Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22967 del 29/10/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 22967 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA

sul ricorso 25740-2013 proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A., già Equitalia Polis S.p.a., in
2014

persona del legale rappresentante pro tempore,

426

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELL’UNIVERSITAT 11, presso lo studio dell’avvocato
AUGUSTO ERMETES, che la rappresenta e difende giusta
procura in calce al ricorso;

Data pubblicazione: 29/10/2014

- ricorrente contro
COMUNE DI ERCOLANO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PRISCILLA
106, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PIERETTI,

giusta procura a margine del ricorso;
PROCURATORE GENERALE rappresentante il

Pubblico

Ministero presso la CORTE DEI CONTI, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
– controricorrenti nonchè contro
PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI – SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA;
– intimata avverso la sentenza n. 532/2012/A della CORTE DEI CONTI
I SEZ.GIURISDIZIONALE CENTRALE, depositata il
01/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/09/2014 dal Consigliere Dott. BIAGIO
VIRGILIO;
udito l’Avvocato Augusto ERMETES;
udito il Procuratore Generale Aggiunto Dott. PASQUALE
PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO SORIA,

e
,

R.g.n. 25740/13
Ud. 16 settembre 2014

Ritenuto in fatto

1. La Equitalia Polis s.p.a., concessionaria del servizio di riscossione,
propose ricorso, nel 2008, alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Campania, avverso il provvedimento di diniego di discarico per
Ercolano, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e successive
modificazioni.
Il giudice adito respinse il ricorso.
L’appello proposto dalla ricorrente è stato rigettato dalla Corte dei conti,
sezione prima giurisdizionale centrale, con sentenza del 10 ottobre 2012.
La Corte, confermando la valutazione del primo giudice, ha affermato
che la pretesa azionata in giudizio doveva ritenersi palesemente sfornita di
prova, perché la comunicazione di inesigibilità trasmessa all’ente creditore
era consistita nel mero inoltro di un tabulato elettronico privo di qualsiasi
documentazione di supporto; ha aggiunto che l’Equitalia, nonostante l’invito
del Comune, non aveva fornito alcun elemento integrativo che consentisse
di approfondire la doverosa verifica dell’avvenuto e infruttuoso inizio
dell’attività di riscossione ad essa affidata.
2. Avverso tale sentenza la Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia Polis s.p.a.,
ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo.
Hanno resistito con controricorso il Comune di Ercolano e il Procuratore
Generale presso la Corte dei conti.
La ricorrente e il Comune hanno depositato memorie.
Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente denuncia “difetto assoluto

di giurisdizione — eccesso di potere giurisdizionale

sub specie di

travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione del Giudice Contabile ed
invasione della sfera di competenza del Legislatore”.
Premesso che nel ricorso avverso il provvedimento di diniego del
discarico era stata invocata la tardività dell’atto per essersi ormai formato il
discarico automatico previsto dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 112 del
1999 a seguito del decorso del termine triennale dalla comunicazione di
1

inesigibilità di somme iscritte a ruolo, ad essa notificato dal Comune di

r
,

inesigibilità, la ricorrente sostiene che il giudice a quo ha ritenuto
“irragionevole” la detta previsione del discarico automatico, svuotando il
contenuto precettivo della norma, e così travalicato i limiti esterni della
giurisdizione ed invaso la sfera di competenza riservata al legislatore.
2. Il Comune di Ercolano ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per
essersi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione.
L’eccezione va disattesa.
il principio in virtù del quale, poiché l’interesse all’impugnazione si connota
e qualifica in relazione alla pluralità delle patologie, in tema di rispetto dei
limiti della potestà giurisdizionale, attingenti la sentenza emessa, è ben
possibile che il vizio di eccesso (invasione o sconfinamento) o di difetto di
potere (indebita rinuncia al suo esercizio) si configuri ad esclusivo ed
imprevedibile carico della pronuncia del giudice d’appello, in relazione al
percorso decisionale in concreto in essa adottato.
In questi casi, quindi, come quello in esame, l’interesse a sollevare
l’eccezione di difetto di giurisdizione sorge secundum eventum litis, laddove
la preclusione derivante dalla formazione del giudicato interno sulla
giurisdizione deve ritenersi operante nei soli casi in cui la pronuncia di
primo grado incida sul quadro del riparto tra plessi giurisdizionali (Cass.,
sez. un., nn. 5949, 6081, 20698 del 2013).
3.1. Il ricorso è infondato.
La ricorrente lamenta che il giudice a qua ha invaso la sfera di
attribuzioni riservata al legislatore per aver, in sostanza, “abrogato” (così
dovendosi intendere il denunciato “svuotamento del contenuto precettivo”)
una norma di legge (il citato art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1999),
avendola ritenuta irragionevole: il che equivale a dire, forse più
correttamente, che il giudice ha disapplicato una norma di rango primario
ritenuta affetta da vizio di incostituzionalità, anziché investire della
questione la Corte costituzionale.
Come queste sezioni unite hanno già avuto recentemente occasione di
affermare, l’unica ipotesi di verifica percorribile nel sollecitato riscontro
della (in)sussistenza dell’eccesso ai danni del legislatore del tipo anzidetto è
quella concernente l’esistenza di un’attività interpretativa – non dell’esito
dell’interpretazione -, nessun eccesso essendo configurabile le volte in cui
2

E’ ormai consolidato, infatti, nella giurisprudenza di queste sezioni unite

,.

,

emerga, con evidenza, che interpretazione sia stata svolta: questa – perché
effettiva e non già perché condivisibile -, al tempo stesso in cui fa emergere
la inconsistenza della ipotesi di eccesso di potere (e ciò vale anche per
l’ipotesi opposta di eccesso di natura “creatrice”), preclude alle sezioni unite
alcun sindacato sui suoi risultati, non essendo, com’è noto, consentita alcuna
verifica degli errores in iudicando o in procedendo del giudice speciale
(Cass., n. 20698 del 2013, cit.).
3.2. Nella fattispecie, la sentenza del giudice d’appello perviene al rigetto
del gravame non già, come sostiene la ricorrente, a seguito di una
valutazione di irragionevolezza della norma che prevede il discarico
automatico e quindi con effetto sostanzialmente abrogativo o disapplicativo
della stessa, bensì, come risulta evidente dalle argomentazioni svolte,
attraverso un iter decisionale che palesa una attività interpretativa della
complessiva disciplina della materia, nel senso di ritenere — non rileva qui se
a torto o a ragione — che la comunicazione di inesigibilità trasmessa da
Equitalia al Comune di Ercolano fosse talmente difforme dal modello legale
e priva dei minimi elementi documentali di supporto da rendersi inadeguata
anche al fine di consentire una prima valutazione sulla regolarità delle
procedure eseguite e sull’avvenuto infruttuoso inizio dell’attività di
riscossione: con la conseguenza, in definitiva, che la comunicazione si
rivelava inidonea a determinare la decorrenza stessa del periodo triennale
previsto per il formarsi del discarico automatico.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
5. La ricorrente va conseguentemente condannata al pagamento delle

spese in favore del Comune di Ercolano, liquidate in dispositivo.
Non v’è luogo, invece, a provvedere sulle spese per quanto concerne il
Procuratore Generale presso la Corte dei conti, in ragione della sua qualità
di parte solo in senso formale.
6. Sussistono, infine, i presupposti per dare atto — ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma
1 -quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 —
della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

,.

P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese in favore del Comune di Ercolano, liquidate in

e.

350,00 per compensi ed €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ed
agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 16 settembre 2014.

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

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