Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22974 del 09/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 22974 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto
DA

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Dirigente con incarico di livello generale Dott. Mauro Fanti,
Dirigente reggente della Direzione Centrale Prestazioni,
nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione
dell’INAIL n. 316 del 30.06.2008, elettivamente domiciliato
in Roma, Via IV Novembre 144 presso lo studio degli Avv.ti
Luigi La Peccerella e Luciana Romeo, che lo rappresentano e difendono per procura per atto notaio M. Soldani rep.
n. 76294 del 1°.08.2008 Ricorrente

Data pubblicazione: 09/10/2013

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CONTRO
FUCILI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma, Viale dell’Oceano Atlantico n. 37/H, presso lo studio dell’Avv.
Tito Festa, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Serani

corso

Controrcorrente
per la cassazione della sentenza n. 1926/07 della Corte di
Appello di Roma del 7.03.2007/13.09.2007 nella causa iscritta al n. 3206 del R.G. anno 2004.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 3.07.2013 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv., Teresa Ottolini, per delega dell’Avv. Luigi La
Peccerella, per l’INAIL;
udito l’Avv. Antonio Serani per il controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ennio
Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 1926 del
200v, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Rieti, ha condannato l’INAIL al pagamento a favore di
GIOVANNI FUCILI della somma corrispondente
all’indennità giornaliera ex art. 6 n. 1 DPR n. 1124 del 1965
per 61 giorni, pari ad € 2845,04, oltre accessori.
La Corte territoriale ha riconosciuto l’esistenza del nesso

del foro di Rieti come da procura a margine del controri-

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causale tra la patologia (ernia discale) denunciata dal Fucili e il prolungato tragitto giornaliero Rieti-Casperia andata e
ritorno, protrattosi per diciannove anni attraverso l’utilizzo
del proprio autoveicolo.

lustrato con memoria ex art. 378 CPC.
Il Fucili resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo l’INAIL lamenta violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 3 del DPR n. 1124 del 1965.
RAU.RACI.A.
L’ente previdenziale sostiene che l’impugnatayé palesemente errata, in quanto ha ritenuto che il rischio connesso
all’uso prolungato nel tempo del proprio autoveicolo per effettuare il percorso di andata e ritorno dall’abitazione al
luogo di lavoro sia oggetto di tutela non soltanto nel caso
di infortunio, ma anche nel caso, come quello di specie, di
malattia, contrariamente a quanto previsto dalla normativa
richiamata.
Il motivo è illustrato dal seguente quesito di diritto: “Essendo stato accertato in fatto che il lavoratore, nella fattispecie di cui è causa, ha contratto la patologia denunciata
in conseguenza dei ripetuti traumi dovuti all’uso prolungato
della propria autovettura per effettuare il percorso casalavoro, è incorsa nel vizio di violazione dell’art. 3 del DPR
30 giugno 1965 n. 1124 e falsa applicazione dell’art. 2 del-

L’INAIL ricorre per cassazione affidandosi a un motivo, il-

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lo stesso DPR, la sentenza, con la quale sia stata riconosciuta l’indennizzabilità della predetta patologia, considerato che, essendo la stessa da valutare in base ai requisiti
prescritti per le malattie professionali, non avrebbe potuto

connessi al percorso casa- lavoro è limitata alla fattispecie
da infortunio in itinere e non si estende alle malattie professionali”.
2. Il motivo è fondato.
Questa Corte di Cassazione ha più volte statuito che la
rendita per malattia professionale richiede che la malattia
sia contratta nell’esercizio o a causa della lavorazione
svolta, sicché il riconoscimento del diritto alla rendita implica uno stretto nesso tra patologia ed attività lavorativa,
che in casi di fattori plurimi deve costituire “la condizione
sine qua non della malattia”. Ed infatti i giudici di legittimità
proprio sulla base dello stretto legame tra attività lavorativa
e malattia hanno distinto, ad esempio, la rendita dall’equo
indennizzo per il cui riconoscimento è stato ritenuto sufficiente che la menomazione subita dal lavoratore sia comunque connessa con il servizio prestato (cfr ex pluribus
Cass. 20 agosto 2004 n. 16392; Cass. 23 novembre 2010
n. 23674, Cass. 26 agosto 2005 n. 17354).
Il requisito della inscindibile connessione tra rendita ed attività lavorativa caratterizza anche la differenza tra malattia

