Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22973 del 02/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/10/2017, (ud. 28/04/2017, dep.02/10/2017),  n. 22973

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3997-2016 proposto da:

CANOL S.r.l. p.iva (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO, 14,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato DANIELE FANTINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il

03/12/2015 procedimento R.G.V.G.n. 378/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

che con ricorso depositato in data 7.10.2015, la Canol srl proponeva opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter avverso il decreto del consigliere delegato della corte di appello di Trento del 9.9.2015 che, accogliendo la domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di un giudizio, ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere alla società ricorrente la somma di Euro 6.300,00, oltre al pagamento delle spese del giudizio;

che l’opponente deduceva varie doglianze, lamentando l’esiguità del quantum e l’esclusione della rivalutazione monetaria, nonchè del danno patrimoniale e di quello da perdita di chance;

che la corte d’appello di Trento, con decreto depositato in data 3.12.2015, ha rigettato l’opposizione;

che la Canol srl ha impugnato tale decreto con ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura;

che il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 6 CEDU e 6 del trattato di Lisbona, anche con riferimento agli artt. 10,11,111 e 117 Cost., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa disattendendo i parametri indicati dalla giurisprudenza della Corte EDU in materia di liquidazione dell’equa riparazione;

che tale motivo è infondato, perchè la corte territoriale si è tenuta nei limiti (da Euro 500 ad Euro 1.500) della misura annua dell’equa riparazione fissati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis nel testo, applicabile ratione temporis, recato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55 convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012;

che, peraltro, l’assunto dei ricorrenti secondo cui la CEDU avrebbe assunto, a seguito dei trattati di Nizza e Lisbona, il ruolo di fonte comunitaria, non trova riscontro nè nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. C.Cost. 96/2015, ove si legge: “diversamente dal diritto comunitario, la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo non crea un ordinamento giuridico sovranazionale ma costituisce un modello di diritto internazionale pattizio, idoneo a vincolare lo Stato, ma improduttivo di effetti diretti nell’ordinamento interno (sentenze n. 349 e n. 348 del 2007, e successive conformi). Collocazione, questa, delle disposizioni della CEDU che, nel sistema delle fonti, resta immutata anche dopo il richiamo operatone dall’art. 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione Europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con L. 2 agosto 2008, n. 130, ed entrato in vigore il 1 dicembre 2009”), nè nella giurisprudenza elaborata da questa Corte in materia di indennizzo del danno da irragionevole durata del giudizio (cfr. Cass. n. 317/16, ove, peraltro, si dà conto della manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale del suddetto art. 2-bis, rilevando come la stessa Corte Europea abbia riconosciuto la possibilità di derogare agli ordinari criteri di liquidazione dell’indennizzo su base annua e come la giurisprudenza di legittimità formatasi prima dell’inserimento nel testo della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis – Cass. n. 12937/12, Cass. n. 5914/12 – avesse avuto modo di affermare più volte che il criterio di 500,00 Euro per anno di ritardo non può di per sè ritenersi irragionevole e inidoneo ad assicurare un adeguato ristoro alla parte interessata);

che con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1224 c.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo che la natura indennitaria, e non risarcitoria, dell’equa riparazione fosse d’ostacolo al riconoscimento della rivalutazione monetaria;

che tale motivo va disatteso perchè nell’impugnato decreto si dà atto del fatto che il credito è stato liquidato all’attualità (pag. 6, p. “b”, ultimo rigo);

che con il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente per la sostanziale identità della questione di diritto dai medesimi proposta, si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo e la violazione dell’art. 283 c.p.c. e art. 1223 c.c. (terzo motivo), nonchè la violazione dell’art. 1223 c.c. (quarto motivo), in cui la corte territoriale sarebbe incorsa trascurando la circostanza che la ricorrente non potè soddisfare il credito riconosciutole nel giudizio presupposto perchè, quando fu emessa la sentenza che definì tale giudizio in primo grado, la società debitrice era fallita, mentre, al tempo in cui il giudizio di primo grado si sarebbe dovuto concludere secondo i criteri di ragionevole durata fissati dalla Corte EDU, la società debitrice non solo non era fallita ma era capiente, cosicchè essa ricorrente avrebbe potuto soddisfare il proprio credito;

che tali motivi non possono trovare accoglimento perchè, in tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, in forza del principio della causalità adeguata il danno economico può ritenersi ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l’effetto immediato di tale eccessiva durata sulla base di una normale sequenza causale, laddove lo stato di incapienza o il fallimento del debitore, sopravvenuti nel corso del procedimento rivolto all’accertamento del diritto del creditore, e la conseguente difficoltà di quest’ultimo di ottenere il soddisfacimento interrompono detta sequenza assumendo – quali fattori idonei a produrre, da soli, l’evento – rilevanza esclusiva ed assorbente nella causazione del danno lamentato, trattandosi di fatti autonomi, eccezionali ed atipici rispetto alla serie causale già in atto, che comporta la degradazione delle cause preesistenti al rango di mere occasioni (cfr., con specifico riferimento al fallimento del debitore sopravenuto in corso di giudizio, Cass. 21391/05, Cass. 11739/06, Cass. 18456/07);

che, per quanto sopra, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore dell’Amministrazione contro ricorrente;

che non trova applicazione il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992, trattandosi di causa relativa all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 1001, esente dal contributo unificato.

PQM

 

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017

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