Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22972 del 02/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/10/2017, (ud. 28/04/2017, dep.02/10/2017),  n. 22972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10055-2016 proposto da:

D.E., L.A., LO.AN.,

L.M. e LO.AS., gli ultimi quattro sia in proprio che

quali eredi di D.F.M.E. e di L.R., nonchè

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GUERRINO ORTINI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositato il

08/09/2015, procedimento R.G.V.G.n. 497/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

che D.E. e gli altri ricorrenti nominati in epigrafe hanno impugnato per cassazione, sulla scorta un solo mezzo di ricorso, il decreto della corte di appello dell’Aquila che ha dichiarato inammissibile l’opposizione da loro proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter avverso il decreto del giudice delegato della stessa corte che aveva accolto solo parzialmente la loro domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di un giudizio;

che la corte d’appello ha dichiarato inammissibile la suddetta opposizione in base al disposto della L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 3 rilevando che il decreto del giudice delegato era stato notificato all’ Amministrazione resistente ai sensi del medesimo art. 5, comma 1;

che il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il motivo di ricorso denuncia l’erronea interpretazione della L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 3, in cui la corte d’appello sarebbe incorsa sia attribuendo a tale disposizione il senso di precludere l’opposizione al decreto del presidente della corte d’appello (o del giudice da lui delegato) quando tale decreto, avendo accolto solo in parte la domanda, sia stato notificato alla amministrazione intimata;

che, secondo i ricorrenti, il decreto del presidente della corte (o del giudice delegato) che abbia accolto parzialmente la domanda non può non essere notificato all’Amministrazione intimata, giacchè la L. n. 89 del 2001, ripetuto art. 5, comma 2 sanziona la mancata notifica di tale decreto con la perdita di efficacia del medesimo e l’impossibilità di riproporre la domanda di equa riparazione;

che la necessaria osservanza dell’obbligo di notificazione del decreto del presidente della corte (o del giudice delegato) stabilito dal suddetto art. 5, comma 2 non può precludere il diritto di opporsi a tale decreto, in relazione alla statuizione sfavorevoli agli attori nel medesimo contenute, secondo le forme di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter;

che una diversa interpretazione della disciplina in esame desterebbe dubbi di costituzionalità della L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 3, in relazione agli artt. 3,24,111e 117 Cost.;

che l’assunto dei ricorrenti non può trovare accoglimento, avendo questa Corte 5 già risolto la questione interpretativa da loro prospettata con la sentenza n. 187/17, nella quale si chiarisce che, ove il decreto di liquidazione dell’indennizzo per irragionevole durata del processo sia emesso per una somma inferiore a quella richiesta, il ricorrente è posto dinanzi all’alternativa tra la notifica di detto provvedimento, con conseguente acquiescenza alla pronunzia di rigetto parziale della domanda in esso contenuta, e la proposizione dell’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter onde ottenere il riconoscimento dei capi di domanda non accolti, senza tuttavia procedere, in tal caso, alla notificazione del ricorso e del decreto – che renderebbe improponibile l’opposizione stessa – e dovendo, piuttosto, depositare l’atto di opposizione nel termine ex art. 5-ter, comma 1, della legge citata;

che la suddetta interpretazione mette al riparo il disposto di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 3, dai dubbi di legittimità costituzionale sollevati dai ricorrenti;

che, per quanto sopra, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore dell’Amministrazione contro ricorrente;

che non trova applicazione il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992, trattandosi di causa relativa all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 1001, esente dal contributo unificato.

PQM

 

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti a rifondere all’Amministrazione contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017

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