Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22969 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/11/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 10/11/2016), n.22969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9071-2015 proposto da:

M.D., M.F.P. in proprio e nella

qualità di eredi della signora F.A., elettivamente

domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’Avvocato Antonina, detta Antonella

Fundarò, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 1119/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA del 03/072014, depositato il 23/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ANTONINO SCALISI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.D. M.F.P., entrambi iure proprio e iure hereditatis (quali eredi di M.G.) con ricorso del 10 settembre 2012 adivano la Corte di Appello di Caltanissetta, chiedendo la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni non patrimoniali a titolo di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, per l’irragionevole durata di un processo civile introdotto davanti al Tribunale di Palermo e avente ad oggetto la validità di una delibera condominiale nonchè il pagamento di oneri condominiali, conclusosi con la sentenza n. 16695 del 2014 della Corte di Cassazione, depositata, il 22 luglio 2014.

Si costituiva il Ministero della Giustizia chiedendo che, ove riscontrati i presupposti di legge, la durata del processo fosse determinata considerando i rinvii addebitabili alle parti.

La Corte di Appello di Caltanissetta con decreto N. Rep. 1119 del 2014 accoglieva il ricorso e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di Euro 5.166,66 oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Compensava la metà delle spese giudiziali e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della metà restante. Secondo la Corte nissena, posto che la durata complessiva era di 12 anni e 2 mesi, dalla quale andavano detratti 6 anni e tre mesi di cui 3 anni per il giudizio di primo grado di media difficoltà, 2 anni per il giudizio di appello, 1 anno per il giudizio di cassazione e 3 mesi addebitabili alle parti (periodo intercorso tra la sentenza di primo grado e l’impugnazione della stessa) ritenuti termini ragionevoli di durata del giudizio, l’indennizzo andava parametrato in relazione alla durata eccessiva del giudizio pari a 5 anni e 11 mesi. Considerata la tipologia del procedimento de quo, tenuto conto dei parametri indicati dalla CEDU, al caso specifico poteva applicarsi il parametro di Euro 750,00 per anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole e di Euro 1000 per gli anni successivi. Considerata la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate le spese del giudizio andavano compensate nella misura della metà.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta da M.D. M.F.P. con ricorso affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia non essendosi costituito nei termini di legge in data 23 luglio 2015 ha depositato atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo del ricorso M.D., Mo.Gi., M.B. lamentano ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 insufficiente motivazione dell’indennizzo in violazione dei principi sanciti dalla cassazione e dalla Corte EDU a far data dalla sentenza Cocchiarella c. Italia (CG) n. 64886/01 & 139-142 e 146) Violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’art. 6 CEDU dell’art. 111 Cost., norme tutte, tanto isolatamente, considerate, quanto in combinato disposto tra loro ed, altresì, in relazione agli articoli, anch’essi violati artt. 1223, 1226, 1227 e 2055 c.c. ed anche in relazione ai consolidati principi di dritto vigente sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla Corte EDU.

Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe errato: sia nel determinare la durata del processo presupposto, posto che ha considerato quale dies ad quem la data del deposito del ricorso per equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 (il 10 settembre 2012) e non invece la data di deposito della sentenza della Corte di cassazione che ha definito il giudizio quando era ancora in corso il procedimento per l’equa riparazione ((2 luglio 2014); b) sia nel quantificare l’indennizzo non avendo applicato i criteri di quantificazione fissate dalla Corte EDU (a partire dalla sentenza Cocchiarella) e dalla Corte di Cassazione con varie sentenze.

1.1.= Il motivo è infondato.

a) nella giurisprudenza di questa Corte il rilievo che assume ai fini della liquidazione dell’indennizzo il periodo successivo alla proposizione della domanda di equa riparazione è posto in luce sin dalla pronuncia resa da Cass., sez. 1, 7 ottobre 2005, n. 19631, la quale ha affermato che “nel computo della durata complessiva del giudizio presupposto occorre considerare quale termine finale il momento della decisione definitiva di tale giudizio, oppure, se esso non si sia ancora concluso, non la data di deposito della domanda di riparazione ma quella della pronunzia del relativo decreto. Tuttavia nel caso di specie dal decreto de quo non emerge che la Corte distrettuale abbia avuto conoscenza della decisione della Corte di cassazione che definiva il giudizio presupposto. Pertanto, la Corte distrettuale non avendo avuto notizia del deposito della sentenza della Corte di cassazione, nè che il giudizio presupposto fosse ancora pendente, correttamente ha ritenuto quale dies ad quem il deposito del ricorso per equa riparazione.

b) Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, se è vero che il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (secondo cui, data l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi), permane tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione (Cass. 18617 del 2010; Cass. 17922 del 2010). Pertanto è di tutta evidenza che la Corte distrettuale, nel quantificare l’indennizzo dovuto, ha applicato i criteri elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

2.= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Insussistenza di soccombenza reciproca. Irragionevole sproporzione tra l’indennizzo accordato e la disposta parziale compensazione delle spese giudiziali, malgrado la soccombenza del Ministero resistente e la insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione, anche in relazione ai principi espressi dalla Corte EDU, Violazione art. 1 Primo Protocollo Addizionale CEDU ed art. 6 e 13 CEDU.

Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe errato nel disporre la compensazione sia pure parziale delle spese del giudizio, perchè nel caso in esame non ricorrerebbero nè una soccombenza reciproca, nè gravi ed eccezionali ragioni previste dall’art. 92 c.p.c..

2.1.= Il motivo è fondato.

Infatti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, a decorrere dal 4 luglio 2009, applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1 predetta legge, ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore e, quindi, applicabile al caso all’esame ratione temporis (ricorso depositato 10 settembre 2012) può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”.

Per la configurabilità di siffatte ragioni non è sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o, come nel caso all’esame, la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nè la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo, comunque, in tutte queste ipotesi, la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632); ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza. Come è stato già detto da questa Corte in altra occasione, che si condivide e si conferma: nel procedimento d’equa riparazione disciplinato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l’applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall’attore, non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, poichè, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l’ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il “petitum” della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione (Cass. n. 14976 del 16/07/2015).

In definitiva, va accolto il secondo motivo del ricorso e rigettato il primo, il decreto impugnato va cassato, in relazione al motivo accolto, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere giudicata nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. eliminando la compensazione e condannando il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente delle spese giudiziali nella somma già indicata dalla Corte nissena. In ragione della parziale soccombenza il Ministero della Giustizia va condannato al pagamento del 50% delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito, elide la compensazione parziale delle spese disposta dalla Corte di Appello. Condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 400,00, oltre spese generali ed accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte di Cassazione, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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