Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22972 del 17/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/08/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 17/08/2021), n.22972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25356/2014 R.G. proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Claudio Defilippi del Foro di Milano, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Equitalia Nord S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita

294, presso l’avv. prof. Enrico Fronticelli Baldelli, che la

rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Liguria

(Genova), Sez. 1, n. 809/01/14, del 7 luglio 2014, depositata il 18

luglio 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2021

dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le

parti non hanno depositato memoria.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione cumulativa di una serie di cartelle di pagamento di cui si lamentava principalmente l’inesistenza della notifica. Il ricorso respinto in primo e secondo grado, pende ora innanzi a questa Corte su iniziativa del contribuente che impugna la sentenza d’appello con tre motivi. Resistono con controricorso Equitalia Nord e Agenzia delle entrate;

2. Con il primo motivo, il contribuente intenderebbe censura la prima delle ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata, insistendo su una supposta inesistenza della notifica degli atti impositivi ma senza uscire dalla genericità che ha caratterizzato le critiche fin dall’origine svolte sul punto nei confronti dell’imposizione: genericità che il contribuente tenta di ribaltare a carico del giudicante per aver affermato che il concessionario avrebbe provato che “la quasi totalità delle notifiche sarebbe stata eseguita a mani del contribuente medesimo”. Il contribuente sorprendentemente, e inammissibilmente, afferma che tale circostanza non proverebbe nulla, né varrebbe a superare l’eccezione di inesistenza giuridica della notifica, nemmeno “degradandola” ad eccezione di nullità sanabile;

3. Con il secondo motivo il contribuente censura una ulteriore ratio decidendi: la ritenuta non specificità dei motivi di appello. Anche in questo caso la narrazione del contribuente non migliora, mantenendosi generica de priva di qualsiasi specifico riferimento a qualche passo degli atti difensivi che dimostri – peraltro nel dovuto rispetto del principio di autosufficienza – la sussistenza della specificità dei motivi di appello denegata del giudice dell’impugnazione;

4. Con il terzo motivo il ricorso affronta una ancora ulteriore ratio decidendi: l’aver il contribuente promosso un ricorso cumulativo al di fuori dei casi di ammissibilità. Ancora una volta la censura del contribuente non esce dai confini della genericità omettendo di indicare con la dovuta e necessaria specificità quali fossero, nel caso, “la connessione e la contiguità delle materie trattate”, che secondo la sentenza impugnata invece “spaziano in una pluralità di ambiti ed esercizi”;

5. Il ricorso deve essere quindi respinto con condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in complessivi Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate quelle della fase di merito, nei confronti di ciascuna delle controparti resistenti.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in complessivi Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate quelle della fase di merito, nei confronti di ciascuna delle controparti resistenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

 

 

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