Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22971 del 17/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/08/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 17/08/2021), n.22971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27354-2011 proposto da:

D.N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE NOTARIIS GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/2011 della COMM. TRIB. REG. MOLISE,

depositata il 20/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

06/05/2021 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

D.N.G., avvocato, impugnava, innanzi alla CPT di Campobasso, l’invito al pagamento spontaneo del residuo importo di Euro 305,00 dovuto a titolo di contributo unificato, relativamente a ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto innanzi al Tribunale di Campobasso, calcolato dall’Amministrazione della giustizia in ragione del valore della instauranda causa civile di merito, ricomprendente una domanda di risarcimento danni, di valore maggiore rispetto a quello di Euro 1.000.000,00 dichiarato nell’atto processuale.

A sostegno del ricorso deduceva, in particolare, che il contributo unificato è dovuto in ragione del valore della domanda cautelare; la controparte deduceva, invece, la non opponibilità dell’atto impugnato, in ragione della tassatività dell’elencazione contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

L’adita CTP respingeva il ricorso del D.N. rilevando, tra l’altro, che il valore della causa, ai sensi dell’art. 10 c.p.c., è “indeterminabile”.

La CTR del Molise, con la sentenza indicata in epigrafe, rispingeva l’appello principale del contribuente ed accoglieva parzialmente l’appello incidentale del Ministero della Giustizia, affermando che l’atto impugnato, in quanto “rinvia a separato e successivo provvedimento la determinazione di sanzione relativa al ritardato pagamento”, non è autonomamente impugnabile, questione riproposta con il gravame incidentale, e che, in quanto infondata, non meritava accoglimento la doglianza circa il regolamento delle spese processuali adottata dal primo giudice.

Per la cassazione della sentenza il contribuente ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, mentre il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato, in prossimità dell’adunanza, istanza di differimento della decisione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 276 c.p.c., violazione dell’ordine logico delle questioni da esaminare, illogicità, contraddittorietà, mancanza di motivazione circa il rigetto dell’appello incidentale, violazione del principio dell’assorbimento, per avere la CTR accolto l’appello incidentale, in relazione alla eccepita inammissibilità dell’impugnazione dell’avviso di pagamento bonario, in quanto atto non opponibile, e ciò non di meno ha respinto l’appello principale del contribuente, afferente a domanda evidentemente inammissibile, peraltro, senza alcuna motivazione.

Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. a) e b), per avere la CTR ritenuto l’avviso di pagamento bonario di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 248, atto non autonomamente impugnabile pur essendo incontestabile che esso consiste nell’accertamento e contestazione dell’insufficiente pagamento del contributo unificato.

Con il terzo motivo, deduce violazione degli artt. 24 e 113 Cost., del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 248, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per avere la CTR escluso l’autonoma impugnabilità dell’avviso di pagamento bonario, nonostante l’indubbia incidenza di tale atto sui diritti soggettivi del contribuente. Aggiunge che il valore della proposta domanda disgombero di un fabbricato in via d’urgenza, contenuto entro l’importo di Euro 1.000.000,00 stimato dalla Regione Molise per trasferimento e smaltimento dei rifiuti radioattivi presenti nel deposito di (OMISSIS), non poteva che essere ritenuto, ai fini qui considerati, “indeterminabile”, stante anche l’autonomia del successivo ed eventuale giudizio di merito.

Le censure, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono fondate e meritano accoglimento nei termini di seguito precisati.

Preliminarmente, non può essere accolta l’istanza di rinvio formulata dalla parte ricorrente al fine di provvedere al deposito della documentazione concernente un procedimento di “definizione bonaria” della controversia genericamente indicato, atteso che il richiesto differimento dell’udienza si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).

L’elencazione degli “atti impugnabili”, contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001.

Ciò comporta, per quanto d’interesse, la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato l’invito bonario al pagamento, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 cit. (Cass. n. 23532 del 2020, Cass. n. 23469 del 2017, Cass. n. 3315 del 2016, Cass. n. 25297 del 2014, Cass. n. 7344 del 2012, Cass. n. 4513 del 2009).

L’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione con l’atto successivo (Cass. n. 26129 del 2017).

In quest’ottica, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, più volte citato art. 19, tutti gli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per l’impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono al più dar luogo ad un vizio dell’atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile (Cass. S. U. n. 16293 del 2007, Cass. n. 14373 del 2010, Cass. n. 12194 del 2008).

Non può, del resto, dubitarsi sul fatto che sorga in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l’interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall’ente pubblico (Cass. n. 21045 del 2007).

La sentenza della CTR non si è attenuta ai principi innanzi esposti e per questo va cassata con rinvio, per nuovo esame nel merito della controversia, alla CTR del Molise, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese processuali.

E’, d’altra parte, questa la ragione per la quale si ritiene che il ricorso avverso una cartella esattoriale con cui l’Amministrazione chieda il pagamento del contributo unificato per atti giudiziari vada presentato al giudice tributario, avendo tale contributo natura di entrata tributaria (Sez. U, Sentenza n. 9840 del 05/05/2011). Invero, la mancata impugnazione dell’invito, se accompagnato dall’omesso pagamento di quanto intimato, comporterebbe l’automatica irrogazione, oltre che degli interessi, della sanzione aggiuntiva del 30%. Da ciò deriva sia la natura compiuta e definita della pretesa tributaria sia il concreto interesse, in capo al contribuente, ad impugnare il relativo atto 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Molise, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, Cassazione, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

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