Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2297 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2297 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA

sul ricorso 16122-2011 proposto da:
DE

FRANCHIS

FRANCESCO

C.F.

DFRFNC50A10E224F,

elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LATTANZIO 5,

presso lo studio dell’avvocato

MALAGOLI ANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MONTEFUSCO MARIO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3157

contro
COMUNE DI ARZANO C.F. 80029290634,

in

persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 31, presso lo studio

Data pubblicazione: 03/02/2014

dell’avvocato SOLA VITO,

rappresentato e difeso

f

dall’avvocato ERRICHIELLO GIUSEPPE, giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 3886/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito l’Avvocato MONTEFUSCO MARIO;
udito l’Avvocato SOLA VITO per delega ERRICHIELLO
GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per:
in via principale inammissibilità in subordine
rigetto.

di NAPOLI, depositata il 21/06/2010 r.g.n. 4417/07;

R. Gen. N. 16122/2011
Udienza 6/11/2013
De Franchis Francesco c/
Comune di Arzano

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3886/2010 del 21 giugno 2010, la Corte di appello di Napoli,
rigettava l’impugnazione proposta da Francesco De Franchis avverso la sentenza del

del Comune di Arzano, volta ad ottenere il rimborso delle spese legali relative al
procedimento penale che lo aveva visto imputato del reato di cui agli artt. 81, 110,
317 e 56 cod. pen. conclusosi dinanzi al Tribunale di Napoli con sentenza n.
7878/2003 di assoluzione dal reato di concussione, intervenuta a seguito di una prima
decisione – n. 2429/2001 – del Tribunale di Napoli (di condanna per i reati di
concussione consumata e tentata) e di altra n. 4486/2002 della Corte di appello di
Napoli (che, dopo aver assolto il De Franchis dal reato di tentata concussione, aveva
disposto la trasmissione degli atti al P.M. per motivi processuali con riferimento alla
imputazione di concussione consumata). Riteneva la Corte territoriale che elemento
imprescindibile per il diritto al rimborso fosse la carenza di un conflitto di interessi
tra l’ente ed il dipendente e che, nel caso del De Franchis, il procedimento penale
aveva riguardato una ipotesi di reato (la concussione) che certamente non
comportava una ascrivibilità della vicenda ai doveri d’ufficio gravanti sul dipendente
ovvero all’assolvimento dei compiti d’istituto. Rilevava, inoltre, che in sede di
richiesta di rimborso si era fatto solo riferimento alla sentenza del Tribunale di
Napoli n. 7878/2003 ed a quella della Corte di appello n. 4486/2002 senza che
fossero allegati documenti idonei a consentire di individuare la data di inizio dei
procedimenti medesimi e di determinare la disciplina ratione tempori,s’ applicabile.
Escludeva, in ogni caso, la possibilità del rimborso delle spese legali da parte

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Tribunale di Napoli con la quale era stata respinta la domanda avanzata nei confronti

R. Gen. N. 16122/2011
Udienza 6/11/2013
De Franchis Francesco c/
Comune di Arzano

dell’amministrazione in mancanza del presupposto della individuazione fin
dall’inizio di un legale di comune gradimento cui affidare la difesa.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Francesco De Franchis.

Il De Franchis ha depositato in data 6/5/2013, in replica alla eccezione
inammissibilità ex

art. 360

bis cod. proc. civ., formulata dal Comune

controricorrente, parere dell’Avvocatura dello Stato avente ad oggetto il rimborso
delle spese legali richieste ai sensi dell’art. 18 della legge n. 135/1997 da un
dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione.
Infine, entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod.
proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 16 del d.P.R. n.
191/1979 e dell’art. 67 del d.P.R. n. 268/1987, degli artt. 1306, 2908 e 2909 cod.
civ., dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione
agli artt. 360 e 366 cod. proc. civ.. Si duole del fatto che la Corte territoriale abbia
escluso che le sentenze penali nn. 4486/2002 della Corte di appello di Napoli e n.
7878/2003 del Tribunale di Napoli fossero idonee ad “individuare la data di inizio
dei procedimenti medesimi”.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 16 del d.P.R.
n. 191/1979 e dell’art. 67 del d.P.R. n. 268/1987, degli artt. 1306, 2908 e 2909 cod.
civ., dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione
agli artt. 360 e 366 cod. proc. civ., dell’art. 71 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 28 del
c.c.n.l. del 14/9/2002. Si duole del fatto che l’erronea valutazione di cui al motivo

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Resiste con controricorso il Comune di Arzano.

