Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22974 del 10/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 10/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 10/11/2016), n.22974
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12760-2015 proposto da:
D.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO
GALLONIO 18, presso lo studio dell’avvocato COSTANTINO ROMANO
MARINI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI PUCA, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI RIZZO
41, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO OLIVIERI, rappresentato
e difeso dall’avvocato EMILIO IURILLO, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TRANI depositata il 26/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI;
udito l’Avvocato IURILLO Emilio difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..
“1. D.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14 con cui il Tribunale di Trani ha liquidato all’avvocato C.P. compensi professionali ad esso dovuti dal D. per l’assistenza prestata in due cause civili.
2. il ricorrente ha dedotto, come unico motivo, la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 138, 139 e 140 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 circa la nullità della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e del decreto di fissazione dell’udienza e consequenziale violazione del principio del contraddittorio”.
Assume il D. di non avere avuto notizia del ricorso e del decreto di fissazione di udienza in quanto la relativa notifica era stata effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma in difetto delle necessarie condizioni: evidenzia – per un verso – che tale norma presuppone che si conosca la residenza o la dimora o il domicilio del destinatario e – per altro verso – che la notifica era stata effettuata in riferimento ad un immobile in cui il ricorrente non aveva mai abitato e rispetto al quale, appena due giorni prima dell’effettuazione della notifica ex art. 140 c.p.c., l’ufficiale giudiziario aveva attestato: “anzi locale chiuso pare disabitato”.
3. Il ricorso – che deduce un error in procedendo comportante la nullità del procedimento – è inammissibile per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto) non ottempera al duplice onere di trascrivere integralmente le retate di notifica (quella tentata e quella effettuata) e di indicare la sede di reperimento delle stesse, costituenti adempimenti volti a consentire alla Corte di apprezzare -in base alle sola lettura del ricorso – la natura e la rilevanza del vizio dedotto e di procedere – se del caso – alle necessarie verifiche documentali, senza dover procedere essa stessa alla ricerca degli atti rilevanti (cfr. Cass. n. 19410/2015, Cass. n. 22607/2014, Cass. S.U. n. 7161/2010, Cass. n. 17424/2004).
4. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese”.
A. seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del D. al pagamento delle spese di lite.
Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 4.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso
art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016