Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22970 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/11/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 10/11/2016), n.22970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9072-2015 proposto da:

B.C., in proprio BI.VI. in proprio, e

B.C. figlia/sorella ed erede dei Sig.ri B.L., B.R.,

B.F., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato

ANTONINA FUNDARO’ detta Antonella, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto N.1125/14 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA

del 3/7/2014, depositato il 23/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ANTONINO SCALISI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.C., iure proprio e iure hereditatis, Bi.Vi., con ricorso depositato il 10 settembre 2012 chiedevano il riconoscimento di un indennizzo per l’irragionevole durata di un processo civile nel quale erano parti B.L., Bi.Vi. e B.R., introdotto con atto di citazione del 15 gennaio 1999 e definito in primo grado con la sentenza n. 994 del 2000 del 12 febbraio 2000, e dalla Corte di appello con sentenza n., 1263 del 2007 del 23 novembre 2007. Oggetto del giudizio presupposto era la tutela della proprietà delle ricorrente delle illegittime pretese dei sigg. P. i quali vantavano un’asserita servitù di passaggio sul terreno su cui erano stati edificati gli immobili delle ricorrenti dei quali si chiedeva la demolizione.

Si costituiva il Ministero della Giustizia chiedendo che ove riscontrati i presupposti di legge, la durata del processo fosse determinata considerando i rinvii addebitabili alle parti, chiedeva la compensazione delle spese del giudizio.

La Corte di Appello di Caltanissetta con decreto N. Rep. 1125 del 2014 accoglieva il ricorso e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di Bi.Vi. della somma di Euro 5.166,66 oltre interessi dalla domanda al soddisfo e a favore di Bi.Ca. della somma di Euro 8.458,82 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Compensava la metà delle spese giudiziali e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della restante metà.

Secondo la Corte nissena, per quanto riguarda il danno iure hereditatis, il processo nei confronti di B.L. aveva avuto la complessiva durata di 6 anni e sei mesi mentre nei riguardi di B.R. di 10 anni e otto mesi, pertanto, defalcando 5 anni di cui 3 anni per il giudizio di primo grado e 2 anni per il giudizio di appello, che rappresentano il ragionevole arco di tempo di un giudizio civile di media difficoltà, l’indennizzo andava parametrato in relazione alla durata eccessiva del giudizio pari 1 e 6 mesi per B.L. e 5 anni e 8 mesi per B.R.. Per Bi.Vi., iure proprio, il processo aveva avuto la complessiva durata di 13 anni e 8 mesi, pertanto, defalcando 6 anni di cui 3 anni per il giudizio di primo, 2 anni per il giudizio di appello, 1 anno per il giudizio di cassazione, che rappresentano il ragionevole arco di tempo di un giudizio civile di media difficoltà, l’indennizzo andava parametrato in relazione alla durata eccessiva del giudizio pari 7 anni e 6 mesi.

Avuto riguardo a B.C., il processo aveva avuto una durata di 6 anni e 2 mesi, pertanto, defalcando 3 anni di cui 2 anni per il giudizio di appello e 1 anno per il giudizio di cassazione, che rappresentano il ragionevole arco di tempo di un giudizio civile di media difficoltà, l’indennizzo andava parametrato in relazione alla durata eccessiva del giudizio pari a 3 anni e 2 mesi.

Considerata la tipologia del procedimento de quo, tenuto conto dei parametri indicati dalla CEDU, al caso specifico poteva applicarsi il parametro di Euro 750,00 per anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole e di Euro 1000 per gli anni successivi. Considerata la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto, trattate, le spese del giudizio andavano compensate nella misura della metà.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta da B.C., iure proprio e iure hereditatis e Bi.Vi., con ricorso affidato a tre motivi. Il Ministero della Giustizia non essendosi costituito nei termini di legge in data 23 luglio 2015 ha depositato atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo del ricorso B.C. e Bi.Vi. lamentano ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’art. 6 CEDU dell’art. 111 Cost., norme tutte, tanto isolatamente, considerate, quanto in combinato disposto tra loro ed, altresì, in relazione agli articoli, anch’essi violati artt. 1223, 1226, 1227 e 2055 c.c. ed anche in relazione ai consolidati principi di dritto vigente sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla Corte EDU.

Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe errato: a) sia nel determinare la durata del processo presupposto posto che ha defalcato per il primo grado (relativo al giudizio che ha interessato i sigg. B.) e per il secondo grado (relativo al giudizio che ha interessato la dott.ssa B.C.) un tempo maggiore rispetto a quello della durata effettiva del giudizio, b) sia nel quantificare l’indennizzo non avendo applicato i criteri di quantificazione fissate dalla Corte EDU e dalla Corte di Cassazione con varie sentenze.

1.1.= Il motivo è infondato.

a) Va qui precisato che in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, pur essendo possibile individuare degli “standard” di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest’ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, agli effetti dell’apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, occorre avere riguardo all’intero svolgimento del processo medesimo, dall’introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva dell’unico processo da considerare nella sua complessiva articolazione; non rientra, pertanto, nella disponibilità della parte riferire la sua domanda ad uno solo dei gradi di giudizio, optando per quello nell’ambito del quale si sia prodotta una protrazione oltre il limite della ragionevolezza (Cass. civ., 1^ sezione, n. 23506 dell’11 settembre 2008).

Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale, pur avendo indicato i parametri di durata relativamente alle diverse fasi del giudizio, tuttavia, ha detratto dalla complessiva durata del giudizio il periodo della durata ragionevole.

b) Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, se è vero che il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (secondo cui, data l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi), permane, tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione (Cass. 18617 del 2010; Cass. 17922 del 2010). Pertanto, è di tutta evidenza che la Corte distrettuale, nel quantificare l’indennizzo dovuto, ha applicato i criteri elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo. D’altra parte, la materia di servitù di passaggio, per altro, è normalmente lite di modesta portata ed il ricorso non riferisce nulla di specifico per far pensare il contrario.

2.= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3. Violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, art. 4, comma 2 in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c..

Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe liquidato le spese di lite nella misura dovuta per l’assistenza di una sola parte, mentre nel giudizio de quo le parti erano più una e con variegate, articolate e differenziate posizioni processuali. Piuttosto, la Corte distrettuale avrebbe dovuto applicare l’aumento previsto dal D.M. 10 marzo 2014 (n. 55), art. 4.

2.1.= Il motivo è fondato.

Ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2 quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto, oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti. Ora, è di tutta evidenza che nel caso in esame l’unico avvocato ha difeso più soggetti aventi una diversa posizione processuale pertanto la Corte distrettuale avrebbe dovuto applicare il D.M. n. 55 del 2014, art. 4 e,o comunque, avrebbe dovuto dare adeguata spiegazione delle ragioni per le quali non ha ritenuto opportuno applicare la normativa di cui all’art. 4, comma 2 appena citato.

3.= Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Insussistenza di soccombenza reciproca. Irragionevole sproporzione tra l’indennizzo accordato e la disposta parziale compensazione delle spese giudiziali, malgrado la soccombenza del Ministero resistente e la insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione, anche in relazione ai principi espressi dalla Corte EDU, Violazione art. 1 Primo Protocollo Addizionale CEDU ed art. 6 e 13 CEDU.

Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe errato nel disporre la compensazione sia pure parziale delle spese del giudizio perchè, nel caso in esame, non ricorrerebbero nè una soccombenza reciproca, nè gravi ed eccezionali ragioni previste dall’art. 92 c.p.c..

2.1.= Il motivo è fondato.

Infatti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, a decorrere dal 4 luglio 2009, applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1 predetta legge, ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore e, quindi, applicabile al caso all’esame ratione temporis (ricorso depositato 10 settembre 2012) può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”.

Per la configurabilità di siffatte ragioni non è sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o, come nel caso all’esame, la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nè la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria (come nel caso in esame), permanendo, comunque, in tutte queste ipotesi, la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632); ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza.

Come è stato già detto da questa Corte in altra occasione, che si condivide e si conferma: nel procedimento d’equa riparazione disciplinato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l’applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall’attore, non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, poichè, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l’ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il “petitum” della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione (Cass. n. 14976 del 16/07/2015).

In definitiva, vanno accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso e rigettato il primo, in ragione dei motivi accolti, il decreto impugnato va cassato e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo ed il terzo motivo, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di Appello di Caltanissetta, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte di Cassazione, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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