Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22975 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 10/11/2016), n.22975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12794-2015 proposto da:

D.S.T., elettivamente domiciliata in ROMA, Via GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO,

che la rappresenta e difende, giusta delega a margine al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

GAETANO SALVEMINI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende OPE

LEGIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4392/2012 del Tribunale di Palermo, a fronte

della inammissibilità dell’appello dichiarata con ordinanza n.

864/2014 del 16/04/2014, depositata il 08/05/2014, della Corte di

Appello di Palermo;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“1. La D.S. ha proposto ricorso per cassazione ex art. 348 ter c.p.c. avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4392/12, dando atto che il giudizio di appello era stato definito con ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis depositata in data 8.5.2014.

2. Il ricorso, avviato alla notifica il 7.5.2015, non contiene alcuna indicazione in ordine alla circostanza che l’ordinanza di inammissibilità sia stata comunicata dalla Cancelleria o notificata dalla controparte.

3. Tanto premesso, deve considerarsi che “la parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se questa sia stata del tutto omessa dalla cancelleria, mentre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione. Ne consegue che il ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c. proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, ha l’onere di allegare sia l’assenza di comunicazione (potendo quest’ultima avvenire sin dallo stesso giorno della pubblicazione), sia la mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del cd. termine lungo” (Cass. n. 2594/2016).

4. Atteso che, nel caso in esame, la ricorrente nulla ha allegato in ordine all’assenza della comunicazione e alla mancanza della notificazione, difettano elementi per ritenere che sussistano le condizioni per l’applicazione del termine “lungo” e – quindi – per affermare la tempestività del ricorso.

5. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso”.

A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, rilevando che la ricorrente ha depositato memoria con cui non ha contestato che la comunicazione sia avvenuta in data anteriore di oltre sessanta giorni alla proposizione del ricorso e si è limitata a chiedere che, in sede di regolamento delle spese, si tenga conto del fatto che l’orientamento giurisprudenziale sull’applicabilità del termine breve si era consolidato soltanto dopo l’emissione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, mentre sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite, per le ragioni invocate dalla ricorrente.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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