. di B.A. & C. in persona del socio

accomandatario B.A., nonchè in proprio elettivamente

domiciliata in ROMA, VICOLO DELL’ORO 24, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO COEN, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIULIO DISEGNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1220/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Costruzioni Subalpine s.r.l. citò in giudizio Ripa Servizi s.a.s. di B.A. C. chiedendo la risoluzione del contratto preliminare, stipulato 1’11/9/2007, con il quale la società attrice si era obbligata a comprare una baita in proprietà della società convenuta, per inadempimento della promittente alienante, la quale qualche giorno prima della data prevista per la stipula del contratto definitivo aveva veduto ad altri l’immobile, nonchè la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno;

che il Tribunale di Torino, con sentenza del 3/11/2010, risolto il contratto, condannò la convenuta al pagamento della somma di Euro 350.000,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno;

che la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 5/6/2013, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Ripa, rigettò la domanda risarcitoria;

che avverso quest’ultima statuizione propone ricorso la Costruzioni Subalpine, prospettando duplice censura, ulteriormente illustrata da successiva memoria;

che la Ripa resiste con rituale controricorso;

considerato che con i due esposti motivi, fra loro osmotici, la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 1223,1224,1225 e 1226 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ., nonchè l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, lamentando che la Corte torinese aveva errato nel reputare non accertato il danno derivato dall’inadempimento della promittente alienante, danno che, provato nella sua esistenza, ben avrebbe dovuto essere liquidato in via equitativa, consistendo esso nella perduta occasione di profitto derivante dalla ristrutturazione edilizia dell’immobile (la cui effettiva e concreta fattibilità era dimostrata dalla documentazione prodotta, che attestava il perfezionamento della pratica urbanistico-edilizia), o, in ogni caso, dalla mancata acquisizione al patrimonio sociale del bene, rivalutato dall’intervento di recupero, o, comunque, ed in ogni caso, dalla provata perdita di chance, nè sul punto era difettata l’acquisizione probatoria, resa evidente dalla CTU, avente evidente natura percipiente;

considerato che la doglianza non può essere accolta in quanto la Corte locale nel risolvere la questione ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto elaborati da questa Corte: poichè la sussistenza del danno deve trovare prova piena, potendosi supplire con lo strumento equitativo solo alla difficoltà di quantificazione, il risarcimento del danno, imputabile al promittente venditore per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento in cui l’inadempimento è divenuto definitivo (che, in caso di vendita a terzi, coincide con la trascrizione dell’atto) ed il prezzo pattuito (S.U., n. 6938, 25/7/1994, Rv. 487510; Sez. 2, n. 14714, 30/8/2012, Rv. 624195; Sez. 2, n. 17688, 28/7/2010, Rv. 614627);

che nel caso in esame la ricorrente non ha affatto fornito una tale prova con l’avere dimostrato di avere concretamente avviato le necessarie pratiche per ristrutturare e valorizzare il cespite, nè, a tutto concedere, che il medesimo avrebbe usufruito di un recupero dell’asse viario confinante;

che, infine, anche l’evocazione della categoria del danno da perdita di chance non coglie nel segno, in quanto integrante mero artificio argomentativo astratto, non essendo stata neppure allegata una qualche prova che rendesse, ancor prima che ipotizzabile, concreta una tale evenienza;

considerato che in virtù del principio di soccombenza la ricorrente dovrà rimborsare alla controparte le spese legali del giudizio di legittimità, nella misura, stimata congrua, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività svolte, di cui in dispositivo;

considerato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della resistente, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017

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