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Udienza 6/11/2013
De Franchis Francesco c/
Comune di Arzano

sub 1 abbia comportato l’applicazione delle più recenti disposizioni legislative e
contrattuali in luogo di quelle di cui ai d.P.R. n. 191/1979 e n. 268/87.
3. Il ricorso è inammissibile.

di una duplice ratio decidendi, avendo il giudice di appello rilevato: a) che la
condotta ascritta al De Franchis certamente esulava dai doveri d’ufficio gravanti sul
dipendente e costituiva una grave violazione dei doveri medesimi, risultando così
integrata una situazione di conflitto di interessi, ostativa al diritto al rimborso; b) che
in sede di richiesta di rimborso si era fatto solo riferimento alla sentenza del
Tribunale di Napoli n. 7878/2003 ed a quella della Corte di appello n. 4486/2002,
senza che fossero allegati documenti idonei a consentire di individuare la data di
inizio dei procedimenti medesimi e di determinare la disciplina ratione temporis
applicabile.
Com’è noto, è costante l’orientamento di questa Corte in base al quale nel caso in
cui la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni, tra di loro distinte e
tutte autonomamente sufficienti a sorreggerla sul piano logico-giuridico, è
necessario, affinché si giunga alla cassazione della pronuncia, che il ricorso si rivolga
contro ciascuna di queste, in quanto, in caso contrario, le ragioni non censurate
sortirebbero l’effetto di mantenere ferma la decisione basata su di esse (cfr. Cass. 11
febbraio 2011, n. 3386; id. 20 novembre 2009 n. 24540; 11 gennaio 2007, n. 389; si
veda anche la più recente Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013, n. 7931).
Nello specifico, le censure della parte ricorrente si rivolgono specificamente solo
contro le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale in punto di mancata
allegazione dei documenti idonei a consentire di individuare la data di inizio dei

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Come già sopra evidenziato, la motivazione della sentenza impugnata si basa su

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Udienza 6/11/2013
De Franchis Francesco c/
Comune di Arzano

procedimenti penali e di determinare la disciplina ratione temporis applicabile, ma
nulla è dedotto in replica al ritenuta sussistenza di un comportamento integrante una
grave violazione dei doveri d’ufficio e dunque un conflitto di interessi tra l’ente ed il

al suddetto erroneo presupposto. Al riguardo risulta del tutto insufficiente il
passaggio del ricorso secondo cui: “anche la intera pagina 11 è ugualmente
inaccettabile sia sotto il profilo giuridico che di verità fattuale, in quanto ignora la
totale cancellazione della ipotesi accusatoria, ingiustamente costruita dal denunziante
e proposta dal P.M. al Tribunale ed alla Corte di appello che, invece, hanno
riconosciuto senza ombra di dubbio l’innocenza del De Franchis”. Ed infatti il
conflitto di interessi cui la Corte partenopea ha inteso fare riferimento, anche sulla
base dell’orientamento di questa Corte espresso dalle pronunce del 19 novembre
2007, n. 23904 e del 17 settembre 2002, n. 13624 – espressamente citate nella
sentenza impugnata ed enunciative di princìpi di diritto confermati dalle successive
decisioni del 10 marzo 2011, n. 5718, del 9 giugno 2011, n. 12556, dell’I dicembre
2011, n. 25690, del 25 maggio 2012, n. 8296 -, è un conflitto che ben può rilevare ex
se, indipendentemente dall’esito del giudizio penale e, dunque, della formula
assolutoria. Né, del resto, il ricorrente chiarisce le ragioni per le quali tale formula
assolutoria avrebbe in concreto escluso ogni violazione dei doveri di ufficio e così
ogni conflitto di interessi. Ad avviso del giudice di appello, infatti, il comportamento
attribuito al De Franchis, lungi dall’essere correlato alla funzione svolta, esulava dai
doveri d’ufficio ed anzi costituiva una grave violazione dei doveri medesimi, dandosi
con ciò una chiara lettura dei fatti presupponente una netta autonomia tra la
valutazione fatta in sede penale e quella che aveva portato alla decisione del Comune

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dipendente, essendo le dedotte violazioni di legge meramente consequenziali rispetto

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Udienza 6/11/2013
De Franchis Francesco c/
Comune di Arzano

di Arzano di non coprire le spese legali del proprio dipendente (dovendo escludersi,
ad avviso dell’Ente, che il De Franchis avesse agito quale proprio mandatario e che
attraverso la sua difesa nel giudizio penale potessero essere tutelati anche gli interessi

Va anche ricordato che spetta al giudice di merito accertare se l’imputazione sia
avvenuta per atti o comportamenti costituenti espletamento del servizio ovvero in
conflitto di interessi con l’amministrazione, e la relativa valutazione è incensurabile
in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivata, non potendo il
giudice di legittimità riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta
al suo vaglio, disponendo della sola facoltà di controllo, sotto il profilo della
correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal
giudice del merito.
Nella specie la decisione impugnata non è neppure censurata, nella suddetta parte
di interesse, sotto il profilo del vizio motivazionale.
4. Sulla base delle esposte considerazioni, nelle quali tutte le altre eccezioni o
obiezioni devono considerarsi assorbite, in conclusione, il ricorso va dichiarato
inammissibile.
5. Per il criterio legale della soccombenza il ricorrente va condannato al
pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese processuali, liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento,
in favore del Comune di Arzano, delle spese del presente giudizio di legittimità che

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dell’Amministrazione).

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De Franchis Francesco c/
Comune di Arzano

liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre
accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.

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