Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2297 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/01/2017, (ud. 25/10/2016, dep.30/01/2017),  n. 2297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9575-2012 proposto da:

G.E., B.S., elettivamente domiciliati in ROMA, V.

ENNIO QUIRINO VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato BERARDINO

IACOBUCCI, rappresentati e difesi dall’avvocato PIETRO MASTRANGELO;

– ricorrenti –

contro

M.C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE CARSO

34, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CIAURRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA GRIPPA;

– controricorrenti –

nonchè contro

L.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 133/2011 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

sezione distaccata di TARANTO, depositata il 07/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO;

udito l’Avvocato VITALE Vanessa, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MASTRANGELO Pietro che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi M.C.L. e L.R. con atto di citazione del 12 giugno 1999 convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Taranto, i coniugi B. e G. per accertare l’esatta linea di confine tra gli immobili di loro proprietà e per sentirli condannare al rilascio dell’area pertinenziale di esclusiva proprietà degli attori mediante la rimozione del muretto in cemento armato sovrastato da ringhiera in ferro ed eventualmente la sua ricostruzione sull’esatta linea di confine.

Si costituivano i convenuti eccependo l’inammissibilità della domanda per mancanza dei presupposti di legge ed in ogni caso chiedevano il rigetto della domanda attorea.

Il Tribunale di Taranto con sentenza n. 1256 del 2005 chiarito che l’azione proposta andava correttamente qualificata siccome azione di regolamento di confini e non azione di rivendica pur in presenza di un confine apparente, stabiliva che la linea di confine tra l’immobile degli attori e quello dei convenuti andava individuato in allineamento al giunto tra la palazzina A4 e la palazzina A5. Condannava i coniugi B. e G. al rilascio in favore degli attori dell’rea di proprietà di questi ultimi mediante la rimozione del muretto e della rete metallica e la ricostruzione dello stesso sulla linea di confine a spese di entrambe le parti.

La Corte di Appello di Lecce, pronunciandosi su appello proposto dai coniugi B. e G., a contraddittorio integro, con sentenza n. 133 del 2011, rigettava l’appello e confermava la sentenza del Tribunale di Taranto, condannava gli appellanti al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio. Secondo la Corte di Lecce, il Tribunale aveva correttamente qualificato l’azione quale azione di regolamento dei confini e non quale azione di rivendica, posto che gli attori avevano chiesto l’accertamento dei confini delle due proprietà, in modo tale che la situazione dei luoghi corrispondesse alla situazione di diritto. Correttamente, poi, il Tribunale aveva individuato la linea di confine, avendo fatto riferimento al Regolamento di condominio e ai risultati cui era pervenuta la CTU.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dai coniugi B. e G. con ricorso affidato a quattro motivi. I coniugi M. e L. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo del ricorso i coniugi B. e G. denunciano la nullità della sentenza per omissione di pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale si sarebbe pronunciata su una domanda diversa da quella che, concretamente, risulterebbe dagli atti di causa essere stata sottoposta all’esame del Giudice territoriale. Secondo i ricorrenti, dall’esame complessivo dei documenti, emergerebbe con chiarezza che gli odierni ricorrenti, a suo tempo, misero in discussione, il titolo fatto valere da parte attrice, facendo valere il proprio titolo di acquisto dell’area in contestazione e, quindi, demandando al primo giudice di risolvere il conflitto tra titoli. Riguardando il conflitto tra titoli l’azione proposta sarebbe una azione di rivendica e non di regolamento di confini.

1.1.= Il motivo è infondato.

Come appare, con tutta evidenza, i ricorrenti, pur denunciando un’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., in realtà, denunciano un’errata interpretazione della domanda proposta dagli originari attori. Infatti, i ricorrenti lamentano che il Tribunale prima e la Corte distrettuale dopo, non abbiano qualificato la domanda, proposta dagli attori, quale domanda di rivendica, e, non invece, come è stata qualificata quale domanda di regolamento di confini. Tuttavia, e comunque, la sentenza impugnata ha rigettato le pretese degli attuali ricorrenti, specificando che “(…) Contrariamente a quanto asserito, meramente asserito, dagli appellanti l’azione non andava qualificata come rivendica perchè gli attori prescindendo da ogni questione o controversia sui titoli di proprietà hanno inteso perseguire l’accertamento dei confine delle due proprietà di guisa che al situazione dei luoghi corrisponde alla situazione di diritto (…)”. Pertanto, i ricorrenti non avrebbe dovuto denunciare un’omessa pronuncia, ma tutt’al più un’errata interpretazione della domanda proposta dagli originari attori.

