Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22975 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 04/11/2011), n.22975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22229/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAE2INI 134, presso lo

Studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2390/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. con sentenza del 17.3 – 16.9.2009 la Corte d’Appello di Roma, accogliendo l’impugnazione proposta da B.R. nei confronti della Poste italiane spa, dichiarò la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 20.10.2000; per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su tre motivi; l’intimata B.R. non ha svolto attività difensiva; in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione stipulato fra le parti in sede sindacale;

2. dai suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane spa, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia de contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;

alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (cfr, Cass., SU, n. 25278/2006);

3. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;

nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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