Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22968 del 29/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.29/09/2017), n. 22968
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10729-2017 proposto da:
F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA, n.
29, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentato
e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 7143/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
depositata il 20/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.
Fatto
RITENUTO
che:
L’avv. F.S. con ricorso notificato il 26 aprile 2017 ha chiesto a questa Corte la correzione del dispositivo della sentenza n. 7143 del 2017 per mancata distrazione delle spese legali liquidate in Euro 845,56 per il giudizio di merito, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori, come per legge ed in Euro 600,00 per il giudizio di cassazione, oltre spese generali, pari al 15% ed accessori come per legge, a favore della parte ricorrente. Il ricorrente si duole del fatto che, nonostante la richiesta di distrazione delle spese a favore del difensore in qualità di antistatario formulata nel ricorso per cassazione dell’1 dicembre 2015 e dall’avv. Egidio Liza nel giudizio di merito, la Corte di Cassazione avrebbe omesso di pronunciarsi su tale istanza.
2.= Il ricorso va accolto. Risulta dal testo del ricorso che il difensore della A.L. aveva chiesto la distrazione in proprio favore delle spese e dei compensi, dichiarandosi antistatario, così come L.E. si era dichiarato antistatario nel grado di merito. La sentenza di questa Corte ha, tuttavia, omesso di pronunciare al riguardo, pur avendo condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese.
Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, infatti, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un. 7 luglio 2010, n. 16037).
In conclusione, il ricorso va accolto e, conseguentemente, il dispositivo della sentenza n. 7143 del 2017 di questa Corte di Cassazione va corretta, disponendo la distrazione a favore dell’avv. F.S., delle spese liquidate a favore di A.L. e a favore dell’avv. L.E. per le spese del giudizio di merito.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass., S.U., n. 9438 del 2002) in quanto, trattandosi di procedimento in Camera di Consiglio (art. 742 bis c.p.c.) in materia di giurisdizione volontaria, mancano i presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c. per una siffatta pronuncia, ossia, un provvedimento conclusivo di un procedimento contenzioso, suscettibile di determinare una posizione di soccombenza.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza n. 7143 del 2017, emessa da questa Corte di cassazione e nel dispositivo, dopo le parole “come per legge”, deve intendersi scritta “con la distrazione delle spese relative al giudizio di cassazione in favore dell’avv. F.S. e con la distrazione delle spese relative al giudizio di merito in favore dell’avv. Egidio Lizza, entrambi dichiaratosi antistatari.”.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017