Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22968 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 04/11/2011), n.22968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18157/2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS)

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI Antonietta, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO STUMPO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2910/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

22.9.09, depositata il 25/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci (per delega avv.

Antonietta Coretti) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 22/25.9.2009 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione di prime cure, accoglieva la domanda proposta da R.G., operaio agricolo a tempo determinato, per far accertare il suo diritto alla riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2002 sulla base della retribuzione giornaliera fissata dalla contrattazione collettiva integrativa provinciale, anzichè in base al salario medio convenzionale congelato all’anno 1995.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’INPS con un unico motivo.

Non si è costituito l’intimato.

Con un unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli artt. 44, 49 e 53 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione al D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, lett. a), nonchè in relazione all’art. 1362 c.c., e segg., art. 2120 cod. civ. ed alla L. n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11, censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita.

Il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso da ultimo dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre conformi, con cui si è enunciato il seguente principio:

“Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui “Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, convertito in L. 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva”.

Peraltro, successivamente all’udienza camerale del 24.6.2011) (ragion per cui la camera di consiglio è stata riconvocata per il 21.9.2011), è intervenuto il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111, che, all’art. 18, comma 18, ha stabilito che il D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 art. 4, si interpreta “nel senso che la retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.

Il ricorso va, pertanto, accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rigetto, nel merito, della domanda proposta dal lavoratore ai fini del computo della quota di TFR nella quantificazione dell’indennità di disoccupazione, non palesandosi a tal fine la necessità di ulteriori accertamenti di fatto.

Alla luce della norma di interpretazione autentica sopravvenuta, che ha definitivamente consentito di superare i contrasti interpretativi esistenti nella materia, ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di computo della quota di TFR nella quantificazione dell’indennità di disoccupazione; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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