essere indennizzata, dal momento che la tutela dei rischi

professionale ed infortunio sul lavoro. Solo in relazione a
quest’ultimo secondo un indirizzo ormai consolidato la copertura assicurativa va estesa anche agli eventi verificatisi
al di fuori dei luoghi di lavoro e non solo nel corso della

n. 6725), nonché per accadimenti ricollegabili seppure in
forma indiretta allo svolgersi dell’attività di lavoro (così di
recente: Cass. 10 luglio 2012 n. 11545).
E che gli istituti scrutinati siano ontologicamente diversi si

A

evince anche dalla lettura dell’art. 3 del DPR 30 giugno
1924 n. 11224 che ricollega l’assicurazione per le malattie
Ij
professionali a specifiche tabelle a dimostrazione della
configurabilità di un nesso eziologico tra malattia ed esercizio di attività lavorativa con possibili effetti morbigeni. In
altri termini il DPR 30 giugno 1965 n. 1124 distingue tra
cigt ben diverse qualificazioni giuridiche di eventi lesiVi oggetto di tutela, ossia “infortunio sul lavoro” e “malattia professionale”. Questi eventi, legittimando domande con una

diversa causa pretendi (agente patogeno che nella generalità dei casi provoca la malattia con azione lenta e prolungata nel tempo o fatto lesivo dell’integrità dell’organismo
che sì, caratterizza generalmente per esaurirsi in tempi limitati) ed un diverso petitum (diversa prestazione dovuta
dall’Istituto), richiedono conseguentemente sul versante
processuale una distinta articolazione delle prove con ri-

prestazione lavorativa (cfr da ultimo Cass 18 marzo 2013

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guardo anche al nesso eziologico.
Corollario di quanto ora detto è che non è consentito pro-

cedere tout court adNinterpretazione estensiva CI analogica
della normativa dettata per l’infortunio sul lavoro alla ma-

con il riconoscimento della relativa rendita in quanto “ven-

ga causata dal lavoro” e “non contratta in occasione dl lavoro”. Considerazione questa che vale per non estendere
anche alla malattia professionale orientamenti giurisprudenziali sorti sulla base di un collegamento funzionale in
materia di infortunio sul lavoro tra l’attività di locomozione
e di spostamento e quella di stretta esecuzione dell’attività
lavorativa; collegamento il cui riconoscimento da parte della stessa giurisprudenza è stato per di più sottoposto a rigorosa verifica di precisi presupposti (cfr al riguardo da ultimo ex plurimis: Cass. 18 marzo 2013 n. 6725; Cass. 3 novembre 2011 n. 22759).
Non appare quindi condivisibile l’assunto del controricorrente che addebita alla indicata opzione interpretativa un
profilo di palese incostituzionalità dell’art. 3 del DPR n.
1224 del 1965 per violazione del disposto dell’art. 38, 2°
comma, Cost., dovendo le prestazioni previdenziali parametrarsi a secondo della natura degli eventi e delle loro ricadute e dovendosi in ogni caso bilanciarsi in materia previdenziale ed assistenziale l’interesse garantito dal citato

lattia professionale, potendo quest’ultima essere tutelata

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art. 38 Cost. con quello dello Stato e della sua collettività
al rispetto del bilancio, che già garantito dall’art. 81 della
Carta costituzionale assume ora rilievo, come è noto, anche in ambito comunitario.

l’impugnata sentenza va cassata.
Non essendo necessario ulteriori accertamenti in fatto,
può essere emessa decisione nel merito con il rigetto della
domanda proposta dall’originario ricorrente.
Ricorrono giustificate ragioni, tenuto conto della particolarità della fattispecie e delle alterne vicende della causa in
fase di merito, per compensare le spese dell’intero processo tra le parti
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra
le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma addì 3 luglio 2013
Il Consigliere rel. est.

li Presidente

Il ricorso in conclusione va accolto e per l’effetto

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