2.= Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano l’omessa o quantomeno insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso del processo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata, qualificando la domanda proposta dagli originari attori come regolamento di confini, ma sottoleneando “prescindendo da ogni questione o controversia sui titoli”, non consente di capire quale sia l’effettiva ratio decidendi, posto che il fatto che distingue la rivendica dal regolamento di confini è proprio la circostanza che nella prima c’è un contrasto di titoli.

2.1.= Il motivo non merita di essere accolto. E’ sufficiente ribadire quanto è stato già detto da questa Corte, in varie occasioni, e, cioè: ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico – giuridica della pronuncia. E, tuttavia, nel caso in esame la Corte ha avuto modo di specificare le ragioni per le quali ha ritenuto che la domanda proposta in giudizio era una domanda di regolamento di confini e non di rivendica, così come è stato già chiarito con l’esame del primo motivo.

3.= Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 948 c.c., e dell’art. 950 c.c., il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che la parte convenuta costituendosi in giudizio metteva in discussione il diritto di proprietà allegato da parte attrice sulla zona in contestazione facendo valere a sua volta il proprio titolo di acquisto sulla stessa zona. La controversia, dunque, sorta per eliminare l’incertezza sulla demarcazione dei fondi si ampliava e si estendeva all’accertamento del diritto di proprietà sull’area di che trattasi.

3.1.= Anche questo motivo è infondato.

Più volte questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 3663/94; sent. n. 4427/86) ha correttamente ritenuto che si ha azione di regolamento di confini, quando, pur essendovi un confine apparente, se ne deduce l’incertezza per essere avvenuta l’usurpazione di una parte di terreno e si chieda, quindi, l’accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti, senza porre in discussione i titoli di proprietà. In tale ipotesi, è irrilevante che l’accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti l’effetto recuperatorio della proprietà stessa, risolvendosi l’azione in una vindicatio duplex incertae partis, giacchè l’accertamento della proprietà è meramente consequenziale all’esperimento dell’azione di regolamento di confine, la quale tende soltanto ad eliminare l’incertezza e la contestazione della linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà.

Coma ha correttamente già detto la Corte distrettuale “(…), il recupero di parte della zona confinante è, quindi, solo una conseguenza di fatto dell’esercizio vittorioso dell’accertamento del confine (…)”. Ininfluente, comunque, è la circostanza dedotta dai convenuti (attuali ricorrenti) di essere proprietari, secondo il proprio titolo di proprietà, anche della striscia di terreno oggetto della vicenda perchè, si ribadisce, l’accertamento della proprietà è meramente consequenziale all’esperimento dell’azione di regolamento di confine.

4.= Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano l’omessa o quantomeno insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi del processo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 (a proposito della prova della proprietà dell’area in contestazione). Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale non avrebbe tenuto delle circostanze di fatto eccepite dagli originati convenuti oggi ricorrenti e cioè: 1) l’originario costruttore si era rsiefravto9 il diritto nell’art. 10 del Regolamento di variare la consistenza delle aree della tavola n. 1 sino all’ultima vendita; 2) l’originario costruttore aveva separato l’aerea pertinenziale a servizio dell’alloggio degli odierni ricorrenti da quella a servizio dell’alloggio degli odierni resistenti con un muretto in cemento armato sormontato da una ringhiera. 3) la società costruttrice aveva venduto l’alloggio di che trattasi con le relative aree pestilenziali nello stato di fatto sicchè mentre gli odierni ricorrenti avevano acquistato con il loro titolo l’intera area, viceversa il dante causa degli odierni resistenti aveva acquistato con l’alloggio un’area pertinenziale di consistenza diversa rispetto alla Tavola 1 atteso il fatto che l’area consegnatagli presentava un restringimento di cm. 70 sul confine con i deducenti.

4.1. Anche questo motivo è infondato non solo perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale non presenta vizi logici e/o giuridici, ma, soprattutto, perchè la Corte ha puntualmente chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto ininfluenti le circostanze dedotta dagli attuali ricorrenti e qui riportate. Come ha avuto modo di chiarire la Corte distrettuale “(…) deducono ancora gli appellanti, reiterando un’argomentazione già spiegata in prime cure e sulla quale il primo Giudice ha già motivato, che la linea di confine dovrebbe essere individuata in base al titolo di acquisto degli attori, e tuttavia ciò detto gli appellanti così come in primo grado non possono trarre ed offrire da tale assunto alcun dato che contribuisca all’accertamento del conteso confine (…)”.

E, comunque, va qui ribadito che non può trovare ingresso nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso, con il quale, la sentenza impugnata, venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. n. 7394 del 26/03/2010).

In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannati in soldo a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i correnti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione a favore della parte controricorrente che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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