Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22970 del 02/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/10/2017, (ud. 26/04/2017, dep.02/10/2017),  n. 22970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20105-2013 proposto da:

T.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

A. SERPIERI 8, presso lo studio dell’avvocato GAETANO BUSCEMI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO CATALANO;

– ricorrente –

contro

TA.PI. nella sua qualità di titolare dell’omonima ditta

individuale, N.G. & C. s.a.s. in persona del legale

rappresentante pro tempore, TERMOIDRAULICA R. s.n.c. di

M.S.R. in persona del legale rappresentante pro tempore,

L’ARTE DEL GESSO S.r.l. in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1449/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 1437 del 2006, dichiarò la nullità del decreto ingiuntivo con il quale T.A. aveva ottenuto la condanna in solido di Ta.Pi., di Termoidraulica R. s.n.c., di N.G. s.a.s. e di L’arte del gesso s.r.l., al pagamento dell’importo di Euro 136 mila oltre interessi a titolo di penale da ritardo nell’esecuzione di lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà T., sito in (OMISSIS).

Secondo il Tribunale, la clausola compromissoria contenuta in ciascuno dei contratti di appalto conclusi dal committente con le citate imprese comprendeva anche le controversie riguardanti il pagamento della penale, nella specie azionata dal committente in via monitoria.

2. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 23 ottobre 2012, ha riformato la decisione di primo grado ed ha revocato il decreto ingiuntivo.

2.1. Sulla premessa che la scrittura privata azionata contenesse un’obbligazione fideiussoria a carico di ciascuna impresa appaltatrice, a garanzia del pagamento della penale per il ritardo da qualunque tra esse provocato, la Corte territoriale ha ritenuto che fossero devolute agli arbitri soltanto le controversie che riguardavano la pretesa della penale nei confronti dell’appaltatore o degli appaltatori responsabili del ritardo, e perciò obbligati in via principale, mentre il committente T. aveva azionato la pretesa verso tutti gli appaltatori, con la conseguenza che l’intera controversia era devoluta alla giurisdizione ordinaria.

2.1. Nel merito, la Corte d’appello ha ritenuto infondata la pretesa in quanto azionata in via monitoria indistintamente verso tutti gli appaltatori, sulla base di una obbligazione in assunto unica e collettiva, senza specificazione dei soggetti direttamente inadempienti o soltanto garanti.

3. Per la cassazione della sentenza T.A. ha proposto ricorso sulla base di un motivo. Non hanno svolto difese in questa sede le parti intimate. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1362,1367 e 1381 cod. civ. nonchè vizio di motivazione. Il ricorrente contesta l’interpretazione e qualificazione della scrittura privata e denuncia l’erroneità ed illogicità del percorso argomentativo seguito dalla Corte d’appello, secondo cui il committente T. avrebbe dovuto accertare l’imputabilità del ritardo e quindi agire in via arbitrale nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili, e in via giudiziale nei confronti dei garanti. Era evidente, al contrario, che lo scopo della scrittura privata coeva ai contratti di appalto era di garantire al committente il ristoro del ritardo, evitandogli di dovere previamente accertare la relativa responsabilità.

2. La doglianza è fondata con riferimento al vizio di motivazione.

2.1. All’interno del paradigma delineato dall’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, che ha ristretto significativamente la proponibilità di impugnazioni inerenti al vizio di motivazione, permane la deducibilità di vizi della logica argomentativa che si traducano nella incomprensibilità degli argomenti utilizzati e, in definitiva, della ratio decidendi (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. 11/12/2014, n. 26097). Nel caso in esame, la motivazione della sentenza presenta questo tipo di anomalia.

2.2. Dopo aver confermato l’assunto del Tribunale, secondo cui la scrittura privata che prevedeva il pagamento della penale d difettava di autonomia ed era integrativa dei contratti di appalto, la Corte d’appello ha circoscritto l’efficacia della clausola compromissoria contenuta nei contratti di appalto alle pretese della penale azionate verso l’appaltatore o gli appaltatori responsabili del ritardo, per concludere che la genericità della pretesa azionata dal T. verso tutti gli appaltatori, senza distinguere tra inadempienti principali e garanti, rendeva l’intera controversia “devolubile a questa autorità giurisdizionale ordinaria”.

2.3. Quanto al merito, la Corte d’appello ha ritenuto di doversi limitare a statuire “la infondatezza della domanda monitoria ai sensi detti (sussistenza rispetto al diritto alla penale di plurimi obblighi, in particolare principali (rientranti nella previsione dell’arbitrato) e di garanzia (non rientranti in detta previsione), con profili soggettivi destinati a variare a seconda della concreta individuazione degli appaltatori direttamente inadempienti)”.

La stessa Corte ha poi aggiunto che “l’esame della fondatezza del diritto alla penale per titoli non specificamente dedotti (nei limiti consentiti dalla clausola arbitrale, quindi in concreto, per quanto anzidetto, a titolo di obbligo accessorio di garanzia) violerebbe il principio di (necessaria) corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” (pag. 8 della sentenza).

2.4. Gli argomenti esposti dalla Corte d’appello, che prima assume devoluta l’intera controversia alla propria cognizione e poi rigetta la domanda, non consentono di cogliere la ratio decidendi della pronuncia, che rimane pertanto priva di giustificazione.

3. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio, per un nuovo esame dell’appello proposto da T.A.. Il giudice di rinvio, designato in dispositivo, provvederà a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa sezione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017

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