Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22976 del 02/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/10/2017, (ud. 28/04/2017, dep.02/10/2017),  n. 22976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7014-2016 proposto da:

V.C., V.O., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TARO 35, presso lo studio dell’avvocato ENZO PARINI, che

li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

e contro

D.Z.G., D.Z.R., V.F.,

V.G., V.E., V.L.;

– intimati – avverso il decreto n. 1577/2015 della CORTE D’APPELLO di

PERUGIA, depositata il 06/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

che i signori V.C. e V.O. ricorrono avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia che – accogliendo la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per eccessiva durata di un processo civile avanzata dai signori R.C., V.O. e V.C., dai signori D.Z.R., D.Z.G. e V.F., dai signori V.G. e V.G. (quest’ultima deceduta in corso di causa, con conseguente costituzione in prosecuzione degli eredi, V.C., E., L., e F., gli ultimi due già parti in causa jure proprio) – ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere a ciascun ricorrente la somma di Euro 6.167 (divisa, quanto alla posizione di V.G., tra i di lei eredi), fatta eccezione per il sig. V.O., la cui indennità è stata liquidata in Euro 2.250;

che in relazione alla posizione di V.O. la corte perugina ha argomentato che la durata del processo per lui rilevante sarebbe stata solo quella del primo grado (in cui egli era rappresentato in giudizio dai genitori) e del giudizio di cassazione (in cui egli, frattanto divenuto maggiorenne, era stato intimato personalmente, senza peraltro spiegare attività difensiva); mentre non si sarebbe dovuto conteggiare il tempo del giudizio di secondo grado, nel quale egli, pur ormai maggiorenne, aveva continuato ad essere rappresentato dai genitori;

che il ricorso si articola in due motivi;

che Ministero non ha depositato controricorso, limitandosi a depositare una comparsa al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

che il primo motivo di ricorso, riferito ad V.O. – con il quale si lamenta il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa liquidando il suo indennizzo in Euro 2.250, invece che in Euro 6.167 come per gli altri ricorrenti – è fondato;

che, infatti, nella stessa sentenza gravata si espone che V.O. è nato il (OMISSIS) e che la sentenza d’appello del giudizio presupposto venne depositata nel gennaio 2009, cosicchè risulta palesemente incongruo il passo motivazionale secondo cui il giudizio di secondo grado si sarebbe svolto quando il suddetto V.O. era già maggiorenne e, pertanto, va giudicata priva di giustificazione la statuizione che gli ha liquidato una indennità inferiore a quella liquidata alle altre parti del medesimo giudizio;

che il secondo motivo, riferito a V.C. – con cui si lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa liquidando a costui solo le spese per l’attività difensiva da lui svolta in proprio e non anche le spese per l’attività difensiva svolta in prosecuzione del giudizio dopo il decesso della sua dante causa V.G. – va disatteso;

che, infatti, la liquidazione delle spese di lite effettuata per V.C. si riferisce a tutta l’attività difensiva che il suo difensore ha svolto in giudizio nel suo interesse e tale liquidazione costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non sotto il profilo, non dedotto in ricorso, della violazione dei limiti minimi e massimo della tariffa (cfr. da ultimo, Cass. 29289/15); che quindi, in definitiva, il ricorso va rigettato per la posizione di V.C. e accolto per la posizione di V.O., con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvio alla corte territoriale per nuova liquidazione dell’equa riparazione in favore di V.O. e regolazione delle spese del giudizio di legittimità tra costui e l’Amministrazione (non vi è necessità di regolare le spese tra V.C. e l’Amministrazione, non avendo la difesa erariale spiegato attività difensiva in questa sede).

PQM

 

accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa il decreto gravato e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione tra V.O. e il Ministero della Giustizia.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017

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