Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22968 del 17/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/08/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 17/08/2021), n.22968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8004/2015 R.G. proposto da:

Equitalia Centro s.p.a., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dall’avv. Alfonso Papa Malatesta

elettivamente domiciliato in Roma, piazza Barberini, 12 per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Sistema B. & L. s.r.l. in persona del legale rappresentante

rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Tariddi, elettivamente

domiciliato in Roma, via G. Ramusio n. 6 presso lo studio dell’avv.

Alfonso Tinari, per procura speciale a margine del contoricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 970/6/14, depositata il 16.9.2014.

Udita la relazione svolta alla adunanza camerale del 28.4.2021 dal

Consigliere Rosaria Maria Castorina.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 970/6/14, depositata il 16.9.2014, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo accoglieva l’appello proposto da Sistema B. & L. s.r.l. nei confronti di Equitalia Centro s.p.a. avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Chieti che aveva parzialmente dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente il quale aveva impugnato otto intimazioni di pagamento, eccependo l’omessa notifica delle cartelle alle stesse sottese.

La CTR affermava l’omessa notifica delle cartelle quali atti presupposti alle intimazioni impugnate in quanto il concessionario non aveva dimostrato la corretta notifica delle stesse, limitandosi a produrre solo la copia degli avvisi di ricevimento mentre, a seguito della contestazione delle copie formulata dalla contribuente, avrebbe dovuto produrre i documenti in originale.

Avverso la pronuncia Equitalia Centro s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a cinque motivi. Deposita memoria.

La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo Equitalia Centro s.p.a. deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c., art. 215 c.p.c., comma 1 e artt. 2712 e 2719 c.c..

2. Con il quinto motivo il concessionario deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la CTR non aveva ritenuto assolto l’onere della prova della notifica delle cartelle di pagamento per essere stati prodotti solo in copia gli avvisi di accertamento, senza che fosse stata contestata la conformità agli originali degli stessi e che la CTR aveva errato nel ritenere non sufficiente la produzione degli estratti di ruolo al posto dell’originale della cartella.

Lamenta altresì che la CTR aveva affermato che le copie delle relazioni di notifica non costituiscono prova della regolarità della notifica se non prodotte unitamente alle cartelle di pagamento cui si riferiscono.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse sono fondate.

2.1. Quanto al primo motivo è sufficiente rammentare il costante orientamento di questa Corte che anche recentemente ha riaffermato che “in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, conf. Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 7175 del 03/04/2014, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione “va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale; Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016, Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016, quest’ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall’agente della riscossione”. (Cass. 23902/17 e Cass. 24323/18, Cass. 27633/18).

Nella specie la stessa contribuente nemmeno ha contestato di non aver formulato una eccezione di mancata corrispondenza delle copie degli avvisi di ricevimento all’originale.

2.2. Quanto al secondo motivo questa Corte ha già chiarito che nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, “non sussiste un onere, in capo all’agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa” (cfr. Cass. n. 10326/2014); ciò perché “La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L’amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice” (Cass. n. 12888/2015).

La produzione dell’estratto di ruolo – unitamente alla relata di notifica – è idonea ad individuare univocamente gli elementi essenziali contenuti nella cartella, ivi compresa la notifica della stessa. Ciò perché “…l’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall’opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, oltre che dal D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6)” (cfr. Cass. 11142/2015 e, fra le tante successive, Cass. n. 18762/2018).

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con assorbimento della trattazione del secondo e terzo motivo con il quale si deduce un vizio di motivazione e del quarto formulato in via subordinata e la sentenza cassata con rinvio alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie i motivi uno e cinque, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

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