Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2297 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. III, 31/01/2011, (ud. 10/01/2011, dep. 31/01/2011), n.2297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 601/2009 proposto da:

A.P. (OMISSIS), R.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GEROLAMO

BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato PROSPERETTI Giulio, che li

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

RAS RIUNIONE ADRIATICA SICURTA’ SPA (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante Dr. C.P.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 63, presso lo studio dell’avvocato

FARGIONE Vincenzo Maria, che la rappresenta e difende giusta delega

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

V.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4860/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Terza Civile, emessa il 04/05/2007 depositata il 20/11/2007;

R.G.N. 2175/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/01/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato GIULIO PROSPERETTI;

udito l’Avvocato VINCENZO MARIA FARGIONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 8 marzo 2002 il Tribunale di Roma, dichiarata la responsabilità esclusiva di V.L. nel sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto R.A., deceduto nel corso del giudizio di primo grado per l’insorgenza di S.L.A., condannava il predetto responsabile, in solido con la RAS Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. (ora Allianz S.p.A.), al risarcimento in favore delle eredi A.P. e R.S. del danno, liquidato in complessive L. 48.309.000.

Con sentenza in data 4 maggio – 20 novembre 2007 la Corte d’Appello di Roma riduceva l’entità del danno ad Euro 14.776,37.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: correttamente il Tribunale si era adeguato alle conclusioni negative della consulenza tecnica collegiale in ordine all’accertamento di correlazione tra insorgenza della sclerosi laterale amiotrofica ed eventi traumatici; il danno biologico e conseguentemente il danno morale erano stati determinati dal primo giudice in misura eccessiva.

Avverso la suddetta sentenza la A. e la R. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Allianz S.p.A. ha resistito con controricorso mentre il V. non ha espletato attività difensiva. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ necessario premettere che al ricorso è applicabile – ratione temporis (la sentenza impugnata è stata depositata il 20 novembre 2007) – l’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007 e n. 11652 del 2008).

Il ricorso deve, dunque, essere deciso alla stregua dei principi sopra enunciati.

Il primo motivo lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata rinnovazione della consulenza tecnica, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione e falsa applicazione dell’art. 196 c.p.c. e art. 24 Cost., ex art. 360, comma 1, n. 3.

Le argomentazioni a sostegno svolgono temi che rendono necessari apprezzamenti riservati al giudice di merito e sindacabili in sede di legittimità sotto l’esclusivo profilo del vizio di motivazione.

L’art. 196 c.p.c, citato dalle stesse ricorrenti, attribuisce al giudice la facoltà, non certo l’obbligo, di disporre la rinnovazione delle indagini e, quindi, affida al medesimo di valutare le ragioni di opportunità che, consiglino e sconsiglino l’approfondimento istruttorio. E’ orientamento costantemente ribadito da questa Corte (confronta, per tutte, la perspicua Cass. n. 7013 del 2004) che il giudice d’appello non ha l’obbligo di rinnovare la consulenza tecnica. Ove siano dedotte nuove malattie o aggravamenti di quelle già denunciate, oppure se il giudice ritenga di dover dissentire dalle conclusioni espresse dal Consulente nominato in primo grado, ha il dovere di motivare in ordine alla decisione di non disporre una nuova consulenza; quando, invece, non siano in discussione nuove malattie o aggravamenti nelle infermità denunciate e il giudice d’appello ritenga di condividere le conclusioni del C.T.U. nominato in primo grado, non è neppure necessaria una esplicita motivazione in ordine alle ragioni del mancato rinnovo della consulenza, potendo quest’ultima essere ritenuta superflua anche per implicito.

Nel caso di specie in appello non vi era stata la prospettazione di una nuova malattia, nè di un aggravamento, ma era stato criticato il contenuto scientifico della relazione collegiale. La Corte territoriale ha diffusamente spiegato le ragioni per cui riteneva superfluo un nuovo accertamento tecnico.

Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice. (Cass. n. 8106 del 2006).

Il difetto di insufficienza della motivazione è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

Le argomentazioni delle ricorrenti non dimostrano alcuna contraddittorietà nel ragionamento della Corte territoriale, nè che esso sia insufficiente alla stregua dei principi sopra enunciati, ma si sostanziano nell’esprimerne dissenso.

Ne risente il quesito finale che non postula l’enunciazione di una regula juris basata sulla norme indicate che sia diversa da quella applicata dalla sentenza impugnata, di cui critica la motivazione senza dimostrarne fratture logiche od omissioni significative.

Nella memoria gli stessi ricorrenti riconoscono che la S.L.A. è una patologia complessa le cui cause sono oggetto di ricerca scientifica.

Costituisce fatto notorio che le cause della malattie sono tuttora oggetto di ipotesi e che la scienza non ha raggiunto al riguardo alcuna certezza.

Il secondo motivo denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al nesso eziologico ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La censura attiene alla esclusione del nesso di causalità tra il sinistro all’origine della controversia e l’insorgenza della sclerosi laterale amiotrofica. Anch’essa pone a fondamento argomentazioni che implicano esame degli atti e apprezzamenti di fatto non consentiti in questa sede, per cui valgono le considerazioni svolte con riferimento al primo motivo. Il quesito finale prescinde totalmente dall’art. 2043 c.c., e si incentra sull’art. 116 c.p.c., di cui non è stata denunciata la violazione, e demanda alla Corte di stabilire se la motivazione della sentenza sia insufficiente e contraddittoria, non dimostrando nè l’una, nè l’altra.

Con riferimento a quanto sostenuto nella memoria, è sufficiente rilevare che la sentenza impugnata ha motivatamente escluso che il rapporto tra il sinistro e … l’insorgenza della malattia integri gli estremi di una sequenza possibile.

Le medesime considerazioni sopra svolte si attagliano anche al terzo motivo. Con esso le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., artt. 2697, 2043, 2056, 2057 e 2059 c.c., ex art. 360, comma 1, n. 3; contraddittoria motivazione circa la riduzione del danno biologico sofferto dal trauma (nell’ipotesi di non provato nesso eziologico con l’insorgenza della SLA), in rapporto all’effettiva sopravvivenza di soli sette anni.

Anche questa censura attiene a valutazioni di merito. Il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle numerose norme sostanziali di cui è stata denunciata violazione e falsa applicazione, peraltro neppure specificate.

L’ultrapetizione viene ravvisata nella limitazione al risarcimento ai soli sette anni di sopravvivenza, argomento non trattato dalla controparte.

Ma (Cass. Sez. 3^, n. 21745 del 2006) il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del “petitum” e delle eccezioni “hinc ed inde” dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Ne consegue che tale vizio deve essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime.

Infine, non vengono addotti elementi a sostegno dell’asserita contraddittorietà della motivazione.

Le argomentazioni addotte con la memoria non inducono a diversa statuizione. La sentenza impugnata, negata la sussistenza del nesso causale tra il trauma e la S.L.A., si è uniformata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui (Cass. Sez. 3^, n 19057 del 2003, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l’ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi, cosicchè l’ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono “iure successionis” va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, per quanto tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d’ animo è più intenso rispetto ai periodi successivi.

Pertanto il ricorso va rigettato. La peculiarità e novità delle questioni trattate inducono a compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese del giudizio di cassazione compensate.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA